A coloro che intendono svolgere un’attività di affittacamere.
Gli esercizi di affittacamere rientrano tra le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche edilizie della civile abitazione, di cui al Titolo II Capo Quarto della Legge regionale Toscana n. 61/2024.
Gli esercizi di affittacamere sono strutture composte da non più di 6 camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi essenziali, come definiti nel regolamento.
Gli affittacamere possono essere gestiti esclusivamente in forma imprenditoriale ed assumono la denominazione di Bed and Breakfast (b&b) quando, oltre ai servizi essenziali definiti nel regolamento, viene somministrata agli alloggiati anche la prima colazione ed eventualmente i pasti.
I periodi di apertura delle strutture ricettive si distinguono in annuali e stagionali:
Occorre trasmettere allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità online, contestualmente in unico invio tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) e utilizzando il codice attività 55.20.01R:
Inoltre, nel caso di attivazione della tipologia Bed and Breakfast, la somministrazione della colazione e degli eventuali pasti, richiederà la compilazione dell’endoprocedimento di notifica ai fini della registrazione ASL 90, per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUEAP alla ASL.
Si applicano i regimi amministrativi ivi previsti nelle pagine apposite di seguito elencate:
In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.
La sospensione dell’attività per un periodo superiore a quindici giorni è soggetta a comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per territorio. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, prorogabile una sola volta fino ad ulteriori dodici mesi, previa motivata comunicazione al SUAP.
È fatta salva la sospensione per interventi edilizi, per i quali la sospensione si protrae fino alla chiusura dell’intervento ai sensi della vigente normativa in materia.
Decorso il periodo di sospensione superiore a quindici giorni comunicato al SUAP e l’eventuale periodo di proroga, l’attivazione di un’ulteriore sospensione superiore a quindici giorni è subordinata ad un periodo pari almeno a tre mesi consecutivi di esercizio dell’attività.
La cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per il territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.
L'esercizio dell'attività delle strutture ricettive è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
Presentare la SCIA così come predisposta dal Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).
La presentazione della SCIA consente l’esercizio dell’attività di affittacamere.
La SCIA ha valore immediato ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente avviare dei procedimenti.
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
L'Azienda USL Toscana Centro informa che dal Tariffario delle prestazioni comuni a più aree di attività della Prevenzione Collettiva è stato eliminato l'obbligo del versamento della tariffa ISP6 relativa all'attività delle strutture ricettive extra-alberghiere, tra cui gli affittacamere.
Chi esercita l’attività di affittacamere e di bed and breakfast in forma non imprenditoriale alla data di entrata in vigore della Legge regionale Toscana n. 61/2024, può continuare ad esercitare l’attività nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni della l.r. 86/2016.
Chi gestisce in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o bed and breakfast nell’ambito del medesimo edificio alla data di entrata in vigore della Legge regionale Toscana n. 61/2024, può continuare ad esercitare tale attività nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni della l.r. 86/2016, fino alla data del 31 dicembre 2025.
Inoltre, fino alla data del 30 giugno 2026, le abitazioni utilizzate per le attività di affittacamere e B&B a carattere imprenditoriale in esercizio alla data del 9 gennaio 2025 (data di entrata in vigore della L.R. 61/2024), possono avere, ai fini urbanistici, sia destinazione d’uso residenziale sia turistico-ricettiva; per queste, fatte salve diverse successive disposizioni previste dal comune, il mutamento di destinazione d’uso delle relative abitazioni in assenza di opere edilizie verso la categoria funzionale turistico-ricettiva non comporta la corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione.
Requisiti particolari
L'attività di affittacamere o di bed and breakfast svolta da uno stesso soggetto, o da società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile riferibili al medesimo, in più strutture ricettive nell’ambito del medesimo edificio non può comunque superare il numero di camere e la capacità ricettiva di una singola struttura.
(art. 13 regolamento 47/R/2025)
Per struttura ricettiva “digital detox” si intende una struttura all’interno della quale non è consentito agli alloggiati l'uso di propri strumenti digitali quali computer, tablet e smartphone.
La struttura ricettiva “digital detox” può, in deroga alle prescrizioni relative alla propria tipologia e classificazione, astenersi dalla dotazione di apparecchi televisivi.
Dopo che hai presentato la SCIA per l’apertura dell’attività:
Per dare operatività a diverse disposizioni della nuova legge è stato adottato il regolamento di attuazione con d.p.g.r. 47/R/2025 del 11 agosto 2025 "Regolamento di attuazione della legge regionale 61/2024 (Testo unico del turismo)" pubblicato sul B.U.R.T. Parte prima, n. 51 del 14.08.2025 ed in vigore dal 29 agosto 2025.
(art. 11 regolamento 47/R/2025)
All'esterno della struttura ricettiva deve essere esposta, in modo ben visibile, l’insegna o la targa contenente la denominazione e l'indicazione della tipologia e del livello di classificazione, ove prevista, nonché di ulteriori dati previsti dalla normativa statale. La tipologia della struttura ricettiva deve essere espressa in lingua italiana, con facoltà di associarvi i corrispondenti termini in lingua inglese.
L’esercizio delle attività è consentito esclusivamente in immobili e unità immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione d’uso turistico-ricettiva.
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative. I permessi di soggiorno validi a tale fine sono:
(art. 44 e 45 regolamento 47/R/2025)
Art. 44: Requisiti e servizi minimi degli affittacamere (art. 5, comma 1, lettera l) della l.r. 61/2024)
Art. 45: Requisiti e servizi minimi dei bed and breakfast (art. 5, comma 1, lettera l) della l.r. 61/2024)
(art. 44 regolamento 47/R/2025)
(Capo II art. 2 47/R/2025)
Le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari, qualunque sia lo strumento e il canale di erogazione dell’informazione, forniscono ai fini della fruizione dell’offerta turistica le informazioni sull’accessibilità da parte delle persone con disabilità secondo lo schema contenuto nell’allegato A e secondo le indicazioni ivi contenute.
Il sito web della struttura ricettiva e dello stabilimento balneare deve contenere una sezione appositamente dedicata all'accessibilità con lo schema di cui all'allegato A, compilato sull’apposita piattaforma telematica predisposta dalla Giunta regionale, scaricabile dall’utente in formato testuale. Il link alla sezione deve essere opportunamente evidenziato nella pagina iniziale del sito. Il materiale promozionale cartaceo deve riportare il link alla sezione.
(art. 15 regolamento 47/R/2025)
La struttura ricettiva può consentire l’accesso di animali d’affezione al seguito della clientela, a condizione che siano rispettate le prescrizioni del Comune e che sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose ed in conformità al regolamento interno eventualmente adottato dalla struttura.
Per i cani si applica l’articolo 21 della L.R. 59/2009 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della L.R. 43/1995, “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”).
(art. 14 regolamento 47/R/2025)
Ogni struttura ricettiva deve essere dotata di una cassetta di pronto soccorso contenente i materiali prescritti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ogni struttura ricettiva deve essere in grado di fornire il nominativo di almeno un medico reperibile in tempi brevi per l’assistenza medica non emergenziale.
Ultimo aggiornamento: 02/10/2025
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