A coloro che vogliono aprire una tintolavanderia.
Costituisce esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia l'attività dell'impresa, costituita ed operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue ad uso industriale, commerciale e sanitario (quindi per privati cittadini, industrie esterne non di filiera, ristoranti, alberghi, ospedali, case di cura...) i trattamenti di lavanderia, pulitura chimica a secco ed umido, tintoria, smacchiatura, stireria, follatura e affini di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
Restano escluse quelle lavorazioni che, seppur riconducibili alle attività di tintolavanderia, sono esercitate non autonomamente in forma di impresa ma nell'ambito di un ciclo produttivo di aziende tessili o, comunque, all’interno di uno stabilimento industriale indirizzato alla realizzazione di prodotti finali.
Nei locali dove è svolta l'attività di tintolavanderia sono esposte le tariffe professionali applicate per i diversi trattamenti e copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) depositata al Comune.
Presso tutte le sedi e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, è apposto un cartello indicante la sede dell'impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione.
È vietato lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.
L'attività è individuata, assieme alla lavanderia automatica a gettoni (self service), al punto 94 dell'Allegato "A" al D.lgs. 222/2016 (Madia 2).
Per avviare l'attività si applica il regime amministrativo della SCIA (Articolo 19 della L. 241/1990), prevista quando l'attività può essere iniziata immediatamente. Occorre presentare al SUEAP la specifica Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in modalità online, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 96.01.1R.
Presentare la SCIA così come predisposta dal Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).
La presentazione della SCIA abilita all'esercizio dell'attività.
La SCIA ha efficacia immediata. Il Comune può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, salvo che l’interessato provveda a conformare l’attività alla normativa vigente, ai sensi dell’art. 19 c. 3 della L. 241/1990.
A favore del Comune di Prato:
vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
L'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle puli-tinto-lavanderie a ciclo chiuso rende la SCIA condizionata.
Secondo il tipo di lavorazione effettuata e l'utilizzo di sostanze chimiche e/o pericolose, l'attività di lavanderia può rientrare nell'elenco delle industrie classificate insalubri dal Decreto Ministero della Sanità del 05/09/1994 e pertanto essere soggetta al rispetto dei relativi requisiti e procedure, quali meglio dettagliati nella scheda Industrie insalubri.
La sospensione e la cessazione dell'attività iniziata o esistente sono soggette a comunicazione al SUEAP sempre tramite STAR.
Il titolare, il direttore tecnico ove previsto e, nel caso di associazioni,società, raggruppamenti, tutti i soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs 59/2011 (Codice Leggi Antimafia) non devono essere sottoposti ad una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 67 dello stesso D.Lgs 59/2011.
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.
Per ogni sede dell'impresa in cui si effettuano fasi di lavorazione e trattamento dei capi deve essere designato - nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto all'impresa - un Responsabile Tecnico che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di idoneità professionale prescritti dall'art. 2 della Legge 84/2006:
I titoli di studio costituenti requisito valido ai fini dell'idoneità professionale ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. c) sono quelli individuati dall'Accordo adottato in sede di Conferenza Regioni e Province Autonome il 20/12/2012 e recepiti dalla D.P.G.R. n. 1172 del 23/12/2013 (in "Normativa e regolamenti").
Sebbene previsti dalla Legge Regionale Toscana 56/2013, i percorsi formativi per conseguire il requisito di idoneità professionale previsto dalla normativa statale non sono stati avviati sul territorio da parte degli organismi formativi accreditati per la formazione.
La Legge Regionale Toscana n. 6 del 27/01/2016, introducendo un comma 2-bis all'art. 12 della L.R. 56/2013, è intervenuta con una proroga di tre anni per poter conseguire, attraverso la frequenza dei percorsi formativi, l'idoneità professionale da parte del responsabile tecnico designato in modo provvisorio.
La proroga del termine fino al 20/02/2019 non riguarda le tintolavanderie che hanno già provveduto a comunicare al Comune il nominativo di un Responsabile Tecnico professionalmente idoneo e designato in modo definitivo.
Con il parere n. 18008 del 9/02/2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto necessaria la nomina di un Responsabile Tecnico anche per le imprese che intendano svolgere la sola attività di stireria, salvo il caso in cui l’attività medesima non presenti, per tipologia di attrezzature e per caratteristiche dimensionali, alcun significativo profilo di complessità e/o pericolosità per l’ambiente, per gli addetti, o di necessità di specifici accorgimenti di salvaguardia dei diritti degli utenti.
L’obbligo di designazione del Responsabile Tecnico non si applica alle lavanderie a gettoni, cioè a tutte le attività di noleggio di lavatrici professionali ad acqua e di essiccatoi, utilizzati esclusivamente dalla clientela previo acquisto di gettoni distribuiti da macchine cambiavalute o mezzi analoghi presenti nell’esercizio e per le quali è vietata la presenza di personale addetto ad un qualsiasi servizio, ivi comprese le attività accessorie, quali la presa in consegna o la restituzione dei capi.
Ultimo aggiornamento: 07/11/2024
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