Contributo di costruzione: rateizzazione

Servizio attivo

Informazioni sul pagamento a rate degli oneri di costruzione

21.01.2026 - Modificate alcune modalità di presentazione della domanda. Dal 01.01.2026 per la rateizzazione del contributo di costruzione, il tasso legale è il 1,60%.

La rateizzazione può essere richiesta dall'intestatario del titolo abilitativo o, nel caso di modifiche nella titolarità, dal nuovo concessionario risultante agli atti, comunque presentando una liberatoria, a firma del procedente intestatario, che ne autorizzi il rimborso.

Fatti salvi i casi di gratuità previsti dalla Legge Regionale Toscana n. 65/2014 ss.mm.ii. "[...] il contributo di costruzione è dovuto in relazione agli interventi soggetti a Permesso di costruire, SCIA o Edilizia libera, che comportino nuova edificazione o determinino incremento dei carichi urbanistici, in funzione di:

  • Aumento delle superfici utili degli edifici;
  • Mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili;
  • Aumento del numero delle unità immobiliari."

Per le modalità di calcolo si rimanda alle disposizioni del Regolamento Edilizio e alla pagina "Contributo di costruzione: disciplina e modalità di calcolo".

Qualora l'importo sia superiore ad € 1.549,37 l'interessato può optare per il pagamento rateizzato di:

  1. Contributo di costruzione (Oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione)
  2. Monetizzazione degli standard urbanistici senza vincolo specifico;
  3. Sanzione paesaggistica.

Sono esclusi dalla rateizzazione:

  1. l’oblazione ex art. 209 della LR 65/2014
  2. la Monetizzazione di standard urbanistici con vincolo di destinazione impresso dal Consiglio Comunale
  3. il Contributo di sostenibilità, stabilito dal Consiglio Comunale.

La rateizzazione è ammissibile fino a sei rate semestrali maggiorate degli interessi legali, a condizione che la rateizzazione sia garantita con polizza di garanzia, che dovrà essere presentata online firmata digitalmente sia dall’assicuratore che dal contraente (copia per il beneficiario o ente garantito).

Tali garanzie possono essere prestate, nei confronti degli Enti pubblici, nel rispetto del Testo Unico Bancario D.Lgs. 385/1993 che disciplina la materia delle garanzie fidejussorie, dai seguenti soggetti abilitati:

  • Primari Istituti di Credito contenuti negli Albi ed Elenchi di vigilanza di Banca d’Italia;
  • Compagnie Assicurative autorizzate dall’IVASS;
  • Intermediari Finanziari iscritti nell’albo unico di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993.

Non saranno accettate garanzie finanziarie prestate dai Consorzi di Garanzia Collettiva (cd. Confidi ex art. 155), in quanto, per la loro natura, questi possono svolgere solo attività di garanzia collettiva dei fidi, che consiste nella prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese associate al credito di altre banche ed altri soggetti operanti nel settore finanziario (art. 13, comma 1 del D. L. 269/2003 conv. nella L. 326/2003), nonché attività connesse e strumentali e che a tali operatori è pertanto vietato l'esercizio di prestazioni di garanzie diverse da quelle indicate e, in particolare, nei confronti del pubblico, nonché l'esercizio delle altre attività riservate agli intermediari finanziari.

Nella garanzia finanziaria dovranno essere riportate le seguenti clausole e dati, anche su apposita appendice:

  • l’indicazione di tutti gli intestatari della pratica edilizia di riferimento nonché successori o aventi causa;
  • l’esatta indicazione della tipologia di intervento edilizio e l’ubicazione dell’immobile o, in alternativa, il numero di pratica edilizia o protocollo;
  • l’esplicito richiamo della rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell’art. 1957 del Codice Civile;
  • l’esplicita rinuncia  al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del C.C.;
  • la clausola di irrevocabilità della garanzia senza il consenso esplicito del Comune garantito e che gli effetti della garanzia cessano solo a seguito di svincolo o liberatoria del Comune;
  • che il pagamento delle somme dovute sarà effettuato dal Garante entro il termine massimo di 30 giorni, dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell’Ente garantito, in caso contrario sarà emessa ingiunzione di pagamento ai sensi del R. D. n. 639/1910;
  • che il mancato pagamento del premio non può essere opposto al Comune.
  • in caso di pagamento da parte del Garante, la quietanza verrà rilasciata per la sola rata saldata, ferma restando la validità della garanzia fino allo svincolo o liberatoria da parte del Comune.

In caso di variazione della titolarità della pratica edilizia, tutte le garanzie prestate relative alla pratica stessa dovranno essere volturate tramite presentazione di nuove garanzie finanziarie a nome del nuovo titolare oppure tramite apposita appendice di variazione del nominativo alle garanzie già presentate.

Le nuove garanzie o l'appendice dovranno essere presentate contestualmente alla denuncia di variazione di titolarità.

Eventuali clausole e/o condizioni di assicurazione e/o appendici riportate nella garanzia, contrastanti con quanto sopra descritto, non saranno accettate con conseguente richiesta del pagamento in soluzione unica di quanto dovuto.

La richiesta di rateizzazione può essere formulata direttamente nel modello Regionale, al momento della presentazione del titolo edilizio. La mancata indicazione comporterà il pagamento in soluzione unica.

Nel caso di permesso di costruire o di sanatoria è possibile modificare la propria scelta fino al ricevimento della “Comunicazione propedeutica” per il rilascio del titolo edilizio, presentando per PEC:

  • Istanza di rateizzazione
  • Schema di rateizzazione
  • Polizza a garanzia della rateizzazione, firmata digitalmente in formato CADES (.pdf.p7m) sia dal contraente che dal garante. Si ricorda che la firma digitale può essere apposta anche con la Carta di Identità Elettronica CIE - Informazioni alla pagina Firma con CIE  del Ministero dell'Interno.

Non saranno più accettate garanzie in formato cartaceo. 
I modelli sono disponibili nella sezione Cosa serve

Nel caso di CILA e SCIA edilizia, tutta la documentazione per la rateizzazione dovrà essere prodotta al momento della trasmissione delle pratiche, con il Portale C-Portal, insieme al pagamento della prima rata.
Sul C-Portal, in caso di rateizzazione, andrà indicato il solo importo della prima rata e sarà accettato solo il pagamento effettuato con l’Avviso PagoPA generato dal Portale.

Il Servizio, verificata la regolarità del titolo edilizio e delle polizze prodotte, invierà copia dei successivi Avvisi PagoPA per il pagamenti delle rate residue.

Si ricorda che sono accettate solo polizze a garanzia della rateizzazione, firmate digitalmente in formato CADES (.pdf.p7m) sia dal contraente che dal garante.

La firma digitale può essere apposta anche con la Carta di Identità Elettronica CIE. Informazioni alla pagina Firma con CIE  del Ministero dell'Interno.

PEC

Riceve solo messaggi provenienti da indirizzi PEC

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Allo sportello
Piazza del Pesce 9 - Prato
Apertura al pubblico
Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì ore 9.00 - 13.00
Giovedì ore 9.00 - 13.00 e 15.00 - 17.00

Scheda per il computo della rateizzazione del contributo di costruzione
Scelta pagamento degli oneri di costruzione

La possibilità di rateizzare il contributo di costruzione e lo scadenzario dei pagamenti.

L'Ufficio verifica, nei successivi 30 giorni dalla presentazione della garanzia finanziaria in originale, redatta secondo il fac-simile predisposto dal Servizio, la conformità della stessa alle disposizioni sopra indicate.

Via Arcivescovo Antonio Martini 60 - Prato
Centralino (per informazioni)
0574 1836901 (martedì, mercoledì, giovedì ore 9.00 - 11.00) 0574 1836855 (venerdì ore 9.00 - 11.00).
Numero verde problemi tecnici STAR
055 4387777 - Per problemi relativi al funzionamento di STAR, riguardanti le pratiche delle attività produttive e di polizia amministrativa (attivo da lunedì a venerdì ore 8.00 - 19.00)
Pratiche su agende online
Su appuntamento da prenotare sulle agende online: Istanze edilizie e Attività economiche
Accesso alla documentazione TERNA per individuazione delle fasce di rispetto elettrodotti
Dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento da prenotare telefonicamente)
Numeri civici
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (in viale V. Veneto, 9)
Abusi edilizi
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (in viale V. Veneto, 9 e su appuntamento da prenotare telefonicamente)
Ritiro dei condoni edilizi rilasciati
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Apertura ai cittadini (non tecnici) per info su Edilizia
Giovedì dalle 12.00 alle 13.00
Ritiro dei tesserini relativi ad attività economiche e polizia amministrativa
Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Accesso agli atti abusi edilizi (pratiche cartacee dal 01/01/2013 in poi)
Accesso agli atti agibilità e impianti (pratiche dematerializzate)
Accesso agli atti condoni edilizi (non istruiti e ancora da rilasciare)
Accesso agli atti edilizia (pratiche cartacee dal 01/01/2013 o dematerializzate)
Attività economiche e accesso ai relativi atti
Servizi online per presentazione pratiche
Servizio help desk rete regionale SUEAP
Tutela paesaggistica

Unità organizzativa responsabile

  • D. Lgs. n. 385/1993 - D. M. n. 29/2009 - L. R. n. 65/2014 Art. 192 c. 5 - vigente Regolamento Edilizio del Comune di Prato.

Ultimo aggiornamento: 26/01/2026

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