A coloro che vogliono di mangimi, prodotti agricoli e zootecnici e di altra origine destinati all'alimentazione animale.
Si tratta della vendita al minuto - in esercizio di vicinato, media o grande struttura oppure in attività commerciale già avviata - di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico-industriali, comunque destinati all'alimentazione animale.
L'attività è censita al punto 34 della Tabella "A" allegata al D.lgs 222/2016 (Madia 2).
Si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.10.0R:
Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
In caso di depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato alla SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUEAP ai Vigili del Fuoco.
S applica il regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso, cioè un provvedimento espresso del Comune oppure un provvedimento formatosi per silenzio-assenso con il decorso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, più SCIA ad Ente terzo.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):
Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
In caso di depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUEAP ai Vigili del Fuoco.
Si applica il regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso, cioè un provvedimento espresso del Comune oppure un provvedimento formatosi per silenzio-assenso con il decorso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, più SCIA ad Ente terzo.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):
Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
In caso di depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUEAP ai Vigili del Fuoco.
Si applica il regime amministrativo della SCIA (art. 19 della Legge 241/90), che produce effetto con la sola presentazione.
Occorre una Segnalazione Certificata di Inizio Attività da presentare alla ASL per il tramite dello Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività dell'attività in essere.
Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
In caso di depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato alla SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUEAP ai Vigili del Fuoco.
Presentare la SCIA di avvio attività cosi come predisposta nel Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).
La presentazione della SCIA consente di poter avviare l’attività.
Entro 60 giorni, in caso ne venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietarne la prosecuzione o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
Ultimo aggiornamento: 07/11/2024
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