A coloro che vogliono vendere armi comuni non da guerra.
L'attività di vendita di armi comuni diverse da quelle da guerra, realizzata in esercizio di vicinato, in media o grande struttura di vendita oppure in attività commerciale già esistente, comunque mai in forma ambulante, è soggetta ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 31 del TULPS.
Gli artt. 44 e 45 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 classificano come armi comuni da sparo tutti i fucili, le rivoltelle o pistole a rotazione, le pistole automatiche con potere di arresto fino a 25 metri, le armi denominate "da bersaglio da sala" e quelle ad aria compressa e gli strumenti da punta e taglio destinati all'offesa alla persona (pugnali, stiletti e simili), esclusi quelli che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno specifica e diversa destinazione, come ad es. gli strumenti da lavoro.
L'attività è censita al punto 36 della Tabella "A" allegata al D.lgs. 222/2016 (Madia 2).
Non sono considerate armi gli strumenti da punta e da taglio che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili (temperini,forbici, aghi, coltelli da cucina e per macelleria, forche, asce, armi bianche ad uso scenico o d'arredamento).
Si applica il regime amministrativo della SCIA condizionata (art. 19-bis, comma 3, della Legge 241/1990), prevista quando l'attività oggetto di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sia appunto condizionata all'acquisizione di autorizzazione o atti di assenso comunque denominati e non può essere avviata subito, bensì subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni o degli atti di assenso.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):
Si applica il regime amministrativo della autorizzazione, cioè provvedimenti espressi (del Comune e del Questore), senza il rilascio di (entrambi) i quali l'attività non può essere iniziata.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):
Si applica il regime amministrativo della autorizzazione, cioè provvedimenti espressi (del Comune e del Questore), senza il rilasci di (entrambi) i quali l'attività non può essere iniziata.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):
Si applica il regime amministrativo della autorizzazione, cioè un provvedimento espresso del Questore, senza il rilascio del quale non può essere iniziata l'attività di vendita di armi diverse da quelle da guerra.
L'interessato deve presentare, preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di vendita di armi diverse da quelle da guerra, l'istanza in bollo per l'autorizzazione di Pubblica Sicurezza, che il SUEAP trasmetterà al Questore.
Presentare l’istanza attraverso i modelli predefiniti nel Sistema Telematico di accettazione Regionale (STAR).
La licenza per la vendita delle armi diverse da quelle da guerra.
L’attività di vendita non può essere iniziata sino al rilascio del provvedimento espresso da parte del Questore.
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
Numero 2 marche da bollo, di cui una per l'istanza di autorizzazione comunale, l'altra per il provvedimento che sarà rilasciato dal questore.
Per altre somme dovute, contattare direttamente la Questura, Ufficio Licenze.
Ultimo aggiornamento: 07/11/2024
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