03.09.2024 - Dal 28 agosto i proprietari/gestori delle strutture ricettive della Toscana possono accedere alla BDSR (Banca Dati Strutture Ricettive) del Ministero del Turismo con lo SPID personale e richiedere il CIN (Codice Identificativo Nazionale). Il CIN è obbligatorio e indispensabile per identificare la struttura a livello nazionale e deve essere esposto all'esterno della struttura, nonchè indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato o comunicato. Gli obblighi, le sanzioni, nonchè le altre disposizioni di cui all'art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191, saranno applicabili a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U., prevista non oltre il 1° settembre 2024, dell'Avviso attestante l'entrata in funzione della Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) su scala nazionale.
Per accedere alla BDSR e alle relative FAQ consulta la pagina Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) sul sito del Ministero del Turismo.
A chi è interessato a gestire una struttura ricettiva alberghiera.
Si definiscono alberghi le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio e altri servizi accessori: possono somministrare alimenti e bevande e vendere al dettaglio alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.
Negli alberghi sono consentite:
a) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 62/2018 (Codice del commercio);
b) l'attività di vendita al dettaglio al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R.62/2018 e a condizione che la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato di cui all’articolo 15, comma 1, lettera d), della L.R. 62/2018 stessa.
Possono assumere la denominazione di motel gli alberghi ubicati nelle vicinanze di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni. Nei motel sono altresì assicurati i servizi di autorimessa, rifornimento carburanti e riparazione.
Possono assumere la denominazione di villaggio albergo gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di più stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40% di quella complessiva dell'esercizio.
Relativamente al periodo di apertura, gli alberghi si distinguono in annuali e stagionali:
L'avvio, le variazioni, il subentro e il trasferimento di un'attività di albergo, sono soggette alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità online, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 55.10.01R.
La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), può essere presentata da persone fisiche, enti, associazioni, società. Nel caso in cui il denunciante non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso dei requisiti richiesti.
La SCIA può riguardare anche la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, agli ospiti delle persone alloggiate e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura agli ospiti di giornali e riviste, pellicole fotografiche e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli. In tali casi la somministrazione di alimenti e bevande non richiede il possesso dei requisiti professionali.
La sospensione e la cessazione dell'attività iniziata o esistente sono soggette a comunicazione al SUAP.
Alla SCIA deve essere allegata autocertificazione con la quale si dichiara la classificazione della struttura sulla base dei requisiti minimi obbligatori, i quali, (sino ad emanazione del regolamento attuativo del Nuovo Testo Unico sul turismo L.R. 86/2016), sono indicati dal Regolamento n. 18r/2001 e sue modificazioni.
Coloro che presentano la SCIA ottengono l’abilitazione all’esercizio dell’attività alberghiera.
La SCIA ha efficacia immediata. Il Comune può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, salvo che l'interessato provveda a conformare l'attività alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 19 c. 3 della L. 241/1990.
A favore del Comune di Prato
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
A favore della Azienda USL Toscana Centro
Tariffa Z34 (come da allegato A del tariffario delle prestazioni comuni a più aree di attività della prevenzione collettiva).
L'esercizio dell'attività degli alberghi e delle residenze turistico-alberghiere è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti strutturali:
Il titolare, il gestore e i loro rappresentanti devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.
In caso di società o di organismo collettivo, tali requisiti devono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi del D.Lgs. 06.11.2011 n.159.
Per l'attività di albergatore non sono previsti requisiti professionali.
La somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, agli ospiti delle persone alloggiate e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati non richiede il possesso dei requisiti professionali specifici per la somministrazione.
Possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.
Gli alberghi di nuova costruzione oppure oggetto di ristrutturazione edilizia devono avere:
Ultimo aggiornamento: 28/08/2024
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