16.01.2024 - Con la conversione nella legge n. 191/2023 del decreto “Anticipi” (il Dl n. 145/2023) è definitiva l’istituzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), che dovrà essere assegnato, tramite apposita procedura automatizzata, dal ministero del Turismo alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. Al citato ministero è affidata anche la gestione della relativa banca dati nazionale. Chiarimenti sulla procedura telematica di assegnazione del CIN dal sito del Ministero del Turismo

Locazioni turistiche

Le Locazioni Turistiche sono immobili o porzioni di essi concessi per finalità turistiche senza fornitura di servizi accessori e complementari tipici delle strutture ricettive di cui alla normativa turistica vigente.

Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione (art. 1571 e seguenti).  

Inoltre, gli immobili o porzioni di immobili locati per finalità turistiche devono possedere:

  • i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
  • le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.

In base alla legge regionale n. 86 del 20/12/2016 non costituisce locazione a fini turistici l’offerta di alloggio senza corrispettivo monetario e, quindi, se c'è uno scambio di alloggi per finalità turistiche, ma non c’è alcuno scambio di denaro, quel contratto non è considerato locazione turistica (rientra nella sharing economy).

Chi sul territorio provinciale di Prato dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta (ad es. tramite un’agenzia immobiliare), deve comunicare in modalità telematica, attraverso la piattaforma regionale "Turismo5", le informazioni sulla struttura, entro trenta giorni dal primo contratto di locazione stipulato.

Al locatore è richiesto di comunicare informazioni relative all'attività svolta, quali, ad esempio:

  • periodo durante il quale s'intende locare l'alloggio;
  • numero delle camere e dei posti letto disponibili;
  • siti web dove viene pubblicizzato l'alloggio;
  • l'eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell'attività.

Eventuali integrazioni o variazioni alla comunicazione effettuata devono essere fornite entro trenta giorni dal verificarsi del relativo evento.

La comunicazione riguarda ogni singolo alloggio locato, per cui se, ad esempio, il locatore dispone di 2 alloggi locati per finalità turistiche - siano essi ubicati nello stesso Comune o in due Comuni differenti - deve effettuare 2 comunicazioni.

L’accettazione della comunicazione in via telematica determinerà il rilascio automatico di un codice identificativo della struttura e di una password provvisoria che consentirà l’uso della piattaforma Turismo5 per assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati sui flussi turistici.

Sanzioni amministrative

Sono previste sanzioni da € 100,00 a € 600,00 per chi omette, per più di tre volte nel corso dell'anno solare, di comunicare i flussi turistici, anche in assenza di movimento, o li trasmette parzialmente o totalmente incompleti.
 

Imposta di soggiorno

Gli ospiti che soggiornano nelle locazioni turistiche ubicate nel solo comune di Prato sono soggetti a imposta di soggiorno.

Via Santa Caterina 17 - Prato
Linea 1
0574 1835165
Linea 2
0574 1835166
Linea 3
0574 1835020
Apertura al pubblico
Lunedì e Giovedì ore 9.00 - 13.00 e 15.00 - 17.00;
Mercoledì: 9.00 - 13.00
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