21.01.2026 - Modificate alcune modalità di presentazione della domanda. Dal 01.01.2026 per la rateizzazione del contributo di costruzione, il tasso legale è il 1,60%.
La rateizzazione può essere richiesta dall'intestatario del titolo abilitativo o, nel caso di modifiche nella titolarità, dal nuovo concessionario risultante agli atti, comunque presentando una liberatoria, a firma del procedente intestatario, che ne autorizzi il rimborso.
Fatti salvi i casi di gratuità previsti dalla Legge Regionale Toscana n. 65/2014 ss.mm.ii. "[...] il contributo di costruzione è dovuto in relazione agli interventi soggetti a Permesso di costruire, SCIA o Edilizia libera, che comportino nuova edificazione o determinino incremento dei carichi urbanistici, in funzione di:
Per le modalità di calcolo si rimanda alle disposizioni del Regolamento Edilizio e alla pagina "Contributo di costruzione: disciplina e modalità di calcolo".
Qualora l'importo sia superiore ad € 1.549,37 l'interessato può optare per il pagamento rateizzato di:
Sono esclusi dalla rateizzazione:
La rateizzazione è ammissibile fino a sei rate semestrali maggiorate degli interessi legali, a condizione che la rateizzazione sia garantita con polizza di garanzia, che dovrà essere presentata online firmata digitalmente sia dall’assicuratore che dal contraente (copia per il beneficiario o ente garantito).
Tali garanzie possono essere prestate, nei confronti degli Enti pubblici, nel rispetto del Testo Unico Bancario D.Lgs. 385/1993 che disciplina la materia delle garanzie fidejussorie, dai seguenti soggetti abilitati:
Non saranno accettate garanzie finanziarie prestate dai Consorzi di Garanzia Collettiva (cd. Confidi ex art. 155), in quanto, per la loro natura, questi possono svolgere solo attività di garanzia collettiva dei fidi, che consiste nella prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese associate al credito di altre banche ed altri soggetti operanti nel settore finanziario (art. 13, comma 1 del D. L. 269/2003 conv. nella L. 326/2003), nonché attività connesse e strumentali e che a tali operatori è pertanto vietato l'esercizio di prestazioni di garanzie diverse da quelle indicate e, in particolare, nei confronti del pubblico, nonché l'esercizio delle altre attività riservate agli intermediari finanziari.
Nella garanzia finanziaria dovranno essere riportate le seguenti clausole e dati, anche su apposita appendice:
In caso di variazione della titolarità della pratica edilizia, tutte le garanzie prestate relative alla pratica stessa dovranno essere volturate tramite presentazione di nuove garanzie finanziarie a nome del nuovo titolare oppure tramite apposita appendice di variazione del nominativo alle garanzie già presentate.
Le nuove garanzie o l'appendice dovranno essere presentate contestualmente alla denuncia di variazione di titolarità.
Eventuali clausole e/o condizioni di assicurazione e/o appendici riportate nella garanzia, contrastanti con quanto sopra descritto, non saranno accettate con conseguente richiesta del pagamento in soluzione unica di quanto dovuto.
La richiesta di rateizzazione può essere formulata direttamente nel modello Regionale, al momento della presentazione del titolo edilizio. La mancata indicazione comporterà il pagamento in soluzione unica.
Nel caso di permesso di costruire o di sanatoria è possibile modificare la propria scelta fino al ricevimento della “Comunicazione propedeutica” per il rilascio del titolo edilizio, presentando per PEC:
Non saranno più accettate garanzie in formato cartaceo.
I modelli sono disponibili nella sezione Cosa serve.
Nel caso di CILA e SCIA edilizia, tutta la documentazione per la rateizzazione dovrà essere prodotta al momento della trasmissione delle pratiche, con il Portale C-Portal, insieme al pagamento della prima rata.
Sul C-Portal, in caso di rateizzazione, andrà indicato il solo importo della prima rata e sarà accettato solo il pagamento effettuato con l’Avviso PagoPA generato dal Portale.
Il Servizio, verificata la regolarità del titolo edilizio e delle polizze prodotte, invierà copia dei successivi Avvisi PagoPA per il pagamenti delle rate residue.
Si ricorda che sono accettate solo polizze a garanzia della rateizzazione, firmate digitalmente in formato CADES (.pdf.p7m) sia dal contraente che dal garante.
La firma digitale può essere apposta anche con la Carta di Identità Elettronica CIE. Informazioni alla pagina Firma con CIE del Ministero dell'Interno.
La possibilità di rateizzare il contributo di costruzione e lo scadenzario dei pagamenti.
L'Ufficio verifica, nei successivi 30 giorni dalla presentazione della garanzia finanziaria in originale, redatta secondo il fac-simile predisposto dal Servizio, la conformità della stessa alle disposizioni sopra indicate.
Ultimo aggiornamento: 26/01/2026
Contributo di costruzione: disciplina e modalità di calcolo
Oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costi di costruzione: disciplina, calcolo e pagamento
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