Per commercio sulle aree pubbliche s'intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche (strade e piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità), attrezzate o meno, coperte o scoperte.

Per aree pubbliche, si intendono le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Per posteggio, si intendono le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale.

In particolare il commercio in forma itinerante deve essere svolto compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e secondo quanto disposto dal Titolo 5 del Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche.

La merce venduta deve essere tenuta sul mezzo che viene utilizzato per trasportarla e non deve essere posta sul suolo, all'esterno del mezzo o su bancarelle.

Non è consentito all'operatore itinerante, anche imprenditore agricolo, di fermarsi nello stesso punto per più di un'ora.

È vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante, anche da parte degli imprenditori agricoli, in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e delle fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera.

L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle zone indicate e qualora l'Amministrazione comunale ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione dei servizi di interesse pubblico.

L’abilitazione all'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche consente anche il consumo sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione.

L’abilitazione all'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche abilita alla somministrazione dei medesimi prodotti qualora sussistano le condizioni e i requisiti posti dal comune.
L'esercizio dell'attività di somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.

Le attività di cui ai punti precedenti sono soggette alla notifica sanitaria di cui all’articolo 38, comma 2, della L.R. 62/2018.

Con ordinanza del Sindaco n. 963 del 13/04/2015 è permanentemente vietata ai commercianti e ai produttori agricoli ogni attività di vendita di generi alimentari, sia in forma itinerante che a posto fisso, nelle aree del Macrolotto Zero.

Requisiti soggettivi morali

Sono definiti anche requisiti di onorabilità e dettagliatamente elencati all’art. 11 del Codice Regionale del Commercio.

Altri requisiti soggettivi morali

Non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia, non solo per il soggetto che presenta la SCIA, ma anche per i legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, come stabilito dalla normativa vigente in materia.

Requisiti soggettivi professionali 

L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio su area pubblica, nel caso di attività del settore merceologico alimentare, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

  • aver frequentato con esito positivo un apposito corso professionale istituito o riconosciuto dalla regione;
  • avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
  • essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
  • essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) per una delle tabelle merceologiche da I a VIII (alimentari) o per la somministrazione di alimenti e bevande.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, o, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Requisiti soggettivi per i cittadini extracomunitari

Possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.

Per iniziare l'attività, modificarla o trasferirla occorre presentare al SUEAP la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in modalità on line, esclusivamente mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.82.01R.

Precisazione per l'avvio dell’attività itinerante alimentare:
una volta entrati in STAR, aver selezionato "Avvio Attività" e scelto "attività ambulante", è necessario spuntare, nella sezione "Endoprocedimenti necessari all'avvio dell'attività" la casella della notifica sanitaria, di cui alla dicitura:
"IG-SAN Stabilimenti di vendita di alimenti (ai quali non si applica il Reg. CE/853/04)" ......... [V].

Non spuntando la casella non si attiva l'endoprocedimento per la trasmissione della documentazione alla ASL.

La SCIA ha efficacia immediata. Il Comune può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, salvo che l'interessato provveda a conformare l'attività alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L. 241/1990.

La mancata iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato, entro 180 giorni dalla presentazione della SCIA, determina la decadenza del titolo abilitante.

A favore del Comune di Prato

Vedi pagina Diritti di Istruttoria e Segreteria SUEAP.

A favore della Azienda Toscana Centro (solo nel caso di vendita di prodotti alimentari)

Tariffa Z34 relativa alle prestazioni connesse alla registrazione imprese nel settore alimentare, da versare tramite bollettino di conto corrente postale n. 26183509, intestato a "Azienda USL 4 Prato, gestione riscossioni", tramite uffici postali o sportelli Banca Cassa di Risparmio di Firenze, oppure con bonifico bancario intestato alla Tesoreria della Azienda USL 4 Prato presso Cassa Risparmio di Firenze con IBAN: IT 42 C0760102800000026183509, da allegare alla Notifica sanitaria.

Via Giotto 4 - Prato
Centralino (per informazioni)
0574 1836901 (martedì, mercoledì, giovedì ore 9.00 - 11.00) 0574 1836855 (venerdì ore 9.00 - 11.00)
Numero verde problemi tecnici STAR
800 980102 - Per problemi relativi al funzionamento di STAR, riguardanti le pratiche delle attività produttive e di polizia amministrativa (attivo da lunedì a sabato ore 8.00 - 20.00 escluso festivi)
Pratiche su agende online
Su appuntamento da prenotare sulle agende online: Istanze edilizie e Attività economiche
Accesso alla documentazione TERNA per individuazione delle fasce di rispetto elettrodotti
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento da prenotare telefonicamente)
Numeri civici
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (in viale V. Veneto, 9)
Abusi edilizi
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (in viale V. Veneto, 9 e su appuntamento da prenotare telefonicamente)
Ritiro dei condoni edilizi rilasciati
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Accesso agli atti e visure delle pratiche edilizie giacenti presso l'archivio di via Giotto
Lunedì e Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Ritiro dei tesserini relativi ad attività economiche e polizia amministrativa
Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Servizi online per presentazione pratiche
Servizio help desk rete regionale SUEAP
Attività economiche e accesso ai relativi atti
Accesso agli atti edilizia (pratiche cartacee dal 01/01/2013 o dematerializzate)
Accesso agli atti agibilità e impianti (pratiche dematerializzate)
Accesso agli atti condoni edilizi (non istruiti e ancora da rilasciare)
Accesso agli atti abusi edilizi (pratiche cartacee dal 01/01/2013 in poi)

Responsabile del procedimento

Lilli Michela

Funzionario antiritardo

Caporaso Francesco

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