A coloro che vogliono svolgere un’attività di enoturismo.
Per enoturismo si intendono, ai sensi della L.R. 76/2019:
Possono esercitare le attività di enoturismo:
a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile che svolge attività di vitivinicoltura;
b) i comitati di gestione delle strade del vino riconosciute ai sensi della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità);
c) le cantine sociali cooperative e i loro consorzi alle quali i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del vino;
d) i consorzi di tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione geografica.
Nel caso in cui l'attività di enoturismo sia attivata nell'ambito dell'agriturismo, l'imprenditore provvede agli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e della Dichiarazione unica aziendale (DUA), quest'ultima consistente in una comunicazione annuale da parte del titolare dell'azienda agricola del proprio profilo aziendale e delle intenzioni di accedere al sistema globale delle agevolazioni e/o autorizzazioni pubbliche nel settore agro-forestale..
Le attività di enoturismo non possono essere esercitate dai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c) d) ed e).
Riferirsi al codice attività specifico in STAR per il corretto invio telematico della pratica al SUEAP, distinguendo l'enoturismo in ambito agrituristico da quello in ambito non agrituristico.
Per lo svolgimento delle attività di enoturismo è necessaria la presenza del titolare dell’azienda, o di un familiare coadiuvante, o di un socio delegato, o di un dipendente delegato, o di un collaboratore esterno.
Tali soggetti devono avere conoscenza delle caratteristiche del territorio ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice e di impresa agricola);
b) attestato di frequenza rilasciato a seguito di un percorso formativo obbligatorio per il conseguimento del requisito della capacità professionale necessario per la qualifica di IAP ai sensi della L.R. 45/22007;
c) diploma o laurea in materie agrarie;
d) titolo di enologo, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 129 (Ordinamento della professione di enologo);
e) dichiarazione di aver svolto attività in ambito vitivinicolo nei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività di enoturismo. La dichiarazione deve essere completa delle indicazioni relative alle aziende e ai periodi di svolgimento dell'attività stessa;
f) attestato di frequenza di un corso di formazione avente a oggetto l’attività vitivinicola organizzato dalle associazioni di categoria, ordini professionali, agenzie di formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a 50 ore di formazione teorica/pratica.
La presentazione della SCIA consente di esercitare l’attività.
La SCIA ha valore immediato ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente avviare dei procedimenti.
A favore del Comune di Prato
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
Ultimo aggiornamento: 05/09/2024
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