07.04.2025 - Pagina aggiornata al nuovo Testo Unico del Turismo L.R. 61/2024. Nella sezione "Ulteriori informazioni" trovi tutti i passi per esercitare l'attività.
A coloro che vogliono aprire una struttura ricettiva di Residence.
I residence sono strutture ricettive costituite da almeno sette unità abitative mono o plurilocali, arredate, corredate e dotate di servizi igienici e di cucina, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati. Devono essere ubicati in stabili a corpo unico o a più corpi (nel caso in cui le unità immobiliari siano ubicate a più corpi, la distanza tra gli stessi non deve superare, di norma, i 50 metri).
La gestione dei residence può comprendere anche la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti.
Il servizio di ricevimento (segreteria, informazioni, portierato) e eventuali servizi centralizzati, situati in uno degli stabili in cui si trovano le unità abitative, devono essere assicurati per almeno 8 ore al giorno, esclusi i festivi.
Se l'attività non è esercitata da una persona fisica, è obbligatoria la designazione di un gestore, che dovrà essere sempre reperibile. Il titolare o il gestore possono comunque nominare un loro rappresentante, purché in possesso dei requisiti previsti.
Il livello di classificazione viene indicato con il simbolo delle "chiavi", da 2 a 4, in base ai servizi offerti.
I periodi di apertura si distinguono in annuali e stagionali:
L'apertura, il subentro, il trasferimento e le variazioni della capacità ricettiva dell'attività di residence, sono subordinate alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), esclusivamente in modalità online, tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 55.20.01R.
Il trasferimento e l'ampliamento della capacità ricettiva dell'attività sono equiparati alla nuova apertura riguardo alle caratteristiche strutturali dell'immobile.
La sospensione dell’attività per un periodo superiore a quindici giorni è soggetta a comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per territorio. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi prorogabile una sola volta fino ad ulteriori dodici mesi, previa motivata comunicazione al SUAP.
È fatta salva la sospensione per interventi edilizi, per i quali la sospensione si protrae fino alla chiusura dell’intervento ai sensi della vigente normativa in materia.
Decorso il periodo di sospensione superiore a quindici giorni comunicato al SUAP e l’eventuale periodo di proroga, l’attivazione di un’ulteriore sospensione superiore a quindici giorni è subordinata ad un periodo pari almeno a tre mesi consecutivi di esercizio dell’attività.
La cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per il territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.
Presentare la SCIA così come prevista nel Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).
La presentazione della SCIA abilita all'esercizio dell'attività.
La SCIA ha valore immediato ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente avviare dei procedimenti.
Vedi pagina "Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa".
Dopo che hai presentato la SCIA per l’apertura dell’attività:
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 61/2024, la Regione approva il relativo regolamento di attuazione. Fino ad allora continua ad essere applicato il Regolamento approvato con D.P.G.R. 47/R/2018 nelle parti compatibili con la legge regionale (art. 146 della L.R. 61/2024).
Il titolare o gestore dell'attività, e, nel caso sia stato nominato, il loro rappresentante, nonché tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia, devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del TULPS approvato con R.D. n. 773/1931 e successive modifiche.
Il titolare o gestore del residence deve esporre, in modo ben visibile all'esterno, l'insegna con la denominazione, nonché l'indicazione della tipologia e del livello di classificazione.
L'attività di residence può essere iniziata in locali che rispettino la vigente disciplina in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica ed edilizia, aventi destinazione d'uso Tr - Turistico Ricettiva ed in possesso di regolare agibilità.
Le unità abitative devono possedere:
Ogni unità abitativa è costituita dall'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento, dotata di servizio autonomo di cucina e stanza da bagno. Inoltre, all'interno delle camere deve essere esposta una tabella dei prezzi massimi praticati comprensivi del pernottamento e dei servizi offerti.
Ai fini della classificazione della struttura (da 2 a 4 chiavi), gli interessati dichiarano il livello e le caratteristiche della struttura e dei servizi offerti all'atto della presentazione della SCIA. Le variazioni della classificazione sono soggette al regime amministrativo della SCIA con la produzione di nuova dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Ultimo aggiornamento: 07/04/2025
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