A chi intende avviare, subentrare, modificare o cessare l’attività di agenzia di viaggio e turismo nel Comune di Prato, nonché a coloro che devono adempiere agli obblighi di legge connessi all’esercizio dell'attività.
Sono agenzie di viaggio e turismo, o più brevemente agenzie di viaggio, le imprese che esercitano le seguenti attività tipiche:
Nell'esercizio delle attività tipiche di produzione, organizzazione, vendita e intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie di viaggio stipulano contratti di viaggio con i quali viene procurato al cliente il pacchetto turistico, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera c) dell'allegato 1 al D.Lgs. 79/2011.
Rientrano tra le attività complementari delle agenzie di viaggio:
Nei locali di esercizio delle agenzie di viaggio è consentito lo svolgimento di attività complementari, nell'osservanza delle rispettive normative di settore e purché l'attività di agenzia di viaggio sia prevalente rispetto a tutte le altre. La prevalenza è valutata sulla base del numero di addetti e del fatturato.
Le agenzie di viaggio online (art. 79 comma 1, della L.R. 61/2024) operano esclusivamente con strumenti di comunicazione a distanza (online) e sono soggette all'osservanza delle disposizioni che riguardano le agenzie di viaggio, ad esclusione del possesso della disponibilità di un locale per l'esercizio dell’attività.
Si precisa che operare esclusivamente online significa che l’esercizio dell’attività deve avvenire senza che vi sia interazione fisica con i fornitori e con i clienti (con i terzi in genere), disponendo di un proprio sito web (o di una sezione ospitata all’interno di una altrui piattaforma tecnologica) ed interagendo con i terzi per tale tramite o con strumenti di comunicazione telematica (e-mail e/o posta elettronica certificata) per qualsiasi adempimento ed in qualsiasi fase dell’esercizio dell’attività (come ad es. quella di trattativa precontrattuale, di stipula del contratto, di operazioni di incasso e di pagamento).
Il SUAP competente per territorio alla ricezione della SCIA delle Agenzie online è quello di residenza o di domicilio.
L’apertura di una nuova agenzia di viaggio è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) del Comune di Prato, esclusivamente in modalità telematica mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 79.11e l'opzione Avvio.
La SCIA attesta il possesso dei requisiti soggettivi, strutturali e professionali, nonché l’assolvimento degli obblighi di legge.
Anche l'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare, è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio.
L’Ufficio Turismo riceve e verifica le istanze pervenute al Suap.
Secondo l’art. 77 della L.R. 61/2024:
Le comunicazioni di variazione devono essere presentate al SUEAP del Comune di Prato esclusivamente in modalità telematica mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 79.11 e l'opzione Variazione, entro 15 giorni dalla variazione intervenuta.
L’Ufficio Turismo riceve e verifica le istanze pervenute al Sueap.
Il subingresso consiste nel trasferimento della titolarità o della gestione di un’agenzia di viaggio a un altro soggetto.
Il subingresso deve essere comunicato al SUAP competente per territorio prima dell’inizio dell’attività, nel rispetto della normativa regionale vigente.
Il trasferimento, sia in caso di atto tra vivi sia in caso di successione per causa di morte, comporta il passaggio al nuovo titolare del titolo abilitativo necessario per l’esercizio dell’attività.
La comunicazione di subingresso è presentata dal subentrante, il quale dichiara:
La comunicazione deve essere presentata prima dell’effettivo avvio dell’attività e comunque:
Le comunicazioni devono essere presentate al SUEAP del Comune di Prato esclusivamente in modalità telematica mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).
La sospensione dell'attività di agenzia di viaggio per un periodo superiore a quindici giorni è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio.
L'agenzia deve garantire la contattabilità e l’assistenza ai clienti che hanno stipulato contratti relativi a viaggi da essa organizzati in corso di svolgimento durante il periodo di sospensione.
L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di otto mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo.
La cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.
L'agenzia non può procedere alla cessazione dell’attività fino a che sono in corso di esecuzione i contratti relativi ai viaggi da essa organizzati.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito a questo adempimento contattare l'Ufficio Turismo, a cui competono le verifiche istruttorie sulle SCIA presentate al SUEAP.
Nelle agenzie di viaggio sono esposte in modo ben visibile copia della SCIA e delle variazioni e comunicazioni. Le agenzie on line, pubblicano gli estremi identificativi della SCIA nella home page del proprio sito web.
Le agenzie di viaggio devono comunicare al SUAP competente per territorio il rinnovo delle polizze assicurative e delle prestazioni di garanzia previste all’art. 76, commi 5 e 6, entro 15 giorni dalla scadenza delle rispettive coperture.
L’attestazione del rinnovo deve essere inviata tramite PEC all’indirizzo del Comune di Prato comune.prato@postacert.toscana.it utilizzando il modulo “Comunicazione adempimento polizze assicurative” scaricabile dalla sezione Cosa serve.
Riceve solo messaggi provenienti da indirizzi PEC
modulo regionale in STAR di SCIA per avvio/modifica dell'attività delle agenzie di viaggio, scaricabile tra gli endoprocedimenti "n - noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese"
copia di documento di riconoscimento in corso di validità
(solo per i cittadini non UE) permesso di soggiorno in corso di validità
ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria SUEAP a favore del Comune di Prato
attestato di superamento del corso di abilitazione professionale oppure dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti necessari allo svolgimento dell’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggi come indicati nell’allegato alla delibera della Giunta regionale Toscana n. 401 del 13/04/2001
autocertificazione della non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia
polizza assicurativa di responsabilità civile a favore del turista, prevista ai sensi degli art. 19 e 50, comma 1 del D.lgs. 79/2011, per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47, del medesimo decreto
polizza assicurativa o garanzia bancaria per insolvenza o fallimento di cui all’art. 50, comma 2 del D.lgs. 79/2011, che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.
Solo se il soggetto che inoltra l'istanza è diverso dal dichiarante:
procura speciale ai sensi dell'Art. 1392 C.C., firmata in autografo dal dichiarante con allegata copia di documento di identità o riconoscimento in corso di validità e controfirmata digitalmente dal procuratore
Solo per comunicare il rinnovo delle polizze assicurative
La presentazione della SCIA abilita all’esercizio dell’attività di Agenzia di Viaggio.
La SCIA ha valore immediato ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente avviare dei procedimenti.
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
Il Comune dispone la chiusura dell'attività delle agenzie di viaggio e delle associazioni di cui all'articolo 85:
Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura o sospensione dell'attività, il comune, previa diffida, provvede all'esecuzione coattiva con la modalità dell'apposizione dei sigilli.
Per l'inoltro telematico della SCIA e le informazioni sulle relative modalità operative riferirsi al SUAP del Comune di Prato.
Per le informazioni di dettaglio tecnico riferirsi all'Ufficio Turismo del Comune di Prato.
Come previsto dall’art. 76 L.R. 61/2024, per tutte le agenzie che effettuano vendita al pubblico in locali aperti al pubblico (requisito non sussistente nel caso di agenzia di viaggi online), occorre che il locale sia idoneo, nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia, urbanistica e di destinazione d’uso, e che, in caso di vendita diretta al pubblico, deve essere aperto al pubblico.
Per le agenzie senza vendita diretta al pubblico, sussiste il divieto di operare in locali aperti al pubblico; inoltre eventuali insegne devono riportare l’indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico di viaggi e soggiorni.
La denominazione di una nuova agenzia di viaggio non può essere uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, nè essere quella di Regioni o Comuni italiani. Per effettuare la necessaria verifica l'interessato, oltre a controllare su internet, consulti il sito web www.infotrav.it.
Ogni agenzia di viaggio deve stipulare - seguendo lo schema tipo regionale (vedi Allegati in fondo a questa sezione) - una polizza assicurativa di responsabilità civile a favore del turista, a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno, nonché a fornire idonea garanzia per i casi di insolvenza e fallimento, dell'esatto adempimento degli obblighi verso l’utente dei servizi turistici, con specifiche clausole volte ad assicurare la più sollecita liquidazione del risarcimento dovuto all’utente in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi.
Chi esercita l’attività di agenzia di viaggio non deve aver ricevuto condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione da parte del titolare ovvero del rappresentante legale e della persona che assume la direzione tecnica dell’agenzia, se diversa dal titolare o dal rappresentante legale.
I requisiti personali sono posseduti dal titolare, dal rappresentante legale e dal direttore tecnico, se diverso dal titolare o dal rappresentante legale.
Sono quelli che, in riferimento all’abilitazione a direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, l'articolo 2 comma 4 del decreto del Ministro del turismo del 5 agosto 2021 richieda siano attestati dall'interessato tramite due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, pari o superiori al livello B2 del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), rilasciata da enti certificatori riconosciuti.
Nel caso in cui l’abilitazione a direttore tecnico sia richiesta da chi è già abilitato alla professione di guida turistica in base alla L.R. Toscana, l’abilitazione a guida turistica e l'integrazione dell’abilitazione relativa ad ulteriori lingue straniere conseguite successivamente al 27/12/2011, sono di per sé sufficienti ai fini del possesso dei “requisiti linguistici”, purché contemplino l’inglese e un’altra lingua straniera e senza che sia necessaria la produzione delle certificazioni richieste dal DM. Infatti, in data 27/12/2011 era stato adottato con decreto dirigenziale n.5930 il vigente profilo professionale di guida turistica, che prevede quale requisito minimo di conoscenza delle lingue straniere il livello C1 del CEFR, evidentemente assorbente il livello richiesto per il direttore tecnico.
Diversamente, l’abilitazione a guida turistica o l’integrazione linguistica conseguite prima del 27/12/2011 non sono sufficienti a tal fine, in quanto il livello di conoscenze linguistiche allora richiesto non faceva riferimento alla classificazione CEFR, bensì alla classificazione previgente ALTE (Association of Language Testers in Europe), della quale era richiesto il B1 come livello minimo. Non essendo competenza del SUAP accertare se il livello B1 ALTE sia o meno equiparabile al livello B2 CEFR, sarà onere della guida turistica produrre le certificazioni prescritte dal DM.
Il titolare dell’agenzia, il rappresentante legale in caso di società, o in alternativa il preposto, deve essere in possesso dell’abilitazione a direttore tecnico.
L’abilitazione è il provvedimento formale che consente di svolgere ufficialmente il ruolo di direttore tecnico di un’agenzia di viaggio sul territorio regionale.
Il possesso dell’abilitazione è richiesto al momento della presentazione della SCIA per l’apertura di una nuova agenzia o della comunicazione della variazione della persona che ha la direzione tecnica della medesima.
Chi non è già in possesso dell’abilitazione deve richiederla al Comune competente, dichiarando il possesso dei requisiti soggettivi e dei requisiti formativi e linguistici stabiliti dal DM 1432/2021. In alternativa, è possibile dimostrare il possesso di requisiti professionali sempre secondo il DM 1432/2021.
A conclusione dell'istruttoria con esito positivo rispetto all'accertamento dei requisiti posseduti, l'interessato riceve l'attestato di abilitazione all’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo.
Per maggiori informazioni sui requisiti e sulle modalità di richiesta, è possibile consultare la pagina "Abilitazione all'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo".
In questa sezione sono riportati tutti i requisiti necessari per la figura del Direttore Tecnico di Agenzia, inclusi i requisiti soggettivi, i requisiti formativi, i requisiti linguistici, le esperienze professionali richieste, le competenze specifiche nel settore turistico e le modalità dettagliate per la presentazione della domanda di abilitazione.
Sono inoltre indicati i documenti da allegare e le tempistiche di invio previste dal Comune.
In caso di variazione o di cessazione dell’incarico di direttore tecnico, il titolare dell’agenzia è tenuto a comunicarlo al SUAP entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento e a designare un nuovo soggetto in possesso della qualifica e dei requisiti richiesti.
Ultimo aggiornamento: 03/03/2026
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