03.09.2024 - Dal 28 agosto i proprietari/gestori delle strutture ricettive della Toscana possono accedere alla BDSR (Banca Dati Strutture Ricettive) del Ministero del Turismo con lo SPID personale e richiedere il CIN (Codice Identificativo Nazionale). Il CIN è obbligatorio e indispensabile per identificare la struttura a livello nazionale e deve essere esposto all'esterno della struttura, nonchè indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato o comunicato. Gli obblighi, le sanzioni, nonchè le altre disposizioni di cui all'art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191, saranno applicabili a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U., prevista non oltre il 1° settembre 2024, dell'Avviso attestante l'entrata in funzione della Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) su scala nazionale.
Per accedere alla BDSR e alle relative FAQ consulta la pagina Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) sul sito del Ministero del Turismo.
A coloro che intendono svolgere un’attività di affittacamere o di bed and breakfast.
Gli esercizi di affittacamere rientrano tra le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, di cui al Capo Secondo Sezione Terza della L.R. 86/2016.
Gli esercizi di affittacamere sono strutture composte da non più di 6 camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi.
Gli affittacamere possono essere gestiti:
L'utilizzo delle abitazioni per l'attività di affittacamere non comporta modifica di destinazione d'uso degli edifici ai fini urbanistici.
Gli affittacamere già in possesso di titolo per somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati alla data del 12/01/2017, per continuare l'attività di somministrazione, erano tenuti a presentare entro il 12/01/2018:
Dopo tale data, l'attività di affittacamere non consente alcuna somministrazione diretta di alimenti e bevande, ad esclusione di quella effettuata mediante distributori automatici, ai sensi dell'art. 54 della L.R. 62/2018.
Sono esercizi di bed and breakfast (b&b) le strutture ricettive composte da non più di 6 camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi e viene somministrata la prima colazione.
L'attività può essere esercitata:
Occorre trasmettere allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità online, contestualmente in unico invio tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) e utilizzando il codice attività 55.40.41R:
Il trasferimento e l'ampliamento della capacità ricettiva dell'attività sono equiparati alla nuova apertura riguardo alle caratteristiche strutturali dell'immobile.
Non sono dovute dal privato comunicazioni particolari alla ASL, la quale sarà informata direttamente dal SUEAP.
Si applica il regime amministrativo della SCIA unica.
Occorre trasmettere allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità online, contestualmente in unico invio tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) e utilizzando il codice attività 55.40.41R:
Si applicano i regimi amministrativi ivi previsti nelle pagine apposite di seguito elencate:
In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.
Per i Bed & Breakfast (b&b) utilizzare il codice attività 55.40.42R.
(art. 18 regolamento 47/R/2018 e art. 32, comma 1, art. 50, art. 60, art. 66 L.R. 86/2016)
L'esercizio dell'attività delle strutture ricettive è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi rispettivamente degli articoli 32, 50, 60 e 66 del Testo unico.
La modulistica per la presentazione della SCIA è definita con atto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
In caso di attività stagionale, con la SCIA viene comunicato il periodo di apertura.
Eventuali variazioni degli elementi dichiarati nella SCIA devono essere tempestivamente comunicate al SUEAP.
Il titolare o il gestore, o il loro rappresentante, se non presenti nell'esercizio, devono comunque essere reperibili.
Le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, manutenzione e pulizia, tale da assicurarne la funzionalità e la fruibilità da parte dell’utenza, provvedendo alla tempestiva riparazione o sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate.
L’abilitazione all’esercizio dell’attività di affittacamere.
La SCIA ha valore immediato ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente avviare dei procedimenti.
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
L'Azienda USL Toscana Centro informa che dal Tariffario delle prestazioni comuni a più aree di attività della Prevenzione Collettiva è stato eliminato l'obbligo del versamento della tariffa ISP6 relativa all'attività delle strutture ricettive extra-alberghiere, tra cui gli affittacamere.
(art. 15 regolamento 47/R/2018 e art. 3, comma 1, lettera " j" L.R. 86/2016)
Per struttura ricettiva “digital detox” si intende una struttura all’interno della quale non è consentito agli alloggiati l'uso di propri strumenti digitali quali computer, tablet e smartphone.
La struttura ricettiva “digital detox” può, in deroga alle prescrizioni relative alla propria tipologia e classificazione, astenersi dalla dotazione di apparecchi televisivi.
(art. 13 regolamento 47/R/2018 e art. 3, comma 1, lettera "j" L.R 86/2016)
La denominazione di ciascuna struttura ricettiva non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nel territorio dello stesso Comune oppure nel territorio di Comuni confinanti qualora si tratti di due strutture le cui aree di pertinenza risultino contigue.
Non può essere assunta la denominazione di una struttura che ha cessato l'attività senza il formale assenso del titolare della medesima, a meno che non siano trascorsi almeno 7 (sette) anni dall'effettiva cessazione e fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile in materia.
Non può essere assunta una denominazione che faccia riferimento a una tipologia diversa da quella dichiarata.
(art. 14 regolamento 47/R/2018 e art. 3, comma 1, lettera "j" L.R. 86/2016)
All'esterno della struttura ricettiva deve essere esposta, in modo ben visibile, l’insegna o la targa contenente la denominazione e l'indicazione della tipologia.
Ai sensi dell'art. 64 comma 4 del Regolamento di attuazione 47/R/2018, gli affittacamere esistenti all'11/08/2018 erano tenuti ad adeguarsi alle disposizioni del regolamento entro il 31/03/2019, salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica.
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative. I permessi di soggiorno validi a tale fine sono:
(art. 47 regolamento 47/R/2018, art. 3, comma 1, lettera "n" L.R. 86/2016, art. 54, comma 1, lettere "a" e "b" L.R. 86/2016)
Necessitano i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e i requisiti previsti dal regolamento di attuazione, come di seguito esposti.
Per le camere a più di 2 (due) letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a 2 (due) letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a 2 (due) letti.
Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. Nelle stanze di soggiorno adibite all’uso comune non è consentito installare letti aggiunti.
Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico, completo di wc, lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet o soluzione equivalente, specchio, ogni 8 (otto) posti letto o frazione, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi
Per le camere da letto, l’arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia o sgabello per persona, armadio, cestino rifiuti e un tavolo.
(art. 47 regolamento 47/R/2018)
(articoli 2 e 64 regolamento 47/R/2018)
Come tutte le e strutture ricettive, e qualunque sia lo strumento e il canale di erogazione dell’informazione, gli affittacamere forniscono ai fini della fruizione dell’offerta turistica le informazioni sull’accessibilità da parte delle persone disabili secondo lo schema contenuto nell’allegato A al regolamento attuativo 47/R/2018 e secondo le indicazioni ivi contenute.
Il sito web dell'affittacamere deve contenere una sezione appositamente dedicata all'accessibilità con lo schema di cui all'allegato A, compilato sull’apposita piattaforma telematica predisposta dalla Giunta regionale, scaricabile dall’utente in formato testuale. Il link alla sezione deve essere opportunamente evidenziato nella pagina iniziale del sito. Il materiale promozionale cartaceo deve riportare il link alla sezione.
(art. 17 regolamento 47/R/2018 e art. 3, comma 1, lettera "j" L.R. 86/2016)
Le struttura ricettiva può consentire l’accesso di animali d’affezione al seguito della clientela, a condizione che siano rispettate le prescrizioni del Comune e che sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose ed in conformità al regolamento interno eventualmente adottato dalla struttura.
Per i cani si applica l’articolo 21 della L.R. 59/2009 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della L.R. 43/1995, “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”).
(art. 16 regolamento 47/R/2018 e art. 3, comma 1, lettera "j" L.R. 86/2016)
Ogni struttura ricettiva deve essere dotata di una cassetta di pronto soccorso contenente i materiali prescritti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ogni struttura ricettiva deve essere in grado di fornire il nominativo di almeno un medico reperibile in tempi brevi per l’assistenza medica non emergenziale.
Ultimo aggiornamento: 02/09/2024
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