I partiti e gruppi politici e i promotori del referendum possono designare presso ogni seggio due propri rappresentanti di lista, di cui uno effettivo e l'altro supplente.
La nomina deve essere fatta dai delegati espressamente individuati allo scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista.
Maggiori informazioni sulle modalità di presentazione: Presentazione delle nomine dei rappresentanti di lista.