Specifici ambiti esclusi dalla sanatoria strutturale (Genio Civile)
Con nota trasmessa con protocollo Protocollo c_g999/AOOCPO GE/2020/0077939 del 02/05/2020, il Settore Sismica della Regione Toscana, ha precisato che nell’ambito dei procedimenti di Accertamento di Conformità di cui all’art. 209 della LRT n.65/2014, non si applica il procedimento di sanatoria di cui all’art. 182 della stessa legge, alle opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità di cui all’art. 12 del Regolamento n. 36/R/2009, solo se realizzate nel periodo di vigenza del citato Regolamento (dal 16/08/2009 al 15/02/2019).
L'Accertamento di Conformità in Sanatoria (ex art. 209 L.R.Toscana n. 65/2014 e ss.mm.ii.) è lo strumento attraverso il quale l'ordinamento consente di poter legittimare interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, o in assenza di Scia edilizia o in difformità da essa.
Presupposto per il rilascio dell’accertamento di conformità in sanatoria, sia esso Permesso in sanatoria (interventi soggetti a permesso di costruire) che Attestazione di conformità in sanatoria (interventi soggetti a SCIA), è che gli interventi abusivi siano conformi, sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al tempo di realizzazione degli interventi medesimi, che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria (cosiddetta "doppia conformità").
L’Accertamento di conformità in sanatoria, sia esso Permesso che Attestazione di conformità in sanatoria, è presentato dal proprietario o dal soggetto responsabile dell’abuso al Sueap. L’Accertamento di conformità in sanatoria è rilasciato con provvedimento finale adottato dal Sueap.
La presentazione va fatta per PEC, utilizzando la modulistica unica regionale per l’attività edilizia, in caso di Permesso di costruire in sanatoria, mentre invece va utilizzata la modulistica predisposta dal Servizio, per l’Attestazione di conformità in sanatoria.
Tale modulistica è disponibile integralmente alla sezione "Cosa serve".
L’invio della PEC, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Comune, deve avvenire nel rispetto delle modalità e procedure definite nelle "Norme integrative al manuale di gestione del Protocollo Generale per l'invio telematico allo Sportello unico per l'edilizia e le attività produttive” e delle caratteristiche indicate di seguito:
Nota bene: Ogni documento da inviare ed allegato alla PEC, elencato nella "Distinta modello di riepilogo pratiche edilizie", oltre essere nominato secondo le “Specifiche tecniche allegati digitali”, deve essere un file singolo (no .zip e no .rar). Non saranno accettati file unici contenenti più documenti.
I file, firmati digitalmente in formato .pdf.p7m, devono essere ottimizzati per avere una dimensione max di 1 MB.
La documentazione elettronica da trasmettere deve avere le caratteristiche individuate nell’Allegato tecnico presente nella sezione "Cosa serve"
La presentazione dovrà essere effettuata utilizzando la modulistica sotto indicata.
Tutta la documentazione da inoltrare dovrà essere sottoscritta digitalmente e redatta secondo le prescrizioni contenute nell’allegato 1 del vigente Regolamento edilizio.
Si precisa inoltre che devono essere allegate:
Modulistica:
Ai sensi dell’art. 209 comma 4 della LRT 65/2014, sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria il comune si pronuncia entro i sessanta giorni successivi alla presentazione dell’istanza o dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta dal responsabile del procedimento.
Decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo detta domanda si intende respinta.
Tra gli allegati obbligatori, al momento della presentazione, dovranno risultare:
Per importi superiori ad € 1.549,37, La LRT 65/2014 ss.mm.ii. consente di rateizzare in sei rate semestrali, l’importo del solo Contributo di costruzione (vedi pagina contributo di costruzione: rateizzazione), maggiorato degli interessi legali, previa presentazione di idonea polizza assicurativa o bancaria.
Prima della presentazione della pratica è facoltà del professionista, abilitato alla redazione del progetto, avvalersi del servizio di consulenza funzionale all'istruttoria introdotto dal D. Lgs. N. 222/2016 (decreto Madia) all'art. 1, comma 3 “attività di consulenza funzionale all’istruttoria” messo a disposizione dall’ufficio.
Per prenotare un appuntamento: Accedi all’agenda degli appuntamenti
Ultimo aggiornamento: 31/07/2024
Agenda appuntamenti pratiche edilizie
Prenota online il tuo appuntamento per informazioni tecniche o di consulenza edilizia
Questo sito utilizza cookie tecnici necessari al corretto funzionamento delle pagine e cookie di analytics. Al fine di garantire la pseudonimizzazione dell'utente, non sono raccolti dati demografici o sugli interessi dei visitatori ed è attiva l'impostazione di anonimizzazione dell'indirizzo IP.
Per maggiori informazioni consultare la nostra Cookie Policy.