Affittacamere e Bed & Breakfast (b&b)

Servizio attivo

Tutte le informazioni per aprire un affittacamere in forma professionale

A coloro che intendono svolgere un’attività di affittacamere.

Gli esercizi di affittacamere rientrano tra le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche edilizie della civile abitazione, di cui al Titolo II Capo Quarto della Legge regionale Toscana n. 61/2024.

Gli esercizi di affittacamere sono strutture composte da non più di 6 camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi essenziali, come definiti nel regolamento.

Gli affittacamere possono essere gestiti esclusivamente in forma imprenditoriale ed assumono la denominazione di Bed and Breakfast (b&b) quando, oltre ai servizi essenziali definiti nel regolamento, viene somministrata agli alloggiati anche la prima colazione ed eventualmente i pasti.

Periodi di apertura

I periodi di apertura delle strutture ricettive si distinguono in annuali e stagionali:

  • per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell’arco dell’anno solare;
  • per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi, anche non consecutivi, e non superiore complessivamente a nove mesi, anche non consecutivi, nell’arco dell’anno solare.

Apertura, subentro, trasferimento, variazioni della capacità ricettiva di un'attività di Affittacamere o Bed and Breakfast

Occorre trasmettere allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità online, contestualmente in unico invio tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) e utilizzando il codice attività 55.20.01R:

  • Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
  • modulo endoprocedimento RIC-15, già noto come EX MOD. COMAFR  "Comunicazione delle caratteristiche, delle attrezzature e dei servizi della struttura". Tale modulo, reperibile in STAR, deve essere scaricato come pdf cliccando sulla piccola icona posta accanto alla "i" di informazioni; una volta compilato in tutte le sue parti, deve essere poi allegato come file firmato digitalmente, a formare parte integrante e sostanziale del complessivo invio della pratica.

Inoltre, nel caso di attivazione della tipologia Bed and Breakfast, la somministrazione della colazione e degli eventuali pasti, richiederà la compilazione dell’endoprocedimento di notifica ai fini della registrazione ASL 90, per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUEAP alla ASL.

Vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016

Si applicano i regimi amministrativi ivi previsti nelle pagine apposite di seguito elencate:

In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.

Sospensione attività di Affittacamere o Bed and Breakfast

La sospensione dell’attività per un periodo superiore a quindici giorni è soggetta a comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per territorio. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, prorogabile una sola volta fino ad ulteriori dodici mesi, previa motivata comunicazione al SUAP.
È fatta salva la sospensione per interventi edilizi, per i quali la sospensione si protrae fino alla chiusura dell’intervento ai sensi della vigente normativa in materia.
Decorso il periodo di sospensione superiore a quindici giorni comunicato al SUAP e l’eventuale periodo di proroga, l’attivazione di un’ulteriore sospensione superiore a quindici giorni è subordinata ad un periodo pari almeno a tre mesi consecutivi di esercizio dell’attività.

Cessazione attività di Affittacamere o Bed and Breakfast

La cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per il territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.

Esercizio dell'attività

L'esercizio dell'attività delle strutture ricettive è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Presentare la SCIA così come predisposta dal Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).

La presentazione della SCIA consente l’esercizio dell’attività di affittacamere.

La SCIA ha valore immediato ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente avviare dei procedimenti.

A favore del Comune di Prato

Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.

Azienda USL Toscana Centro

L'Azienda USL Toscana Centro informa che dal Tariffario delle prestazioni comuni a più aree di attività della Prevenzione Collettiva è stato eliminato l'obbligo del versamento della tariffa ISP6 relativa all'attività delle strutture ricettive extra-alberghiere, tra cui gli affittacamere.

Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere (art. 144 L.R 61/2024)

Chi esercita l’attività di affittacamere e di bed and breakfast in forma non imprenditoriale alla data di entrata in vigore della Legge regionale Toscana n. 61/2024, può continuare ad esercitare l’attività nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni della l.r. 86/2016.

Chi gestisce in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o bed and breakfast nell’ambito del medesimo edificio alla data di entrata in vigore della Legge regionale Toscana n. 61/2024, può continuare ad esercitare tale attività nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni della l.r. 86/2016, fino alla data del 31 dicembre 2025.

Inoltre, fino alla data del 30 giugno 2026, le abitazioni utilizzate per le attività di affittacamere e B&B a carattere imprenditoriale in esercizio alla data del 9 gennaio 2025 (data di entrata in vigore della L.R. 61/2024), possono avere, ai fini urbanistici, sia destinazione d’uso residenziale sia turistico-ricettiva; per queste, fatte salve diverse successive disposizioni previste dal comune, il mutamento di destinazione d’uso delle relative abitazioni in assenza di opere edilizie verso la categoria funzionale turistico-ricettiva non comporta la corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione.

Requisiti particolari
L'attività di affittacamere o di bed and breakfast svolta da uno stesso soggetto, o da società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile riferibili al medesimo, in più strutture ricettive nell’ambito del medesimo edificio non può comunque superare il numero di camere e la capacità ricettiva di una singola struttura.

Digital detox

(art. 13 regolamento 47/R/2025)

Per struttura ricettiva “digital detox” si intende una struttura all’interno della quale non è consentito agli alloggiati l'uso di propri strumenti digitali quali computer, tablet e smartphone.

La struttura ricettiva “digital detox” può, in deroga alle prescrizioni relative alla propria tipologia e classificazione, astenersi dalla dotazione di apparecchi televisivi.

Tutti i passi per esercitare l'attività

Dopo che hai presentato la SCIA per l’apertura dell’attività:

  1. attendi le credenziali di accesso a Turismo5 che riceverai al tuo indirizzo email quando la SCIA sarà ritenuta regolare e sarà completato l'inserimento dei dati e delle caratteristiche della struttura nella piattaforma regionale;
  2. accedi alla piattaforma Turismo5 con le credenziali ricevute e visualizza il codice regione (CIR) assegnato;
  3. con Spid o CIE e codice regione (CIR) accedi alla Banca Dati Strutture Ricettive del Ministero del Turismo e ottieni il CIN;
  4. inizia a registrare gli ospiti su Turismo5 per adempiere agli obblighi statistici e non incorrere in sanzioni amministrative;
  5. se l’immobile si trova a Prato sei soggetto a imposta di soggiorno;
  6. richiedi le credenziali al Portale Alloggiati della Questura di Prato per obbligo di notifica dell'arrivo dell'ospite ai fini di Pubblica Sicurezza per non incorrere in sanzioni penali.

Via Arcivescovo Antonio Martini 60 - Prato
Centralino (per informazioni)
0574 1836901 (martedì, mercoledì, giovedì ore 9.00 - 11.00) 0574 1836855 (venerdì ore 9.00 - 11.00).
Numero verde problemi tecnici STAR
055 4387777 - Per problemi relativi al funzionamento di STAR, riguardanti le pratiche delle attività produttive e di polizia amministrativa (attivo da lunedì a venerdì ore 8.00 - 19.00)
Pratiche su agende online
Su appuntamento da prenotare sulle agende online: Istanze edilizie e Attività economiche
Accesso alla documentazione TERNA per individuazione delle fasce di rispetto elettrodotti
Dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento da prenotare telefonicamente)
Numeri civici
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (in viale V. Veneto, 9)
Abusi edilizi
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (in viale V. Veneto, 9 e su appuntamento da prenotare telefonicamente)
Ritiro dei condoni edilizi rilasciati
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Apertura ai cittadini (non tecnici) per info su Edilizia
Giovedì dalle 12.00 alle 13.00
Ritiro dei tesserini relativi ad attività economiche e polizia amministrativa
Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Accesso agli atti abusi edilizi (pratiche cartacee dal 01/01/2013 in poi)
Accesso agli atti agibilità e impianti (pratiche dematerializzate)
Accesso agli atti condoni edilizi (non istruiti e ancora da rilasciare)
Accesso agli atti edilizia (pratiche cartacee dal 01/01/2013 o dematerializzate)
Attività economiche e accesso ai relativi atti
Servizi online per presentazione pratiche
Servizio help desk rete regionale SUEAP
Tutela paesaggistica
Via Santa Caterina 17 - Prato
Linea 1
0574 1835165
Linea 2
0574 1835166
Linea 3
0574 1835020
Apertura al pubblico
Lunedì e Giovedì ore 9.00 - 13.00 e 15.00 - 17.00
Mercoledì: 9.00 - 13.00

Unità organizzativa responsabile

Per dare operatività a diverse disposizioni della nuova legge è stato adottato il regolamento di attuazione con d.p.g.r. 47/R/2025 del 11 agosto 2025 "Regolamento di attuazione della legge regionale 61/2024 (Testo unico del turismo)" pubblicato sul B.U.R.T. Parte prima, n. 51 del 14.08.2025 ed in vigore dal 29 agosto 2025.

Denominazione insegna

(art. 11 regolamento 47/R/2025)

All'esterno della struttura ricettiva deve essere esposta, in modo ben visibile, l’insegna o la targa contenente la denominazione e l'indicazione della tipologia e del livello di classificazione, ove prevista, nonché di ulteriori dati previsti dalla normativa statale. La tipologia della struttura ricettiva deve essere espressa in lingua italiana, con facoltà di associarvi i corrispondenti termini in lingua inglese.

Requisiti oggettivi di destinazione d'uso

L’esercizio delle attività è consentito esclusivamente in immobili e unità immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione d’uso turistico-ricettiva.

Requisiti soggettivi

  • non aver riportato condanne di cui agli articoli 11 e 92 del R.D. n.773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
  • non sussistenza nei propri confronti, e nei confronti di tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia, delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 6.09.2011 n.159
  • nel caso in cui il titolare non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore, che deve essere in possesso di tutti i requisiti sopra elencati. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o al gestore
  • nel caso di affittacamere non professionale, è necessario che chi presenta la pratica abbia la residenza e il domicilio nell’abitazione.

Requisiti per i cittadini extracomunitari

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative. I permessi di soggiorno validi a tale fine sono:

  • permesso di soggiorno per lavoro autonomo
  • permesso di soggiorno per lavoro subordinato
  • permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro
  • permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare
  • permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e 1 ter del T.U. in materia di immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri
  • permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore
  • permesso di soggiorno per motivi umanitari
  • permesso di soggiorno per attesa occupazione
  • permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 c. 6 L. n. 40/1998) .

Requisiti propri dei locali destinati ad affittacamere

(art. 44 e 45 regolamento 47/R/2025)

Art. 44: Requisiti e servizi minimi degli affittacamere (art. 5, comma 1, lettera l) della l.r. 61/2024)

  • I locali destinati all’esercizio dell'attività di affittacamere devono possedere i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 41, comma 2, lettere a) e b), del Testo unico. giovedì, 14 agosto 2025 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 51 25
  • Per le camere a più di due letti la superficie minima è quella risultante dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero di metri quadrati pari alla differenza di superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti
  • Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. L’installazione di letti aggiunti è consentita esclusivamente nelle camere da letto
  • Le unità immobiliari utilizzate devono essere dotate di un servizio igienico, con lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet o soluzione equivalente, specchio, ogni otto posti letto o frazione, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi nel caso di struttura gestita in forma non imprenditoriale ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Testo unico
  • Per le camere da letto, l’arredamento minimo deve essere costituito da letto, una sedia o sgabello per persona ospitata, armadio, cestino rifiuti e un tavolino
  • Negli affittacamere devono essere assicurati i seguenti servizi minimi: a) pulizia giornaliera dei locali; b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana; c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento; d) addetto reperibile 24 ore su 24; e) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione
  • Negli affittacamere possono essere installati distributori automatici, ai sensi dell'articolo 54 della l.r. 62/2018

Art. 45: Requisiti e servizi minimi dei bed and breakfast (art. 5, comma 1, lettera l) della l.r. 61/2024)

  • I locali destinati all’esercizio di bed and breakfast devono possedere i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 41, comma 2, lettere a) e b) del Testo unico, nonché i requisiti di cui all'articolo 44, commi 2, 3, 4 e 5
  • I bed and breakfast devono disporre di un’area attrezzata per la somministrazione della prima colazione e, nel caso, di alimenti e bevande
  • Nei bed and breakfast devono essere assicurati i servizi minimi di cui all'articolo 44, comma 6

Servizi minimi da assicurare negli esercizi di affittacamere

(art. 44 regolamento 47/R/2025)

  • pulizia giornaliera dei locali;
  • cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
  • fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
  • addetto sempre reperibile;
  • wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione (vedi la sezione Casi particolari).

Accessibilità alle persone disabili

(Capo II art. 2 47/R/2025)

Le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari, qualunque sia lo strumento e il canale di erogazione dell’informazione, forniscono ai fini della fruizione dell’offerta turistica le informazioni sull’accessibilità da parte delle persone con disabilità secondo lo schema contenuto nell’allegato A e secondo le indicazioni ivi contenute.
Il sito web della struttura ricettiva e dello stabilimento balneare deve contenere una sezione appositamente dedicata all'accessibilità con lo schema di cui all'allegato A, compilato sull’apposita piattaforma telematica predisposta dalla Giunta regionale, scaricabile dall’utente in formato testuale. Il link alla sezione deve essere opportunamente evidenziato nella pagina iniziale del sito. Il materiale promozionale cartaceo deve riportare il link alla sezione.

Accesso di animali

(art. 15 regolamento 47/R/2025)

La struttura ricettiva può consentire l’accesso di animali d’affezione al seguito della clientela, a condizione che siano rispettate le prescrizioni del Comune e che sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose ed in conformità al regolamento interno eventualmente adottato dalla struttura.

Per i cani si applica l’articolo 21 della L.R. 59/2009 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della L.R. 43/1995, “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”).

Assistenza sanitaria

(art. 14 regolamento 47/R/2025)

Ogni struttura ricettiva deve essere dotata di una cassetta di pronto soccorso contenente i materiali prescritti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ogni struttura ricettiva deve essere in grado di fornire il nominativo di almeno un medico reperibile in tempi brevi per l’assistenza medica non emergenziale.

Dipendente

Michela Lilli

Dirigente

Simona Fedi

Telefono: 0574 1836849

Ultimo aggiornamento: 02/10/2025

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