Agli esercizi commerciali che vogliono vendere al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, nonché dei medicinali veterinari.
È consentito agli esercizi commerciali - esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita - di effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione (di cui all'articolo 9-bis del Decreto Legge 347/2001, convertito, con modificazioni, dalla Legge 405/2001) e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, nonché dei medicinali veterinari, previa comunicazione al Ministero della salute e alla Regione in cui ha sede l'esercizio.
La vendita di tali farmaci da banco e medicinali veterinari è consentita durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale e deve essere effettuata nell’ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo Ordine. L'attività è censita al punto 30 della Tabella "A" allegata al D.lgs. 222/2016 (Madia 2).
Si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):
Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
Si applica il regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso, cioè un provvedimento espresso del Comune oppure un provvedimento formatosi per silenzio-assenso con il decorso di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, più comunicazione ad Ente terzo.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):
Si applica il regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso, cioè un provvedimento espresso del Comune oppure un provvedimento formatosi per silenzio-assenso con il decorso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, più comunicazione ad Ente terzo.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):
Si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/90), che produce effetto con la sola presentazione.
E' sufficiente una comunicazione, da presentare alla Regione e al Ministero della Salute per il tramite dello Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice dell'attività in essere.
Presentare la documentazione richiesta nella modulistica pubblicata nel Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).
La presentazione della comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari consente l’esercizio dell’attività.
La comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari ha valore immediato e il SUEAP la trasmetterà alla Regione e al Ministero della Salute.
Vedi pagina Diritti di segreteria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
Ultimo aggiornamento: 07/11/2024
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