Permesso di costruire in sanatoria

Servizio attivo

Permette di legittimare interventi edilizi realizzati in assenza di permesso di costruire o in assenza di Scia oppure difformi

29.09.2025 - Da oggi è online il nuovo sportello per l'edilizia, dove puoi presentare pratiche, consultare l'archivio edilizio, pagare le somme dovute per l'intervento richiesto e molto altro.

Specifici ambiti esclusi dalla sanatoria strutturale (Genio Civile)

Con nota trasmessa con protocollo Protocollo c_g999/AOOCPO GE/2020/0077939 del 02/05/2020, il Settore Sismica della Regione Toscana, ha precisato che nell’ambito dei procedimenti di Accertamento di Conformità  ex art 36 e 36 bis del d.p.r.380/2001 e s.m.i. ed art. 209 della LRT n.65/2014, non si applica il procedimento di sanatoria di cui all’art. 182 della stessa legge, alle opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità di cui all’art. 12 del Regolamento regionale n.1/R/2022, solo se realizzate nel periodo di vigenza del citato Regolamento (dal 16/08/2009 al 15/02/2019).

Proprietari o aventi titolo che, rivolgendosi a tecnici abilitati, possono sanare le opere edilizie ai sensi dell'art. 36 e dell'art. 36 bis del DPR 380/2001 s.m.i.

Il Permesso di costruire in sanatoria è lo strumento attraverso il quale l'ordinamento consente di poter legittimare interventi realizzati in assenza del permesso di costruire  o in totale difformità allo stesso ( art. 36 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.)., ovvero per quelli eseguiti in parziale difformità dallo stesso e della scia alternativa a pdc e in variazione essenziali ( art. 36 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.).

Il recente DL 69/2024 (cd. Decreto salva casa 2024), convertito in Legge 105/2024, contiene importanti misure di semplificazione per favorire la regolarizzazione delle difformità realizzate, con l’introduzione dell’ art. 36 bis, con il quale è stata semplificato il soddisfacimento del presupposto della cosiddetta “doppia conformità” necessaria al rilascio del provvedimento in sanatoria.

In base alla nuova disciplina statale, negli interventi in “parziale difformità” o “variazioni essenziali” (ex art. 36-bis DPR 380/2001) presupposto per il rilascio del provvedimento è il rispetto della cosiddetta doppia conformità asimmetrica, ovvero, la conformità con la disciplina urbanistica vigente all’atto di presentazione della domanda e il rispetto dei requisiti prescritti dalla alla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento (igiene, salubrità, efficienza energetica e degli impianti negli stessi installati, superamento delle barriere architettoniche e quanto altro previsto nei regolamenti edilizi e o disciplina edilizia ed altro.. ).

Nei casi previsti dal citato art. 36 Bis costituiscono presupposto per la presentazione della domanda le dichiarazioni ivi richieste al comma 3 dello stesso articolato, ovvero la dichiarazione resa dal professionista abilitato attestante le necessarie conformità di cui al precedente capoverso (urbanistica ed edilizia), oltre la prova dell’epoca della realizzazione dell’opera, da provarsi  mediante la documentazione attestante lo stato legittimo dell’immobile, così come definita all’ art. 9 bis comma 1 bis del medesimo decreto (informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato), salvo la specifica dichiarazione resa dal professionista nei casi previsti.

Permane, invece, il rispetto della “doppia conformità” nei casi dell’accertamento di conformità nei casi previsti dall’ art. 36 del DPR 380/2001 così come novellato dal D.l. 69/2024 convertito con legge 105/2024.

Il permesso di costruire in sanatoria è presentato dal proprietario dell’immobile o dal soggetto responsabile dell’abuso al SUEAP. 

Il permesso di costruire deve essere inviato online dallo sportello per l'edilizia.

Online

Accedi al servizio online e invia il permesso di costruire in sanatoria

Come accedere:

  • accesso al servizio online: credenziali Spid oppure CNS (es. Tessera sanitaria) o Carta di identità elettronica (CIE)

Tutta la documentazione da inoltrare (riportata nelle schede alla pagina "Interventi edilizi: documentazione necessaria") dovrà essere sottoscritta digitalmente e redatta secondo le prescrizioni contenute nell’allegato 1 del vigente Regolamento edilizio.

Si ottiene il permesso di costruire in sanatoria.

Per gli interventi in sanatoria ex art. 36-bis del DPR 380/2001, è stato introdotto il silenzio assenso. Il Dirigente si pronuncia, con provvedimento motivato, entro 45 giorni, che decorrono dalla completezza della pratica, decorsi i quali la richiesta si intende accolta.

Qualora l’intervento ricada in ambito paesaggistico, i termini di pronuncia salgono a 180 giorni in quanto l’istanza necessita del preventivo parere della Soprintendenza, da rendersi in 90 giorni.

Resta fermo quanto disposto dal comma 6 dell’articolo medesimo in merito ai termini di interruzione e sospensione del procedimento edilizio.

Tra gli allegati obbligatori, al momento della presentazione:

  1. Attestazione di pagamento dei diritti di segreteria;
  2. Attestazione di pagamento della Marca da bollo virtuale per istanza di importo pari a € 16,00;
  3. Prima del rilascio del titolo edilizio in sanatoria, il Servizio provvederà a comunicare l’esito dell’istruttoria nel quale indicherà gli importi da versare a titolo di “Oblazione”, da pagare utilizzando l’Avviso PagoPA-Edilizia;
  4. l’avviso PagoPA contiene anche l’importo da versare a titolo di Marca da bollo virtuale, per il rilascio del titolo edilizio,

Si ricorda che NON è possibile rateizzare gli importi dell’oblazione.

Servizio di consulenza funzionale all'istruttoria

Prima della presentazione della pratica è facoltà del professionista, abilitato alla redazione del progetto, avvalersi del servizio di consulenza funzionale all'istruttoria introdotto dal D.Lgs. N. 222/2016 (decreto Madia) all'art. 1, comma 3 “attività di consulenza funzionale all’istruttoria” messo a disposizione dall’ufficio.

Per prenotare un appuntamento: Accedi all’agenda degli appuntamenti

Via Arcivescovo Antonio Martini 60 - Prato
Centralino (per informazioni)
0574 1836901 (martedì, mercoledì, giovedì ore 9.00 - 11.00) 0574 1836855 (venerdì ore 9.00 - 11.00).
Numero verde problemi tecnici STAR
055 4387777 - Per problemi relativi al funzionamento di STAR, riguardanti le pratiche delle attività produttive e di polizia amministrativa (attivo da lunedì a venerdì ore 8.00 - 19.00)
Pratiche su agende online
Su appuntamento da prenotare sulle agende online: Istanze edilizie e Attività economiche
Accesso alla documentazione TERNA per individuazione delle fasce di rispetto elettrodotti
Dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento da prenotare telefonicamente)
Numeri civici
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (in viale V. Veneto, 9)
Abusi edilizi
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (in viale V. Veneto, 9 e su appuntamento da prenotare telefonicamente)
Ritiro dei condoni edilizi rilasciati
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Apertura ai cittadini (non tecnici) per info su Edilizia
Giovedì dalle 12.00 alle 13.00
Ritiro dei tesserini relativi ad attività economiche e polizia amministrativa
Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Accesso agli atti abusi edilizi (pratiche cartacee dal 01/01/2013 in poi)
Accesso agli atti agibilità e impianti (pratiche dematerializzate)
Accesso agli atti condoni edilizi (non istruiti e ancora da rilasciare)
Accesso agli atti edilizia (pratiche cartacee dal 01/01/2013 o dematerializzate)
Attività economiche e accesso ai relativi atti
Servizi online per presentazione pratiche
Servizio help desk rete regionale SUEAP
Tutela paesaggistica

Unità organizzativa responsabile

Dirigente

Simona Fedi

Telefono: 0574 1836849

Segretario Generale

Maria Benedetta Dupuis

Ultimo aggiornamento: 03/11/2025

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