Il rimborso può essere richiesto dall'intestatario del titolo abilitativo o, nel caso di modifiche nella titolarità, dal nuovo concessionario risultante agli atti, dimostrando di aver acquisito tutti gli oneri e i diritti derivanti dal trasferimento.
Se il privato rinuncia, non utilizza il permesso di costruire, esegue le opere edilizie solo parzialmente oppure quando intervenga la decadenza del titolo edilizio, sorge in capo alla Pubblica Amministrazione (ai sensi degli artt. 2033 e/o 2041 c.c.), l'obbligo della restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per gli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione e conseguentemente il diritto del privato a pretenderne la restituzione, anche parziale.
Il contributo è, infatti, strettamente connesso all'attività di trasformazione del territorio e, quindi, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo della causa dell'originaria obbligazione di dare, cosicché l'importo versato va restituito.
Il diritto alla restituzione sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente. In quest'ultima ipotesi, la richiesta di rimborso potrà essere formulata solo dopo la completa conclusione delle opere, l'eventuale convalida delle opere di urbanizzazione e la cessione a titolo gratuito delle relative aree.
Oggetto del rimborso è solamente il contributo di costruzione. Non saranno rimborsati gli eventuali interessi versati per pagamenti rateizzati, sanzioni per ritardato pagamento, marche da bollo e diritti di segreteria.
La richiesta di rimborso deve essere presentata tramite PEC.
Il titolare deve compilare la domanda di rimborso precisando:
La richiesta di rimborso deve essere effettuata compilando il modello e allegandovi i seguenti documenti:
Modello
Allegati
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del T.U. sull'Autocertificazione (D.Lgs. 445/2000) da parte del titolare del titolo abilitativo
Relazione tecnica del professionista incaricato, descrittiva della parte di opere realizzate e/o non realizzate con la quantificazione dell'importo del contributo relativo alla parte non realizzata;
Documentazione fotografica, con data certa, attestante lo stato dei luoghi e le eventuali opere eseguite;
Eventuale copia di liberatoria all’accredito sul conto corrente indicato nella domanda di rimborso, con esonero del Comune di Prato da qualsiasi responsabilità in merito, a firma degli altri eventuali titolari della Pratica Edilizia;
Eventuale copia della documentazione da cui risulti la cessione del credito a favore del richiedente il rimborso, in caso di variazione della titolarità;
Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.
In caso di istruttoria favorevole, verrà rimborsato il contributo di costruzione, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data di presentazione della richiesta, che verrà versato, in ordine cronologico di presentazione delle richieste ed in base alle disponibilità di bilancio, direttamente nel conto corrente indicato nella domanda di rimborso.
Le istanze di rimborso sono evase in ordine cronologico di presentazione della richiesta ed il rimborso avviene mediante atto di liquidazione (determina dirigenziale di rimborso), in base alle disponibilità di bilancio.
Il Servizio Finanziario, ricevuto l'atto, emetterà il mandato di pagamento e ordinerà il pagamento delle somme direttamente nel conto corrente del creditore.
Ultimo aggiornamento: 24/07/2025
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