A coloro che vogliono aprire una lavanderia a gettoni.
La lavanderia automatica a gettoni (self service) consiste nell'attività di noleggio di lavatrici professionali ad acqua e asciugatrici utilizzati esclusivamente dal cliente, previo acquisto di appositi gettoni da macchine cambiavalute o mezzi analoghi oppure mediante tessere prepagate.
Non possono essere effettuati direttamente dal cliente lavaggi a secco nè trattamenti di smacchiatura, stireria ecc, per i quali è necessario ricorrere a personale appartenente all’impresa e, conseguentemente, non è necessaria la presenza di un responsabile tecnico dotato di particolari competenze professionali, richiesto invece per le imprese di tintolavanderia.
Inoltre è vietata la presenza di personale per tutti i tipi di servizi che la legge 22 febbraio 2006, n. 84 e la legge regionale 56/2014, individuano tra le fattispecie di tintolavanderia, comprese le attività accessorie quali la presa in consegna o la restituzione dei capi.
L'attività è individuata, assieme alle tintolavanderie, al punto 94 dell'Allegato "A" al D.lgs. 222/2016 (Madia 2).
L'avvio, le variazioni e il trasferimento di sede di un'attività di lavanderia automatica a gettoni (self service), sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), da trasmettere al SUEAP in modalità online, tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice 96.01.30 - Attività di lavanderie self-service.
In caso di utilizzo di impianti di produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido e gassoso, si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990).
L'interessato deve trasmettere, separatamente compilate ma in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità online, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):
L'attività può essere iniziata immediatamente, in base alle dichiarazioni rilasciate nella SCIA.
In caso di impiego di lavatrici ad acqua che effettivamente trattino oltre 100 kg di biancheria al giorno, si applica il regime amministrativo della SCIA condizionata (art. 19-bis, comma 3, della Legge 241/1990): l'effettivo inizio dell'attività resta condizionato all'acquisizione dell'autorizzazione ambientale (AUA) per gli scarichi delle acque reflue industriali.
L'interessato deve trasmettere, separatamente compilate ma in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità online, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):
In caso di SCIA condizionata, l'attività può legittimamente iniziare solo dopo che l'impresa è stata formalmente notiziata dal SUEAP.
La sospensione e la cessazione dell'attività sono soggette a comunicazione, da trasmettere al SUEAP sempre tramite STAR.
Il modello da compilare è predisposto sul sistema Telematico di accettazione Regionale (STAR).
La presentazione della SCIA abilita all'esercizio dell'attività immediatamente.
La SCIA ha valore immediato ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente avviare dei procedimenti.
vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
Per lo svolgimento dell’attività di lavanderia self-service NON é richiesta la nomina del responsabile tecnico in possesso di idoneità professionale. Si veda a riguardo l’articolo 79, comma 1-bis, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (comma inserito dall’articolo 17, comma 1, lett. "b" del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147), secondo cui: “Le disposizioni della Legge 22 febbraio 2006, n. 84, come integrate e modificate dal presente articolo, escluse quelle concernenti l’obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni”. Come chiarito dal punto 11.1 della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 12 settembre 2012, n. 3656/C, il motivo di tale esclusione è la mancanza di emissioni in atmosfera e di scarichi inquinanti, perché l’attività di lavaggio avviene ad acqua e non a secco.
Ultimo aggiornamento: 28/11/2025
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