A commercianti che vogliono vendere generi alimentari ad altri commercianti all’ingrosso o al dettaglio.
Si definisce commercio all'ingrosso - ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera "a" della L.R. 62/2018 - l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande.
Il commercio all’ingrosso relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortofrutticoli, carnei e ittici, è subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità e alla notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004), a fronte della quale non sono richieste asseverazioni.
La presentazione della pratica tramite il SUEAP non esonera l'impresa dall'obbligo di denunciare l'attività al Repertorio Economico Amministrativo (REA) tenuto dalla Camera di Commercio (CCIAA).
In presenza di tutti i requisiti necessari, l'attività può essere legittimamente iniziata dalla data di presentazione della comunicazione.
Si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA, ai sensi dell'art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990, prevista quando sono necessarie, per la stessa attività, più Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) o comunicazioni o notifiche.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità online, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) con codice 46.20R:
L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento sono soggetti al regime amministrativo della SCIA unica, che comporta:
La dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti morali ai sensi dell'art. 71 D.L.gs. 59/2010 può non essere presente in STAR per tutti i codici attività ATECO 45 (commercio all'ingrosso e riparazione di autoveicoli e motocicli) e 46 (commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e motocicli).
Il subingresso in un'attività di commercio all'ingrosso alimentare è soggetto a:
In caso di subingresso in attività soggetta a prevenzione incendi la relativa comunicazione ai fini della voltura è trasmessa a cura del SUEAP ai Vigili del Fuoco.
La cessazione di un'attività di commercio all'ingrosso alimentare, anche per subingresso, è soggetta a comunicazione tramite la procedura del portale STAR e verrà trasmessa d'ufficio alla Camera di Commercio.
Seguire quanto richiesto dal Sistema Telematico di accettazione Regionale (STAR).
Al momento della presentazione della SCIA l'interessato è abilitato all'esercizio dell'attività.
La SCIA ha valore immediato ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente avviare dei procedimenti.
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e per la polizia amministrativa.
Tariffa Z34 (come da allegato A del tariffario delle prestazioni comuni a più aree di attività della prevenzione collettiva).
L’esercizio congiunto, nello stesso locale, dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, è assoggettato al regime abilitativo previsto per l’esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale, nonché dai regolamenti comunali.
Si applicano i regimi amministrativi specifici previsti per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale (macelli, caseifici, prodotti ittici, uova e altro) e per le seguenti vendite specifiche:
Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo a cui sottoporre l’esercizio di vendita congiunta all'ingrosso e dettaglio, e dell'applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita dell’esercizio viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all’ingrosso, salvo quanto espressamente previsto ai commi 5 e 6 della L.R. 62/2018.
Si richiamano in particolare le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 5, 6, 7 e 8, del Codice Regionale del Commercio, alle quali si rinvia.
Ultimo aggiornamento: 21/10/2024
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