09.02.2024 - Con decreto dirigenziale n. 2222 del 06.02.2024 sono stati aggiornati i modelli unici regionali in materia edilizia.
02.02.2024 - La legge di conversione n. 11/2024 porta a 30 mesi la proroga dei termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire, delle SCIA e delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominati. La proroga è ammessa per i titoli che sono stati rilasciati e formatisi entro il 30/06/2024. Non sono previsti diritti di segreteria. La proroga deve essere richiesta tramite PEC, con l'apposito modulo presente in "Cosa serve".
9.11.2022 - Il primo dicembre 2022 entrano in vigore gli adempimenti conseguenti alla sottoscrizione del “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici e nell’attività urbanistica ed edilizia”. Si raccomanda di prendere visione di quanto dettagliato nell'apposita sezione.
Proprietari o aventi titolo che, rivolgendosi a tecnici abilitati, possono realizzare le opere edilizie elencate all'art. 134 della Legge Regionale 65/2014 e successive modifiche, nel rispetto del Piano Operativo.
Il permesso di costruire è l’atto abilitativo necessario per realizzare le trasformazioni urbanistico ed edilizie incidenti sulle risorse del territorio, indicate all’art. 134 della l.r. 65/2014.
È presentata dal proprietario o da chi ne abbia titolo al Sueap e deve essere accompagnata dalla dichiarazione del progettista abilitato (Architetto, Ingegnere, Geometra, Perito Edile), che asseveri la conformità degli interventi ed opere da realizzare agli strumenti di pianificazione urbanistica comunali adottati o approvati ed al regolamento edilizio, nonché il rispetto delle ulteriori discipline di settore incidenti sull’attività edilizia .
Il permesso di costruire può essere presentato in alternativa alla SCIA nei casi previsti dall’art. 135 comma 5 della predetta l.r. 65/2014.
Il permesso di costruire, salvi i casi in cui si formi il silenzio-assenso, è rilasciato con provvedimento finale adottato dal Sueap.
La presentazione del permesso di costruire è effettuata al Sueap esclusivamente tramite PEC utilizzando la modulistica unica regionale per l’attività edilizia.
L’invio della PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata, deve avvenire nel rispetto delle modalità e procedure definite nelle "Norme integrative al manuale di gestione del Protocollo Generale per l'invio telematico allo Sportello unico per l'edilizia e le attività produttive” e delle caratteristiche indicate di seguito:
Nota bene: Ogni documento da inviare ed allegato alla PEC, elencato nella "Distinta modello di riepilogo pratiche edilizie", oltre essere nominato secondo le “Specifiche tecniche per la presentazione della documentazione in modalità telematica”, deve essere un file singolo (no .zip e no .rar). Non saranno accettati file unici contenenti più documenti.
I file, firmati digitalmente in formato .pdf.p7m, devono essere ottimizzati per avere una dimensione max di 1 MB.
Il termine di validità del permesso di costruire è fissato in anni tre, decorrenti dalla data di comunicazione di inizio dei lavori, che dovrà essere presentata al Sueap entro e non oltre un anno dalla data di rilascio dell’atto abilitativo.
Prima della presentazione della pratica è facoltà del professionista abilitato alla redazione del progetto, avvalersi del servizio di consulenza funzionale all'istruttoria, introdotto dal D. Lgs. N. 222/2016 (decreto Madia) all'art. 1, comma 3 “attività di consulenza funzionale all’istruttoria”, messo a disposizione dall’ufficio.
Per prenotare un appuntamento per il servizio di consulenza: Accedi all’agenda degli appuntamenti.
Tutta la documentazione da inoltrare dovrà essere sottoscritta digitalmente e redatta secondo le prescrizioni contenute nell’allegato 1 del vigente Regolamento edilizio.
Si precisa inoltre di allegare:
Modulistica unica regionale per l’attività edilizia:
Richiesta di permesso di costruire
Relazione di asseverazione del permesso di costruire
Comunicazione inizio lavori - Permesso di costruire
Comunicazione di fine lavori - Modello unificato
Deposito dello stato finale dell’opera - art. 143 comma 3 Legge Regionale 65/2014
Il Deposito dello stato finale di Scia e Permessi di costruire, così come disciplinato dall’art. 143, comma 3 della L.R. 65/2014, va inviato per PEC e trattato come una nuova pratica.
Dovranno, quindi, essere prodotti: modulo regionale del deposito stato finale, grafici, relazioni tecniche e diritti di segreteria, comprese le procure, asseverazioni e modulo soggetti coinvolti.
oltreché quella accessoria appositamente predisposta dal Servizio e consultabile di seguito in Modulistica.
Modulistica:
Per pratiche antecedenti al 30 aprile 2021
Il permesso di costruire.
Per i termini procedimentali entro i quali deve essere emanato il provvedimento finale si rinvia alla specifica disciplina regionale art. 142 della l.r. 65/2014 e comunale (art. 10 del vigente regolamento edilizio).
Sono 60 giorni successivi alla documentazione dell'istanza, oppure dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta dal responsabile del procedimento.
Tra gli allegati obbligatori del permesso di costruire, l'attestato di pagamento dei diritti di segreteria, da pagare online tramite il sistema pagoPa o con il T-Serve (vedi Pagamenti: come e dove pagare i servizi relativi alle attività edilizie).
Per richiedere la possibilità di effettuare il pagamento in forma rateizzata delle somme a titolo di contributo di costruzione e/o degli standard urbanistici da monetizzare, occorre utilizzare lo specifico modulo che trovi alla pagina Contributo di costruzione: rateizzazione.
Il versamento del contributo di costruzione e degli standard urbanistici monetizzati, ovvero della prima rata nel caso di rateizzazione e delle relative garanzie, deve essere effettuato prima del ritiro del titolo abilitativo.
In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, il DL 21/2022, convertito con modifiche in legge 51 del 20/05/2022 e successivamente modificato, stabilisce che:
La possibilità di proroga si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate.
Beneficiano della possibilità di avvalersi della proroga anche i titoli edilizi che abbiano già beneficiato delle proroghe di cui all'art. 133 della L.R. Toscana 65/2014 e/o dell'art. 103, c. 2 del DL 18/2020 e/o dell'art. 10, c. 4 del DL 76/2020.
L'art. 150 bis delle N.T.A. del Piano Operativo Comunale, ha prescritto per taluni interventi ricadenti appunto in dette aree l'obbligo dell'inoltro della Comunicazione di preavviso alla competente Soprintendenza, secondo il seguente ambito di cogenza (il modello della comunicazione contenente anche le modalità di inoltro è direttamente scaricabile dalla sezione "Cosa serve" della presente pagina):
interventi edilizi ricadenti nelle aree con rischio archeologico, (così come cartografate nelle TAV. n. 11.1, 11.2 e 11.3 del vigente Piano Operativo), che siano effettuati:
Si tratta di un documento sottoscritto dalla Prefettura di Prato e dal Comune di Prato in data 5 ottobre 2022 per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici e nell'attività urbanistica ed edilizia.
Per quanto qui interessa, si riporta integralmente il testo dell'art. 8 'Azioni a tutela della legalità nel campo dell’edilizia e dell’urbanistica'.
Atteso che secondo la giurisprudenza anche comunitaria[1], gli interventi infrastrutturali di urbanizzazione realizzati dai soggetti privati sono vere e proprie opere pubbliche, essendo destinate ad essere inglobate nel patrimonio indisponibile dell'ente locale che ne garantisce la fruizione collettiva, il Comune provvederà ad acquisire le informazioni antimafia di cui al D.lgs. 159/2011 nei confronti dei sottoscrittori di convenzioni di lottizzazione nonché, se diversi dai sottoscrittori, degli operatori cui sono affidate opere di urbanizzazione primaria e secondaria e derivanti dai piani attuativi di iniziativa privata del Piano Regolatore Generale esecutori dei lavori:
a) per obbligo di legge, nelle ipotesi di affidamenti di opere di urbanizzazione primaria e secondaria aventi valore superiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
b) in via convenzionale, in forza del presente accordo, per gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria "a scomputo" comunque affidati aventi valore superiore a euro 500.000.
Il Comune si impegna altresì ad acquisire autocertificazione antimafia delle imprese edili indicate nei seguenti casi: per i permessi a costruire per tutti gli interventi che superano i 5000 mc (un condominio di media grandezza, ovvero un piano di lottizzazione o intervento costruttivo); per i permessi a costruire per gli interventi attinenti attività produttive e insediamenti in aree industriali e artigianali.
[1] - Corte di Giustizia della Comunità Europea, sentenze 12 luglio 2001, causa C-399/98, e 21 febbraio 2008, causa C412/04.
Riassumendo occorrono:
Con la sottoscrizione del Protocollo di legalità che estende convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia e prevede, per determinati settori di attività economica, la verifica dei requisiti antimafia nella forma dell'informazione anziché della comunicazione, la documentazione a corredo della modulistica unica regionale è integrata con un ulteriore allegato per la dichiarazione sostitutiva di certificazione estesa ai familiari conviventi, anche relativamente alle figure del direttore dei lavori e dell'impresa costruttrice.
Al bisogno, il modulo necessario si troverà già disponibile nel Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).
Per gli invii telematici effettuati tramite i servizi online per le pratiche edilizie in uso nel Comune di Prato, il modulo dovrà al bisogno essere scaricato, compilato, firmato e ricaricato come allegato della richiesta di permesso di costruire.
La procedura è necessaria nei casi di variazioni e subentro.
Ultimo aggiornamento: 31/07/2024
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