Per attività di somministrazione si intende la vendita al pubblico di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione (limitata o vietata dal Comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico) per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio.
Per superficie di somministrazione si intende l'area appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture, se accessibile alla clientela. Non costituisce superficie di somministrazione l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi.
Per impianti e attrezzature di somministrazione si intendono tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle superfici aperte al pubblico, come sopra definiti.
Gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi.
A Prato, con specifico regolamento comunale sono stati fissati "criteri e requisiti per la programmazione comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande", assegnando un punteggio (minimo necessario 75) a seconda della zona (centro storico o città moderna) in cui l’esercizio verrà aperto.
Sono contenuti negli articoli 11, 12, 48 e 49 della Legge Regionale 62/2018 e relativo regolamento attuativo, oltre che nello specifico regolamento comunale.
In dettaglio:
Requisiti soggettivi morali (art. 11 L.R. 62/2018)
Requisiti soggettivi professionali (art. 12 L.R. 62/2018)
Possesso di uno tra i seguenti, come indicati all’articolo 71, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. 59/2010:
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale anche l'iscrizione al registro esercenti il commercio (REC), di cui alla L. 426/1971 (Disciplina del commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscrizione al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro.
I requisiti professionali non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcoliche preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all’attività prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti.
La Regione, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi della L.R. 32/2002, definisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all’art. 71, comma 6, lettera a), del D.Lgs. 59/2010 e dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività.
Requisiti soggettivi per i cittadini stranieri
Requisiti oggettivi (art. 48 L.R. 62/2018)
L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a notifica sanitaria ai fini della registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 e del relativo regolamento attuativo approvato con DPGR 40/R/2006.
L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri stabiliti dal Ministero dell'Interno con DM 564/92 sulla sorvegliabilità (es. accesso diretto dalla pubblica via, assenza di collegamenti con le civili abitazioni o con spazi che permettano un accesso all'esterno, ecc).
Requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 49 L.R. 62/2018)
1. Il Comune, previa concertazione con le organizzazioni di rappresentanza imprenditoriale e sindacale, nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, definisce i requisiti degli esercizi di somministrazione, anche in relazione alle specificità delle diverse parti del territorio comunale, tenendo conto dei seguenti indirizzi:
2. I requisiti citati possono riferirsi anche alla materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e all'impatto ambientale. Il Comune può imporre limitazioni all’apertura di nuovi esercizi limitatamente ai casi in cui ragioni, non altrimenti risolvibili, di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.
3. Il Comune, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della sostenibilità, della qualità urbana e della sicurezza, può stabilire una specifica destinazione d’uso funzionale di somministrazione per gli immobili, nonché limitazioni nelle variazioni di destinazione d’uso degli stessi e specifici divieti, vincoli e prescrizioni, anche al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio.
4. Il Comune, ove riscontri che parti del proprio territorio, in relazione alla loro specificità, risultino carenti di servizio, può prevedere misure e interventi volti a favorire e incentivare l’insediamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo alle aree insulari, montane e rurali.
Requisiti strutturali da regolamento comunale
Modulo per le dichiarazioni integrative dell’utente relative ai punteggi previsti dal vigente regolamento comunale "Criteri e requisiti per la programmazione comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande", che a breve sarà eliminato come obbligatorio e sostituito con una lista di controllo:
Solo se si intende fruire dei dieci punti di cui alla Tabella 6.3 punto 26 del regolamento comunale "Criteri e requisiti per la programmazione comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande":
Solo se l'attività di somministrazione si prevede gestita da soggetto non in possesso della cittadinanza italiana, il modulo "Dichiarazione di conoscenza della lingua italiana ai fini della somministrazione":
Si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.
Occorrono quindi, separatamente compilati ma trasmessi in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 56.10.01R:
Entro 60 giorni, se venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietarne la prosecuzione o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
In caso di attività che prevede anche l'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
Si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.
Occorrono quindi, separatamente compilati ma trasmessi in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 56.10.01R:
Vedi Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
Vedi Notifica ai fini della registrazione (Reg. 852/2004/CE), precedentemente nota come "notifica sanitaria alimentare".
Con specifico regolamento comunale, inoltre, sono stati fissati "criteri e requisiti per la programmazione comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande", assegnando un punteggio (minimo necessario 75) a seconda della zona (centro storico o città moderna) in cui l’esercizio verrà aperto:
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