Somministrazione di alimenti e bevande in bar, ristoranti e altri esercizi pubblici

Per attività di somministrazione si intende la vendita al pubblico di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione (limitata o vietata dal Comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico) per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio.

Per superficie di somministrazione si intende l'area appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture, se accessibile alla clientela. Non costituisce superficie di somministrazione l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi.

Per impianti e attrezzature di somministrazione si intendono tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle superfici aperte al pubblico, come sopra definiti.

Gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi.

A Prato, con specifico regolamento comunale sono stati fissati "criteri e requisiti per la programmazione comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande", assegnando un punteggio (minimo necessario 75) a seconda della zona (centro storico o città moderna) in cui l’esercizio verrà aperto.

Sono contenuti negli articoli 11, 12, 48 e 49  della Legge Regionale 62/2018 e relativo regolamento attuativo, oltre che nello specifico regolamento comunale.

In dettaglio:

Requisiti soggettivi morali (art. 11 L.R. 62/2018)

  • Requisiti di onorabilità, di cui all'art. 71, commi da 1 a 5, del D.Lgs. 59/2010
  • Mancanza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia).
  • Non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11, 92 e 131 del R.D. 773/1931 (TULPS, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Requisiti soggettivi professionali (art. 12 L.R. 62/2018)

Possesso di uno tra i seguenti, come indicati all’articolo 71, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. 59/2010:

  • avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province di Trento e di Bolzano;
  • avere, per almeno 2 (due) anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
  • essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale. 

Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale anche l'iscrizione al registro esercenti il commercio (REC), di cui alla L. 426/1971 (Disciplina del commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscrizione al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro.

I requisiti professionali non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcoliche preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all’attività prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti.

La Regione, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi della L.R. 32/2002, definisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all’art. 71, comma 6, lettera a), del D.Lgs. 59/2010 e dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività.

Requisiti soggettivi per i cittadini stranieri

  • Per i soli cittadini non UE, possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative
  • Autocertificazione della conoscenza della lingua italiana, da dimostrare con un diploma conseguito in Italia o con un attestato rilasciato dal Servizio Sociale e Sanità del Comune di Prato dopo aver sostenuto un test di idoneità.

Requisiti oggettivi (art. 48 L.R. 62/2018)

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a notifica sanitaria ai fini della registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 e del relativo regolamento attuativo approvato con DPGR 40/R/2006.

L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri stabiliti dal Ministero dell'Interno con DM 564/92 sulla sorvegliabilità (es. accesso diretto dalla pubblica via, assenza di collegamenti con le civili abitazioni o con spazi che permettano un accesso all'esterno, ecc). 

Requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 49 L.R. 62/2018)

1. Il Comune, previa concertazione con le organizzazioni di rappresentanza imprenditoriale e sindacale, nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, definisce i requisiti degli esercizi di somministrazione, anche in relazione alle specificità delle diverse parti del territorio comunale, tenendo conto dei seguenti indirizzi:

  • vocazione delle diverse aree territoriali;
  • salvaguardia e qualificazione delle aree di interesse artistico, ambientale, storico e culturale, recupero di aree o edifici di particolare interesse attraverso la presenza di qualificate attività di somministrazione;
  • esistenza di progetti di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio di cui al capo XV.

2. I requisiti citati possono riferirsi anche alla materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e all'impatto ambientale.    Il Comune può imporre limitazioni all’apertura di nuovi esercizi limitatamente ai casi in cui ragioni, non altrimenti risolvibili, di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.

3. Il Comune, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della sostenibilità, della qualità urbana e della sicurezza, può stabilire una specifica destinazione d’uso funzionale di somministrazione per gli immobili, nonché limitazioni nelle variazioni di destinazione d’uso degli stessi e specifici divieti, vincoli e prescrizioni, anche al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio.

4. Il Comune, ove riscontri che parti del proprio territorio, in relazione alla loro specificità, risultino carenti di servizio, può prevedere misure e interventi volti a favorire e incentivare l’insediamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo alle aree insulari, montane e rurali.

Requisiti strutturali da regolamento comunale

  • Locale con destinazione d'uso Tc - Terziario Commerciale.
  • Caratteristiche e dotazioni obbligatorie di cui allo specifico regolamento comunale (numero minimo di servizi igienici per gli addetti e per il pubblico, spogliatoi, dimensione della cucina e dei depositi, ecc.) e raggiungimento dei 75 punti minimi.
  • Solo se il fondo è ubicato all’esterno delle mura urbane, superficie minima di 30 mq.
  • Solo in caso di esercizi posti nella città moderna con una superficie di somministrazione superiore a 250 mq, dotazione di parcheggi privati, da calcolare in relazione alla superficie di somministrazione; gli standard di parcheggio di relazione devono essere dimostrati anche in caso di ampliamento di superficie, oltre il limite sopra indicato.

Modulo per le dichiarazioni integrative dell’utente relative ai punteggi previsti dal vigente regolamento comunale "Criteri e requisiti per la programmazione comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande", che a breve sarà eliminato come obbligatorio e sostituito con una lista di controllo:

Dichiarazioni integrative, motivate da regolamentazione locale, alla SCIA di somministrazione di alimenti e bevande

Solo se si intende fruire dei dieci punti di cui alla Tabella 6.3 punto 26 del regolamento comunale "Criteri e requisiti per la programmazione comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande":

Atto di impegno a non installazione di apparecchi per il gioco in locale di somministrazione che ne è privo

Solo se l'attività di somministrazione si prevede gestita da soggetto non in possesso della cittadinanza italiana, il modulo "Dichiarazione di conoscenza della lingua italiana ai fini della somministrazione":

Dichiarazione di conoscenza della lingua italiana ai fini della somministrazione

Apertura, trasferimento di sede e ampliamento di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande 

Si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.

Occorrono quindi, separatamente compilati ma trasmessi in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 56.10.01R:

  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per apertura, trasferimento di sede e ampliamento di esercizio di somministrazione, come proposta dallo stesso STAR  e che svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 del TULPS;
  • la notifica ai fini della registrazione ai sensi del Reg. 852/2004/CE (endoprocedimento ASL 90), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUEAP alla ASL;
  • la comunicazione per la vendita al minuto di bevande alcoliche, che sarà trasmessa a cura del SUEAP alla Agenzia delle Dogane ;
  • il modulo per le dichiarazioni integrative dell’utente relative ai punteggi previsti dal vigente regolamento comunale "Criteri e requisiti per la programmazione comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande" , che a breve sarà eliminato come obbligatorio e sostituito con una lista di controllo;
  • solo se si intende fruire dei dieci punti di cui alla Tabella 6.3 punto 26 del regolamento medesimo, l'atto unilaterale di impegno, ​per sé e per i propri aventi causa e per tutta la durata dell'attività di somministrazione alimenti e bevande intrapresa, a non installare alcuna tipologia di apparecchi di gioco nell'esercizio, debitamente compilato e firmato;
  • solo se l'attività di somministrazione si prevede gestita da soggetto non in possesso della cittadinanza italiana, il modulo "Dichiarazione di conoscenza della lingua italiana ai fini della somministrazione". 

Entro 60 giorni, se venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietarne la prosecuzione o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

In caso di attività che prevede anche l'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

Subingresso in esercizio di somministrazione di alimenti e bevande

Si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche. 

Occorrono quindi, separatamente compilati ma trasmessi in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 56.10.01R:

  • la comunicazione per subingresso in esercizio di somministrazione, come proposta dallo stesso STAR;
  • la notifica ai fini della registrazione ai sensi del Reg. 852/2004/CE (endoprocedimento ASL 92), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUEAP alla ASL;
  • la comunicazione per la vendita al minuto di bevande alcoliche, che sarà trasmessa a cura del SUEAP alla Agenzia delle Dogane;
  • il modulo per le dichiarazioni integrative dell’utente relative ai punteggi previsti dal vigente regolamento comunale "Criteri e requisiti per la programmazione comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande" (vedi sezione Segnalazioni e precisazioni),  che a breve sarà eliminato come obbligatorio e sostituito con una lista di controllo;
  • solo se si intende fruire dei dieci punti di cui alla Tabella 6.3 punto 26 del regolamento medesimo, l'atto unilaterale di impegno, ​per sé e per i propri aventi causa e per tutta la durata dell'attività di somministrazione alimenti e bevande intrapresa, a non installare alcuna tipologia di apparecchi di gioco nell'esercizio, debitamente compilato e firmato;
  • solo se l'attività di somministrazione diviene gestita da soggetto non in possesso della cittadinanza italiana, il modulo "Dichiarazione di conoscenza della lingua italiana ai fini della somministrazione".

A favore del Comune di Prato

Vedi Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.

A favore della Azienda USL Toscana Centro

Vedi Notifica ai fini della registrazione (Reg. 852/2004/CE), precedentemente nota come "notifica sanitaria alimentare".

Via Giotto 4 - Prato
Centralino (per informazioni)
0574 1836901 (martedì, mercoledì, giovedì ore 9.00 - 11.00) 0574 1836855 (venerdì ore 9.00 - 11.00)
Numero verde problemi tecnici STAR
800 980102 - Per problemi relativi al funzionamento di STAR, riguardanti le pratiche delle attività produttive e di polizia amministrativa (attivo da lunedì a sabato ore 8.00 - 20.00 escluso festivi)
Pratiche su agende online
Su appuntamento da prenotare sulle agende online: Istanze edilizie e Attività economiche
Accesso alla documentazione TERNA per individuazione delle fasce di rispetto elettrodotti
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento da prenotare telefonicamente)
Numeri civici
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (in viale V. Veneto, 9)
Abusi edilizi
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (in viale V. Veneto, 9 e su appuntamento da prenotare telefonicamente)
Ritiro dei condoni edilizi rilasciati
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Accesso agli atti e visure delle pratiche edilizie giacenti presso l'archivio di via Giotto
Lunedì e Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Ritiro dei tesserini relativi ad attività economiche e polizia amministrativa
Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Servizi online per presentazione pratiche
Servizio help desk rete regionale SUEAP
Attività economiche e accesso ai relativi atti
Accesso agli atti edilizia (pratiche cartacee dal 01/01/2013 o dematerializzate)
Accesso agli atti agibilità e impianti (pratiche dematerializzate)
Accesso agli atti condoni edilizi (non istruiti e ancora da rilasciare)
Accesso agli atti abusi edilizi (pratiche cartacee dal 01/01/2013 in poi)

  • D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1
  • Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
  • Decreto ministeriale 564/92 - Regolamento sui criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande
  • Legge Regione Toscana 62/2018 - Codice del Commercio
  • D.P.G.R. 23/R/20200 - Regolamento di attuazione della L.R. 62/2018

Con specifico regolamento comunale, inoltre, sono stati fissati "criteri e requisiti per la programmazione comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande", assegnando un punteggio (minimo necessario 75) a seconda della zona (centro storico o città moderna) in cui l’esercizio verrà aperto:

Responsabile del procedimento

Lilli Michela

Funzionario antiritardo

Caporaso Francesco

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