Agenzie di viaggio e turismo

Sono agenzie di viaggio e turismo, o più brevemente agenzie di viaggio, le imprese che esercitano le seguenti attività tipiche:

  • a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico (Tour Operator
  • b) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, intermediazione nei servizi di cui alla lettera a) o di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita diretta al pubblico (Tour Operator e Travel Agent)
  • c) intermediazione di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati per singole persone o per gruppi, dalle imprese che svolgono le attività di cui alle lettere a) e b), e di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita diretta al pubblico (Travel Agent)
  • d) raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero.

Nell'esercizio delle attività tipiche di produzione, organizzazione, vendita e intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie di viaggio stipulano contratti di viaggio con i quali viene procurato al cliente il pacchetto turistico, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera c) dell'allegato 1 al D.Lgs. 79/2011.

Rientrano tra le attività complementari delle agenzie di viaggio:

  • l'informazione e l'assistenza ai propri clienti e l'accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;
  • la prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive e di agriturismi, oppure la vendita di buoni di credito per i servizi sopra indicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
  • la gestione dei servizi informazione ed accoglienza turistica eventualmente affidati dal comune con l'utilizzazione di segni distintivi diversi da quelli che contrassegnano gli uffici di informazione locale;
  • ogni altra forma di attività connessa con la vendita di servizi, ivi compresa la prenotazione e la vendita di biglietti per attività di pubblico spettacolo.

Nei locali di esercizio delle agenzie di viaggio è consentito lo svolgimento delle precedenti attività complementari, nell'osservanza delle rispettive normative di settore e purché l'attività di agenzia di viaggio sia prevalente rispetto a tutte le altre. La prevalenza è valutata sulla base del numero di addetti e del fatturato.

Le agenzie di viaggio che operano come Tour Operator possono stipulare contratti:

  • direttamente con i soggetti di cui all'articolo 98 della L.R. 86/2016 (enti pubblici e organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale) purché si tratti di viaggi collettivi "tutto compreso", organizzati e prodotti dalle agenzie medesime, con un numero di partecipanti non inferiore a venti
  • direttamente con le associazioni senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali, religiose e sociali iscritte all'albo regionale di cui all'art. 96 della L.R. 86/2016.​

Le agenzie di viaggio online (art. 93, comma 1, della L.R. 86/2016) operano esclusivamente con strumenti di comunicazione a distanza (online) e sono soggette all'osservanza delle disposizioni elencate nei paragrafi precedenti e successivi, ad esclusione del possesso del locale aperto al pubblico ove esercitare l’attività, qualunque sia la destinazione d'uso (sia essa di tipo commerciale o residenziale).
Si precisa che operare esclusivamente online significa che l’esercizio dell’attività deve avvenire senza che vi sia interazione fisica con i fornitori e con i clienti (con i terzi in genere), disponendo di un proprio sito web (o di una sezione ospitata all’interno di una altrui piattaforma tecnologica) ed interagendo con i terzi per tale tramite o con strumenti di comunicazione telematica (e-mail e/o posta elettronica certificata) per qualsiasi adempimento ed in qualsiasi fase dell’esercizio dell’attività (come ad es. quella di trattativa precontrattuale, di stipula del contratto, di operazioni di incasso e di pagamento).
Le agenzie di viaggio online sono comunque tenute a comunicare l'indirizzo della sede legale dell'impresa, che può essere un locale nella propria disponibilità (ad es. con destinazione d'uso ad ufficio); ma questa è solo una facoltà, fermo restando che la fissazione della sede legale potrà coincidere con la civile abitazione ove si risiede (o eventualmente quella, se diversa, ove si è domiciliati) e che la sede legale (ufficio o civile abitazione che sia) non è il luogo in cui si deve necessariamente esercitare l’attività.
In base a tali principi, l’esercente di tale attività deve, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle autorità competenti informazioni quali “il nome, la denominazione o la ragione sociale”, “il domicilio o la sede legale”, “gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica”, “il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese” nonché “gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione”; senza che fra tali informazioni sia compresa l’indicazione della sede operativa ove l’attività è esercitata.

Requisiti strutturali

Come previsto dall’art. 88, comma 3, della L.R. 86/2016, per tutte le agenzie che effettuano vendita al pubblico in locali aperti al pubblico (requisito non sussistente nel caso di agenzia di viaggi online), occorrono locali con idonea destinazione d’uso catastale (generalmente C1 o A10), disponibilità di servizio igienico e possesso di certificato di agibilità o attestazione di un tecnico abilitato che i locali hanno le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

Per le agenzie senza vendita diretta al pubblico, sussiste il divieto di operare in locali aperti al pubblico; inoltre eventuali insegne devono riportare l’indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico di viaggi e soggiorni.

Requisiti oggettivi

La denominazione di una nuova agenzia di viaggio non può essere uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, nè essere quella di Regioni o Comuni italiani (art. 88, comma 5, L.R. 86/2016). Per effettuare la necessaria verifica l'interessato, oltre a controllare su internet, consulti il sito web www.infotrav.it.

Ogni agenzia di viaggio deve stipulare - seguendo lo schema tipo regionale (vedi Allegati in fondo a questa sezione) - una polizza assicurativa di responsabilità civile a favore del turista (stipulata ai sensi dell’art. 91 comma 1 della L.R. 86/2016), a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno, nonché a fornire idonea garanzia per i casi di insolvenza e fallimento (stipulata ai sensi dell’art. 91 comma 2 della L.R. 86/2016), dell'esatto adempimento degli obblighi verso l’utente dei servizi turistici, con specifiche clausole volte ad assicurare la più sollecita liquidazione del risarcimento dovuto all’utente in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi.

Requisiti morali

Chi esercita l’attività di agenzia di viaggio non deve aver ricevuto condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, da parte del titolare ovvero del rappresentante legale e della persona che assume la direzione tecnica dell’agenzia se diversa dal titolare o dal rappresentante legale.

I requisiti personali sono posseduti dal titolare, dal rappresentante legale e dal direttore tecnico, se diverso dal titolare o dal rappresentante legale.

Requisiti linguistici

Sono quelli che, in riferimento all’abilitazione a direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, l'articolo 2 comma 4 del decreto del Ministro del turismo del 5 agosto 2021 richieda siano attestati dall'interessato tramite due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, pari o superiori al livello B2 del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), rilasciata da enti certificatori riconosciuti.

Nel caso in cui l’abilitazione a direttore tecnico sia richiesta da chi è già abilitato alla professione di guida turistica in base alla L.R. Toscana, l’abilitazione a guida turistica e l'integrazione dell’abilitazione relativa ad ulteriori lingue straniere conseguite successivamente al 27/12/2011 sono di per sé sufficienti ai fini del possesso dei “requisiti linguistici”, purché contemplino l’inglese e un’altra lingua straniera e senza che sia necessaria la produzione delle certificazioni richieste dal DM. Infatti, in data 27/12/2011 era stato adottato con decreto dirigenziale n.5930 il vigente profilo professionale di guida turistica, che prevede quale requisito minimo di conoscenza delle lingue straniere il livello C1 del CEFR, evidentemente assorbente il livello richiesto per il direttore tecnico.

Diversamente, l’abilitazione a guida turistica o l’integrazione linguistica conseguite prima del 27/12/2011 non sono sufficienti a tal fine, in quanto il livello di conoscenze linguistiche allora richiesto non faceva riferimento alla classificazione CEFR, bensì alla classificazione previgente ALTE (Association of Language Testers in Europe), della quale era richiesto il B1 come livello minimo. Non essendo competenza del SUAP accertare se il livello B1 ALTE sia o meno equiparabile al livello B2 CEFR, sarà onere della guida turistica produrre le certificazioni prescritte dal DM.

Requisiti professionali

Il titolare di agenzia di viaggio o il rappresentante legale in caso di società o, in loro vece, il preposto, deve essere in possesso della qualifica di direttore tecnico di agenzia di viaggio.

La qualifica di direttore tecnico si ottiene al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:

  • sussistenza di adeguate conoscenze o capacità professionali, come definite nel regolamento in conformità alle disposizioni statali vigenti;
  • superamento dell’esame di idoneità di cui all’articolo 95 L.R. Toscana 86/2016 (è requisito di ammissione il possesso de diploma di scuola secondaria di secondo grado) o dell’equivalente esame previsto dalle leggi delle altre regioni.

Gli esami per diventare Direttore Tecnico sono banditi, organizzati ed effettuati dalla Regione Toscana (vedi Esami per la qualifica di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo).

Per il riconoscimento della qualifica professionale di direttore tecnico in base ai requisiti posseduti, la disposizione normativa applicabile è l'art. 29 del D.lgs. 206/2007 (attuativo della Direttiva comunitaria 2005/36/CE).

Tale norma di legge inquadra i lavoratori in due sole categorie:

  • lavoratore autonomo o dirigente d'azienda;
  • lavoratore subordinato.

Il medesimo decreto legislativo (art.4 comma 1 lett. i), detta la definizione di “dirigente di azienda”, ovvero qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente:

  1. la funzione di direttore d'azienda o di filiale;
  2. la funzione di institore o vice direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato;
  3. la funzione di dirigente responsabile di uno o più reparti dell'azienda, con mansioni commerciali o tecniche.

Non definisce il ”lavoratore autonomo” ed il “lavoratore subordinato”. È necessario pertanto ricollocare, in via interpretativa, le “qualifiche” dei lavoratori previste dall'Allegato alla Del.GR n.401/2001 nelle seguenti categorie:

  • alla categoria lavoratore autonomo o dirigente d'azienda sono da ricondursi:
    • titolari (persone fisiche o legali rappresentanti di una società, esercenti agenzia di viaggio);
    • institori (persona preposta dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale o di una sua sede secondaria o di un ramo particolare);
    • direttori tecnici;
    • dipendenti equiparati a dirigenti (inquadrati nella posizione di quadri o di primo livello o secondo livello);
    • soci con responsabilità di un reparto dell’agenzia di viaggio;
    • associati in partecipazione o membri di impresa familiare (art. 230 c.c.) con responsabilità di un reparto dell’agenzia di viaggio
  • alla categoria lavoratore dipendente sono da ricondursi:
    • dipendenti non equiparati a dirigenti;
    • soci senza responsabilità di un reparto dell’agenzia di viaggio;
    • associati in partecipazione o membri di impresa familiare (art. 230 c.c.) senza responsabilità di un reparto dell’agenzia di viaggio.

In sintesi i titolari individuali di agenzia di viaggio e i loro soci o rappresentanti legali che abbiano prestato effettiva attività lavorativa in agenzia di viaggio in modo continuativo ed esclusivo, sono equiparati ai dirigenti o ai dipendenti di cui al DLgs 392/1991, sulla base dell’attività svolta e per i periodi di tempo ivi previsti.
I lavoratori subordinati che abbiano svolto attività continuativa ed esclusiva presso agenzie di viaggio e turismo con responsabilità di almeno un reparto, inquadrati nella posizione di quadri o di primo livello o secondo livello in base al contratto collettivo di lavoro della categoria, sono equiparati ai dirigenti di cui al DLgs 392/1991.

Per quanto concerne la formazione che deve accompagnare l'esperienza lavorativa nella maggior parte delle ipotesi di cui alle lettere dell'art. 29 -eccetto che per la lett.a) e la lett.d)- con le seguenti precisazioni:

  • nei titoli di studio rilasciati da Università degli studi, includere i titoli di laurea (triennale), laurea magistrale, laurea specialistica e dottorato di ricerca (tutti ad indirizzo turistico);
  • l'ammissibilità, quale titolo di formazione professionale, del contratto di formazione lavoro di cui all'art. 3 della L.863/1984 e del contratto di inserimento di cui all'art 54 e segg. del decreto legislativo 276/2003 (che lo aveva successivamente sostituito), non può che riguardare periodi pregressi, dato che entrambe le tipologie contrattuali non sono più vigenti.

Il riconoscimento dei titoli per direttore tecnico viene effettuato solo a coloro che sono stati designati all'interno di una pratica di apertura o di sostituzione di precedente direttore tecnico di agenzia di viaggi.

Il possesso della qualifica è richiesto al momento della presentazione della SCIA per l’apertura di una nuova agenzia o della comunicazione della variazione della persona che ha la direzione tecnica della medesima.

Qualora l’attività della persona preposta alla direzione tecnica di un’agenzia di viaggio sia sospesa per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi in un anno, o venga definitivamente a cessare, il titolare è tenuto a darne comunicazione al SUEAP entro trenta giorni, provvedendo, entro il medesimo termine, alla designazione di altra persona in possesso della qualifica e dei requisiti professionali richiesti.

Il direttore tecnico presta la propria attività lavorativa con carattere di esclusività in una sola agenzia.

Allegati:

modulo regionale in STAR di SCIA per avvio/modifica dell'attività delle agenzie di viaggio, scaricabile tra gli endoprocedimenti “n - noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese”

copia di documento di riconoscimento in corso di validità

(solo per i cittadini non UE) permesso di soggiorno in corso di validità

ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria SUEAP a favore del Comune di Prato

attestato di superamento del corso di abilitazione professionale oppure dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti necessari allo svolgimento dell’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggi come indicati nell’allegato alla delibera della Giunta regionale Toscana n. 401 del 13/04/2001

autocertificazione della non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia

polizza assicurativa di responsabilità civile a favore del turista, prevista ai sensi degli art. 19 e 50, comma 1 del D.lgs. 79/2011, per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47, del medesimo decreto

polizza assicurativa o garanzia bancaria per insolvenza o fallimento di cui all’art. 50, comma 2 del D.lgs. 79/2011, che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.

Solo se il soggetto che inoltra l'istanza è diverso dal dichiarante:

procura speciale ai sensi dell'Art. 1392 C.C., firmata in autografo dal dichiarante con allegata copia di documento di identità o riconoscimento in corso di validità e controfirmata digitalmente dal procuratore

L’apertura di un'agenzia di viaggio è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) del Comune di Prato, in modalità on line mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 79.11 e l'opzione Avvio.

Ogni variazione relativa all'attività esercitata tra Tour Operator, Travel Agent o intermediazione di viaggi e soggiorni è ugualmente soggetta a SCIA.

Ogni variazione relativa alla denominazione dell'agenzia di viaggio, al titolare, alla persona preposta alla direzione tecnica, alla denominazione o alla ragione sociale della società, alla sede, è soggetta a comunicazione da presentare al SUEAP del Comune di Prato, in modalità online mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 79.11 e l'opzione Variazione entro trenta giorni dalla variazione intervenuta.

Le istanze di apertura, chiusura, variazione, sospensione, cessazione di agenzia di viaggio, comprese quelle che operano a distanza (online), sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), o a comunicazione, da presentare in via telematica allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune dove ha sede l’Agenzia, compresi i procedimenti che riguardano le filiali e succursali.
L’Ufficio Turismo riceve e verifica le istanze pervenute ai Suap di tutto il territorio provinciale.

Una copia della SCIA di inizio attività e di ogni SCIA di variazione deve essere esposta in modo bene visibile nell’agenzia di viaggi.

Entro il 31 dicembre di ogni anno le agenzie, salvo incorrere nelle sanzioni amministrative previste dalla legge, devono presentare all'ufficio Turismo del Comune capoluogo di provincia, comunicazione di aver adempiuto a quanto richiesto dai punti precedenti, utilizzando apposito modulo, da trasmettere tramite PEC all'indirizzo comune.prato@postacert.toscana.it.

In assenza dell'adempimento dell'obbligo di stipula delle garanzie assicurative, il Comune capoluogo, oltre ad applicare le sanzioni amministrative previste alla lettera b), comma 1, Art 102 della L.R. 86/2017, dispone la sospensione della attività di organizzazione di viaggi da parte della agenzia di viaggio per un massimo di 6 mesi.

ll Comune capoluogo, qualora la stessa agenzia, nei termini concessi dall'atto di diffida, non abbia provveduto ad ottemperare a quanto richiesto dalla normativa di riferimento, dispone la cessazione dell'attività.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito a questo adempimento contattare l'Ufficio Turismo, a cui competono le verifiche istruttorie sulle SCIA presentate al SUEAP.

Per l'inoltro telematico della SCIA e le informazioni sulle relative modalità operative riferirsi al SUEAP del Comune di Prato.

Per le informazioni di dettaglio tecnico e la verifica preventiva sulla denominazione da attribuire all’agenzia di viaggio riferirsi all'Ufficio Turismo del Comune di Prato.

Via Santa Caterina 17 - Prato
Via Giotto 4 - Prato

Responsabile del procedimento

Lilli Michela

Funzionario antiritardo

Caporaso Francesco

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