16.01.2024 - Con la conversione nella legge n. 191/2023 del decreto “Anticipi” (il Dl n. 145/2023) è definitiva l’istituzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), che dovrà essere assegnato, tramite apposita procedura automatizzata, dal ministero del Turismo alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. Al citato ministero è affidata anche la gestione della relativa banca dati nazionale. Chiarimenti sulla procedura telematica di assegnazione del CIN dal sito del Ministero del Turismo
Gli ostelli rientrano tra le strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva, di cui al Capo II Sezione Seconda della L.R. 86/2016.
Si definiscono ostelli le strutture ricettive, attrezzate prevalentemente per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
Nel caso di gestione da parte di associazioni, l’attività può essere esercitata solo nei confronti degli associati. Il titolare e il gestore degli ostelli possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore.
In caso di società o di organismi collettivo e i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’articolo 83 del D.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell'art. 64 comma 4 del Regolamento di attuazione 47/R/2018, gli ostelli esistenti all'11/08/2018 erano tenuti ad adeguarsi alle disposizioni del regolamento stesso entro il 31/03/2019, salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica.
I requisiti e servizi minimi degli ostelli (art. 3, comma 1, lettera "n" della L.R. 86/2016 ) sono indicati nell’art. 43 (e 42) del Regolamento attuativo.
Il locale o i locali comuni di soggiorno devono essere dimensionati complessivamente nel rapporto minimo di 0,50 metri quadrati per ogni posto letto effettivo, con un minimo di 8 metri quadrati; tali locali possono coincidere con la sala da pranzo.
A ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto, purché sia comunque garantita la cubatura di 9 metri cubi per ogni posto letto aggiunto.
Negli ostelli devono essere assicurati i seguenti servizi minimi previsti dall’art. 43 del regolamento regionale 47/R/2018:
Gli ostelli devono disporre di un’area a disposizione degli ospiti dotata di almeno una postazione internet o di una connessione Wi-Fi.
L’esercizio dell’attività di ostello è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA) da presentare al SUEAP, esclusivamente on line tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 55.221R.
La SCIA attesta l’esistenza dei requisiti previsti dall’art. 33, commi 1,2 e 3 e dall’art. 46 della L.R.T. 86/2016 e dal regolamento di attuazione, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica ed edilizia.
Chi gestisce l’attività di Ostello deve comunicare al SUEAP ogni variazione del numero e delle caratteristiche della struttura.
Il trasferimento della titolarità o della gestione dell’attività di ostello, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività.
Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al SUEAP, sempre in modalità on line tramite STAR
Il subentrante dichiara:
La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell’effettivo avvio dell’attività e comunque:
La sospensione dell’attività di ostello per un periodo superiore a 15 giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi al SUEAP.
La cessazione dell’attività di ostello è soggetta a comunicazione da effettuarsi al SUEAP entro trenta giorni dal suo verificarsi.
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
L'Azienda USL Toscana Centro informa che dal Tariffario delle prestazioni comuni a più aree di attività della Prevenzione Collettiva è stato eliminato l'obbligo del versamento della tariffa ISP6 relativa all'attività degli ostelli.
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