L’imposta di soggiorno è l’imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, in vigore dal 1° luglio 2015.
Il Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno prevede l’applicazione dell’imposta di soggiorno anche alle locazioni turistiche ad uso abitativo per finalità turistiche come disciplinate dall'art. 53 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 79/2011 "Codice del turismo".
Soggetto dell'imposta
Adempimenti gestori
L’ospite dovrà riversare l’imposta direttamente al gestore della struttura.
Per informazioni su come procedere in caso di esenzioni e residenti nel Comune di Prato, vedi la sezione "Casi particolari".
Il versamento dell’imposta riscossa nel trimestre di riferimento deve essere effettuato entro e non oltre il giorno quindici del mese successivo all'ultimo del trimestre.
Se vuoi pagare utilizzando uno degli altri canali previsti da PagoPA, puoi scaricare l'avviso direttamente dal sito dell'imposta di soggiorno. L'avviso scaricato ha una validità di 7 giorni.
È obbligatorio inviare una comunicazione trimestrale che deve essere presentata entro il giorno 15 del mese successivo alla fine del trimestre, anche se non ci sono stati pernottamenti nel periodo di riferimento.
Se hai dimenticato la password puoi fartela rimandare dal sistema.
Solo in caso di impossibilità all’utilizzo del sistema è prevista la trasmissione a mezzo PEC, consegna diretta o invio a mezzo raccomandata utilizzando il modello presente nella sezione Documenti utili.
Il Decreto 29 aprile 2022 del Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato il 12 maggio 2022, ha approvato il modello di dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno, che deve essere presentato dai responsabili d’imposta esclusivamente in via telematica.
Il suddetto decreto approva, insieme al modello di dichiarazione, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche. Per maggiori informazioni consultare il sito del Dipartimento delle Finanze.
La dichiarazione annuale dell’Imposta di soggiorno dell’anno 2023 deve essere presentata entro il 30 giugno 2024, accedendo all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Una volta che l’utente ha effettuato l'accesso, trova il servizio all’interno della scheda “Servizi”, nella categoria “dichiarazioni”.
Modello C - Dichiarazione di esenzione:
Modello E - Dichiarazione per residenti:
Modello F - Comunicazione trimestrale
Conto di gestione (mod.21):
L’imposta di soggiorno va pagata da tutti coloro che pernottano in strutture ricettive presenti sul territorio Comunale che non risultino iscritti nell’anagrafe della popolazione del Comune di Prato:
Le misure dell'imposta sono stabilite con D.G.C. n. 22 del 29.01.2019 in base alla tipologia della struttura nel seguente modo:
Le esenzioni previste per l’applicazione dell’imposta di soggiorno sono le seguenti:
Nel caso di applicazione delle esenzioni, dovrà essere richiesta la compilazione del "Modello C – Dichiarazione di esenzione" (scaricabile da Documenti utili) ed eventuale documentazione a supporto di esenzioni per malattia o assistenza al degente.
I modelli e la documentazione dovranno essere conservati dal gestore ed esibiti in caso di controllo da parte dell’amministrazione.
I residenti del Comune di Prato non sono soggetti ad imposta.
Se la residenza a Prato del cliente non risulta dal documento di riconoscimento, perché non specificato oppure perché il documento non è aggiornato, il cliente è tenuto a compilare il "Modello E - Dichiarazione per residenti" (scaricabile da Documenti utili), per poter essere esonerato dal pagamento dell'imposta.
La dichiarazione dovrà essere conservata a cura del gestore e non trasmessa al Comune.
Si ricorda infine che i gestori delle strutture ricettive, in quanto incaricati di maneggio di denaro pubblico sono qualificati come agenti contabili e pertanto soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure delle leggi vigenti.
Tra gli obblighi degli agenti contabili è compresa la presentazione entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, ovvero entro il 30 gennaio, del conto della gestione.
In caso di omessa, incompleta o infedele dichiarazione alle prescritte scadenze si applica una sanzione amministrativa da 100 al 200 per cento dell’importo dovuto mentre in caso di ritardato o parziale versamento si applicano le sanzioni di cui al all’articolo 13 del D. Lgs. 471/1997 vale a dire una sanzione del 30% dell’importo non versato con possibilità di utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso, inoltre in caso di violazioni degli obblighi di riversamento è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
Ultimo aggiornamento: 15/07/2024
Questo sito utilizza cookie tecnici necessari al corretto funzionamento delle pagine e cookie di analytics. Al fine di garantire la pseudonimizzazione dell'utente, non sono raccolti dati demografici o sugli interessi dei visitatori ed è attiva l'impostazione di anonimizzazione dell'indirizzo IP.
Per maggiori informazioni consultare la nostra Cookie Policy.