16.01.2024 - Con la conversione nella legge n. 191/2023 del decreto “Anticipi” (il Dl n. 145/2023) è definitiva l’istituzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), che dovrà essere assegnato, tramite apposita procedura automatizzata, dal ministero del Turismo alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. Al citato ministero è affidata anche la gestione della relativa banca dati nazionale. Chiarimenti sulla procedura telematica di assegnazione del CIN dal sito del Ministero del Turismo
Si definiscono alberghi le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio e altri servizi accessori: possono somministrare alimenti e bevande e vendere al dettaglio alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.
Negli alberghi sono consentite:
a) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 62/2018 (Codice del commercio);
b) l'attività di vendita al dettaglio al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R.62/2018 e a condizione che la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato di cui all’articolo 15, comma 1, lettera d), della L.R. 62/2018 stessa.
Possono assumere la denominazione di motel gli alberghi ubicati nelle vicinanze di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni. Nei motel sono altresì assicurati i servizi di autorimessa, rifornimento carburanti e riparazione.
Possono assumere la denominazione di villaggio albergo gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di più stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40% di quella complessiva dell'esercizio.
Relativamente al periodo di apertura, gli alberghi si distinguono in annuali e stagionali:
L'esercizio dell'attività degli alberghi e delle residenze turistico-alberghiere è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti strutturali:
Il titolare, il gestore e i loro rappresentanti devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.
In caso di società o di organismo collettivo, tali requisiti devono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi del D.Lgs. 06.11.2011 n.159.
Per l'attività di albergatore non sono previsti requisiti professionali.
La somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, agli ospiti delle persone alloggiate e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati non richiede il possesso dei requisiti professionali specifici per la somministrazione.
Possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.
Gli alberghi di nuova costruzione oppure oggetto di ristrutturazione edilizia devono avere:
L'avvio e le variazioni di un'attività di albergo sono soggette alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 55.10.01R.
Alla SCIA deve essere allegata autocertificazione con la quale si dichiara la classificazione della struttura sulla base dei requisiti minimi obbligatori, che (sino ad emanazione del regolamento attuativo del Nuovo Testo Unico sul turismo L.R. 86/2016) sono indicati dal Regolamento n. 18r/2001 e sue modificazioni.
La SCIA ha efficacia immediata. Il Comune può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, salvo che l'interessato provveda a conformare l'attività alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 19 c. 3 della L. 241/1990.
Il trasferimento e l'ampliamento della capacità ricettiva dell'attività sono equiparati alla nuova apertura riguardo alle caratteristiche strutturali dell'immobile.
La sospensione e la cessazione dell'attività iniziata o esistente sono soggette a comunicazione al SUEAP.
La SCIA può essere presentata da persone fisiche, enti, associazioni, società. Nel caso in cui il denunciante non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso dei requisiti richiesti.
La SCIA può riguardare anche la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, agli ospiti delle persone alloggiate e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura agli ospiti di giornali e riviste, pellicole fotografiche e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli. In tali casi la somministrazione di alimenti e bevande non richiede il possesso dei requisiti professionali.
A favore del Comune di Prato
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
A favore della Azienda USL Toscana Centro
Tariffa Z34 (come da allegato A del tariffario delle prestazioni comuni a più aree di attività della prevenzione collettiva) relativa alle prestazioni connesse alla registrazione imprese nel settore alimentare, da versare tramite bollettino di conto corrente postale n. 26183509, intestato ad Azienda USL 4 Prato - Gestione Riscossioni - "Servizio igiene pubblica territorio", tramite uffici postali o sportelli Banca C.R. Firenze (Cassa di Risparmio di Firenze), oppure con bonifico bancario intestato alla Tesoreria della Azienda USL 4 Prato presso: Banca C.R. Firenze (Cassa Risparmio di Firenze) con IBAN: IT 42 C0760102800000026183509
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