A coloro che vogliono vendere oggetti preziosi.
Sono considerati oggetti preziosi quelli costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi (ai sensi D.Lgs. 251/1999 e D.P.R.150/2002, oro, argento, platino e palladio), coralli e perle di ogni tipo, anche venduti sciolti, e da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, anche venduti sciolti, ed ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi).
L'attività di vendita di oggetti preziosi può essere iniziata contestualmente all'avvio di un nuovo esercizio di commercio fisso oppure in un esercizio di commercio fisso già esistente.
In entrambi i casi occorre acquisire, esclusivamente tramite lo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), una specifica autorizzazione di pubblica sicurezza da parte del Questore, che può imporre prescrizioni (art. 9 TULPS), esercitare controlli (art.16 TULPS) ed emanare eventuali provvedimenti inibitori (sospensione o revoca dell’autorizzazione).
L’autorizzazione (art. 127 TULPS) è personale, ha validità sul territorio nazionale e carattere permanente (art.11 Regolamento attuativo TULPS).
È possibile aprire succursali di vendita di oggetti preziosi in un diverso ambito provinciale allegando copia della licenza rilasciata per la sede principale. Tale copia (art. 245 Regolamento attuativo TULPS) dovrà essere vistata dal Questore della giurisdizione in cui si trova la succursale medesima, il quale provvederà alla verifica dei requisiti di legge in capo al rappresentante e ai locali in questione.
Si applica il regime amministrativo della SCIA condizionata (art. 19-bis, comma 3, della Legge 241/1990), prevista quando l'attività oggetto di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sia appunto condizionata all'acquisizione di autorizzazione o atti di assenso comunque denominati e non può essere avviata subito, bensì subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni o degli atti di assenso.
Occorrono quindi, separatamente compilati ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità online, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.100R:
L'effettivo avvio dell'attività di vendita di oggetti preziosi è subordinato al rilascio della autorizzazione di polizia.
Si applica il regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso, cioè provvedimenti espressi (del Comune e del Questore), senza i quali, decorsi 60 giorni, si forma il silenzio-assenso.
Occorrono quindi, separatamente compilati ma trasmessi in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità online, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.102R:
L'effettivo avvio dell'attività di vendita di oggetti preziosi è subordinato al rilascio di entrambe le autorizzazioni e al parere finale della conferenza di servizi (convocata dal Comune in modalità asincrona per l'esame contestuale dei presupposti di legge inerenti l'attività), di cui il SUEAP dà notizia all'interessato.
Si applica il regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso, cioè separati provvedimenti espressi (del Comune e del Questore), senza i quali, decorsi 60 giorni, si forma il silenzio-assenso.
Occorrono quindi, separatamente compilati ma trasmessi in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità online, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.104R :
Si applica il regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso, cioè un provvedimento espresso del Questore, senza il quale, decorsi 60 giorni, si forma il silenzio-assenso.
L'interessato deve presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità online, tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività appropriato (47.100R o 47.102R o 47.104R) e attivando l'endoprocedimento PS4, la richiesta in bollo di autorizzazione di pubblica sicurezza per attività in materia di oggetti preziosi art. 127 TULPS (vedi in Cosa serve), che il SUEAP trasmetterà al Questore ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione di polizia.
L'attività commerciale già esistente (esempio: negozio di bigiotteria) si presuppone già munita di idoneo titolo abilitativo. Pertanto, se non è necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso (esempio: per l'insegna di esercizio), l'effettivo inizio dell'attività di vendita di oggetti preziosi è subordinato al solo rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza art. 127 TULPS da parte del Questore.
Ogni autorizzazione di pubblica sicurezza rilasciata dalla Questura ai sensi del TULPS è personale. Pertanto deve essere trattato come "nuova richiesta di autorizzazione" ogni caso di subentro nella titolarità, per qualunque motivo, ivi comprese le variazioni societarie. Compilare in STAR l'endoprocedimento PS4 ed attendere poi comunicazioni specifiche dall'Ufficio Licenza della locale Questura.
Riferirsi comunque alla scheda esplicativa del Ministero Interno e alla pagina specifica della Questura di Prato sulla documentazione da produrre (vedi il documento sotto allegato).
Lista di controllo
Per facilitare, in chi compila la pratica STAR, la comprensione e la consapevolezza di ciò che esattamente andrà a dichiarare per l'esercizio della propria specifica attività in centro storico, il Comune di Prato rende disponibile una lista di controllo (check-list). Se ne raccomanda la compilazione e la conservazione nei locali di esercizio dell'attività per agevolare l'esecuzione dei controlli da parte degli organi accertatori.
Principali documenti necessari ai fini del rilascio della autorizzazione di pubblica sicurezza (art. 127 TULPS):
copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa
dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato dichiara di essere iscritto nel ruolo degli agenti di affari in mediazione
dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesta la propria qualità di commesso viaggiatore o piazzista ovvero dichiara di essere iscritto nel ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio
dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato dichiara di essere titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società indicando,altresì, tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'impresa individuale o della società
dichiarazione di consenso del rappresentante in cui lo stesso dichiara, altresì, di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli articoli 11,12 e 131 del T.U.L.P.S.
dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato dichiara la disponibilità dei locali in cui verrà svolta l'attività.
Dichiarazioni integrative alla SCIA per esercizio di vicinato
Dichiarazioni integrative alla richiesta di autorizzazione
Licenza per la vendita di oggetti preziosi.
Il SUEAP provvede a inoltrare la richiesta di autorizzazione art. 127 TULPS all'autorità di pubblica sicurezza territorialmente competente ed a convocare, entro 5 giorni dall'effettivo ricevimento della pratica da parte del Questore, la conferenza di servizi decisoria (in modalità asincrona) per l'esame contestuale dei presupposti di legge.
L'effettivo avvio dell'attività di vendita di oggetti preziosi è subordinato al rilascio di entrambe le autorizzazioni oppure al decorso del termine per il silenzio assenso (per la sola autorizzazione comunale).
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
Devono essere in possesso della licenza del Questore coloro che commerciano, fabbricano o fanno intermediazione di oggetti preziosi, compresi i titolari di attività di compro oro.
La licenza è obbligatoria anche per i commercianti e fabbricanti stranieri che intendono fare commercio di oggetti preziosi da essi importati in Italia, nonché ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti.
Ultimo aggiornamento: 07/11/2024
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