Agriturismi e fattorie didattiche

Normativamente gli agriturismi non rientrano tra le strutture ricettive, come definite dalla Legge Regionale Toscana 30/2003. 

Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità, esercitate dagli imprenditori agricoli singoli e associati, ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile, attraverso l’utilizzo della propria azienda in rapporto di connessione con l’attività agricola (come definita dal citato art. 2135 C.C.), che deve rimanere principale, secondo quanto disposto dalla L.R. Toscana 30/2003 e dal regolamento attuativo 46/R/2004. Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti definiti dalla citata L.R. Toscana:

  • dare alloggio in appositi locali aziendali (camere e appartamenti);
  • ospitare i campeggiatori in spazi aperti (cd agricampeggio e agri-sosta camper);
  • organizzare attività didattiche, divulgative, culturali, tradizionali, ecc. riferite al mondo rurale;
  • offrire attività sociali e di servizio per le comunità locali;
  • somministrare pasti, alimenti e bevande, degustazioni e assaggi (enoturismo compreso);
  • organizzare eventi promozionali per prodotti certificati, tramite l’utilizzo di prodotti aziendali integrati da prodotti delle aziende agricole locali e origine e/o certificati toscani;
  • organizzare attività di fattoria didattica.

L’azienda agricola che esercita attività agrituristiche, qualora sia iscritta nel registro dei produttori biologici (ai sensi della legge regionale 16 luglio 1997, n. 49), o sia concessionaria del marchio agriqualità contro la pubblicità ingannevole (di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25), può far seguire al termine agriturismo un riferimento al marchio utilizzato.

All’interno dell’azienda agricola che esercita attività agrituristiche, devono essere indicati con apposita segnaletica i locali ove si svolgono attività diverse da quelle agrituristiche e/o agricole, come definite dall’articolo 2135 del codice civile.

Gli imprenditori agricoli che svolgono attività agrituristica possono definire forme di collaborazione, disciplinate da specifici accordi scritti, al fine dello svolgimento in comune delle attività agrituristiche. Per tali attività il carattere della principalità dell’attività agricola, le modalità e i limiti di accoglienza devono essere rispettati con riferimento ad ogni singola azienda.

Per fattorie didattiche si intendono le attività didattiche ed educative svolte dalle imprese agricole e rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e ad altre tipologie di soggetti interessati (quest’ultime realizzate nell'ambito di progetti educativi promossi da istituti scolastici, università, organizzazioni professionali agricole ed altre associazioni).

Per le Fattorie didattiche le disposizioni di dettaglio sono principalmente al titolo TITOLO II-bis “Esercizio delle fattorie didattiche” della l.r. 30/2003, nonché al TITOLO II-bis del Reg. 46/2004 (e smi).

Per enoturismo e oleoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza rispettivamente del vino e dell'olio extra-vergine di oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite e dell'olivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole e oleicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine e dei vigneti, dei frantoi e degli oliveti.
Per l’attività di enoturismo le disposizioni di dettaglio sono principalmente al titolo TITOLO II-ter “Esercizio delle attività di enoturismo” della L.R. 30/2003.

Le attività di Fattoria didattica e di Enoturismo possono essere svolte anche in ambito non agrituristico, cioè senza la dimostrazione della principalità dell’attività agricola.

Connessione dell'attività agrituristica e principalità dell'attività agricola

La connessione dell’attività agrituristica si realizza allorché l’azienda agricola in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alle varietà delle attività agricole praticate, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi e al numero degli addetti, sia idonea anche allo svolgimento dell’attività agrituristica nel rispetto della presente legge.

La connessione dell’attività agrituristica si realizza congiuntamente alla principalità dell’attività agricola.
La principalità dell’attività agricola si realizza quando, a scelta dell’imprenditore, sussista una delle seguenti condizioni:

a) il tempo impiegato per lo svolgimento dell’attività agrituristica nel corso dell’anno solare è inferiore al tempo utilizzato nell’attività agricola, di cui all’articolo 2135 del codice civile, tenuto conto della diversità delle tipologie di lavorazione;

b) il valore della produzione lorda vendibile (PLV) agricola annua, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, è maggiore rispetto alle entrate dell’attività agrituristica, al netto dell’eventuale intermediazione dell’agenzia.

Il regolamento di attuazione indica, tenendo conto della localizzazione delle aziende agricole e in particolare di quelle ubicate nei territori montani, tra l’altro:

a) le ore lavorative standard occorrenti per le singole attività agricole e per le singole attività agrituristiche;

b) i valori del tempo lavoro relativi al rispetto delle regole di condizionalità dell’attività minima di cui regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

c) i valori della PLV convenzionali attribuibili alle singole culture e allevamenti.

Criteri e modalità per la verifica del rapporto di principalità

La principalità e la connessione sono dimostrate dall’imprenditore agricolo che intende svolgere l’attività agrituristica tramite apposita relazione sull’attività agrituristica in forma di autodichiarazione, che è presentata dall’imprenditore, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nell’ambito della dichiarazione unica aziendale (DUA), tramite il sistema informatizzato dell’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui alla L.R. 8 marzo 2000, n. 23.

Nella relazione sono indicate:

a) l’attività agrituristica, l’attività agricola e la consistenza della produzione e dei prodotti aziendali;

b) la scelta della condizione per realizzare la principalità dell’attività agricola. A seconda della scelta effettuata sono indicate le previsioni relative:

  1. al tempo lavoro impiegato per lo svolgimento dell’attività agrituristica e a quello per l’attività agricola;
  2. alla PLV, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito e alle entrate ottenibili dall’attività agrituristica, al netto della eventuale intermediazione dell’agenzia;

c) le strutture edilizie presenti nell’UTE da utilizzare per le attività agrituristiche e per l’attività agricola.

I requisiti soggettivi e oggettivi, nonché la prevalenza dell’attività agricola rispetto all’attività agrituristica, devono essere mantenuti per tutto il periodo di esercizio dell’attività agrituristica.

Qualora l’imprenditore agricolo ritenga necessario applicare una condizione diversa da quella scelta relativamente al requisito della principalità, lo comunica all’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), tramite il sistema informatizzato. La nuova condizione scelta si applica anche al periodo dell’anno solare già trascorso, salvo eventuali procedimenti di accertamento pendenti.

Requisiti soggettivi

Sono soggetti legittimati:

  • gli imprenditori agricoli singoli e associati di cui all’art. 2135 c.c.
  • possono essere definiti forme di collaborazioni tra imprenditori agricoli che svolgono attività agrituristiche, mediante appositi accordi scritti
  • possono essere addetti alle attività agrituristiche e sono considerati lavoratori agricoli ai fini previdenziali, assicurativi e fiscali i familiari di cui all’art. 230Bis C.C. e tutti i lavoratori con contratti di lavoro ammessi nel settore agricolo

Requisiti oggettivi

  • connessione dell’attività agrituristica
  • principalità dell’attività agricola

Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento

  • vedi articolo 17 e seguenti della LR 30/2003

Attività agrituristica

L'esercizio dell'attività è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), da presentare al SUEAP esclusivamente online tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 55.50.51R.

Attività di enoturismo e/o oleoturismo

L'esercizio dell'attività è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), da presentare al SUEAP esclusivamente online tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 55.50.53R.
 

Prima dell’inoltro della SCIA dovrà essere creato o aggiornato il fascicolo aziendale, mediante:

  • creazione della UPI (Unità produttiva integrativa di reddito) con classificazione “Agriturismo” collegata all’UTE di riferimento;
  • compilazione della relazione agrituristica all’interno della DUA (tramite l’agenzia regionale ARTEA).

Eventuali variazioni degli elementi dichiarati nella SCIA devono essere tempestivamente comunicate al SUEAP. In caso di variazione delle attività agrituristiche l’imprenditore deve aggiornare la relazione sull’attività agrituristica e presentare una variazione della SCIA. Entrambe tramite il sistema telematico di accettazione regionale (STAR).

Via Giotto 4 - Prato
Centralino (per informazioni)
0574 1836901 (martedì, mercoledì, giovedì ore 9.00 - 11.00) 0574 1836855 (venerdì ore 9.00 - 11.00)
Numero verde problemi tecnici STAR
800 980102 - Per problemi relativi al funzionamento di STAR, riguardanti le pratiche delle attività produttive e di polizia amministrativa (attivo da lunedì a sabato ore 8.00 - 20.00 escluso festivi)
Pratiche su agende online
Su appuntamento da prenotare sulle agende online: Istanze edilizie e Attività economiche
Accesso alla documentazione TERNA per individuazione delle fasce di rispetto elettrodotti
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento da prenotare telefonicamente)
Numeri civici
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (in viale V. Veneto, 9)
Abusi edilizi
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (in viale V. Veneto, 9 e su appuntamento da prenotare telefonicamente)
Ritiro dei condoni edilizi rilasciati
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Accesso agli atti e visure delle pratiche edilizie giacenti presso l'archivio di via Giotto
Lunedì e Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Ritiro dei tesserini relativi ad attività economiche e polizia amministrativa
Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Servizi online per presentazione pratiche
Servizio help desk rete regionale SUEAP
Attività economiche e accesso ai relativi atti
Accesso agli atti edilizia (pratiche cartacee dal 01/01/2013 o dematerializzate)
Accesso agli atti agibilità e impianti (pratiche dematerializzate)
Accesso agli atti condoni edilizi (non istruiti e ancora da rilasciare)
Accesso agli atti abusi edilizi (pratiche cartacee dal 01/01/2013 in poi)

Responsabile del procedimento

Lilli Michela

Funzionario antiritardo

Caporaso Francesco

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