Con determinazione dirigenziale n. 3603 del 12/12/2023 sono state aggiornate le tariffe per il calcolo del contributo di costruzione da applicare con decorrenza dal 1° gennaio 2024.
Gli aumenti sono del 1,7% per gli importi delle tariffe relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e per la sanzione paesaggistica di cui all'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, e del 0,2% per gli importi delle tariffe relative al costo di costruzione.
Cos'è
In caso di opere di un certo rilievo (nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni edilizie), e nella generalità dei casi per gli interventi che comportano aumento di carico urbanistico(aumento delle superfici utili degli edifici, mutamento delle destinazioni d’uso e aumento del numero delle unità immobiliari) è necessario versare al Comune il contributo di costruzione.
Il permesso di costruire e la scia, nei casi previsti, comportano la corresponsione di un contributo commisurato alle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.
Gli interventi di manutenzione straordinaria eseguibili con comunicazione di inizio attività edilizia che comportano aumento del numero delle unità immobiliari (art. 136 comma 2 lettera a) della l.r. 65/2014), nonché i mutamenti di destinazione degli immobili con destinazione d’uso non residenziale (art. 136 , comma 2 lettera g) della l.r. 65/2014), ed i mutamenti di destinazione d’uso eseguiti in assenza di opere edilizie, quando prevedono aumento di carico urbanistico, comportano la corresponsione del solo contributo commisurato alle spese di urbanizzazione.
La determinazione del contributo di costruzione per i titoli abilitativi sottoposti a istruttoria e rilasciati dal Servizio(Permesso di costruire, Accertamento di conformità etc.), sono effettuati direttamente dall’ufficio.
Nel caso di interventi sottoposti a scia o comunicazione di inizio attività edilizia libera il contributo di costruzione è autocalcolato dal progettista abilitato e corrisposto all’atto di presentazione quale elemento essenziale.
Il contributo può essere rateizzato in non più di sei rate semestrali; in questo caso il soggetto obbligato è tenuto a prestare al Comune idonee garanzie fideiussorie. Sulle singole rate e sulle relative sanzioni per ritardato pagamento sono dovuti gli interessi legali.
Possono essere rateizzati, con le stesse modalità e garanzie, dio cui al precedente comma, gli importi dovuti a titolo di monetizzazione degli standard urbanistici. Per maggiori informazioni sulla rateizzazione vedi la pagina "Contributo di costruzioni: rateizzazione".
Il contributo di costruzione è disciplinato dall'Allegato 2 del Regolamento Edilizio.
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