A chi intende avviare un'attività agenzie di viaggio e turismo.
Sono agenzie di viaggio e turismo, o più brevemente agenzie di viaggio, le imprese che esercitano le seguenti attività tipiche:
Nell'esercizio delle attività tipiche di produzione, organizzazione, vendita e intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie di viaggio stipulano contratti di viaggio con i quali viene procurato al cliente il pacchetto turistico, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera c) dell'allegato 1 al D.Lgs. 79/2011.
Rientrano tra le attività complementari delle agenzie di viaggio:
Nei locali di esercizio delle agenzie di viaggio è consentito lo svolgimento di attività complementari, nell'osservanza delle rispettive normative di settore e purché l'attività di agenzia di viaggio sia prevalente rispetto a tutte le altre. La prevalenza è valutata sulla base del numero di addetti e del fatturato.
Le agenzie di viaggio online (art. 79 comma 1, della L.R. 61/2024) operano esclusivamente con strumenti di comunicazione a distanza (online) e sono soggette all'osservanza delle disposizioni che riguardano le agenzie di viaggio, ad esclusione del possesso della disponibilità di un locale per l'esercizio dell’attività.
Si precisa che operare esclusivamente online significa che l’esercizio dell’attività deve avvenire senza che vi sia interazione fisica con i fornitori e con i clienti (con i terzi in genere), disponendo di un proprio sito web (o di una sezione ospitata all’interno di una altrui piattaforma tecnologica) ed interagendo con i terzi per tale tramite o con strumenti di comunicazione telematica (e-mail e/o posta elettronica certificata) per qualsiasi adempimento ed in qualsiasi fase dell’esercizio dell’attività (come ad es. quella di trattativa precontrattuale, di stipula del contratto, di operazioni di incasso e di pagamento).
Il SUAP competente per territorio alla ricezione della SCIA delle Agenzie online è quello di residenza o di domicilio.
L’apertura di un'agenzia di viaggio è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) del Comune di Prato, in modalità online mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 79.11 e l'opzione Avvio.
Anche l'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare, è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio.
Ogni variazione relativa all'attività esercitata tra Tour Operator, Travel Agent o intermediazione di viaggi e soggiorni è ugualmente soggetta a SCIA.
Ogni variazione relativa alla denominazione dell'agenzia di viaggio, al titolare, alla persona preposta alla direzione tecnica, alla denominazione o alla ragione sociale della società, alla sede o al subentro, è soggetta a comunicazione da presentare al SUEAP del Comune di Prato, in modalità online mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 79.11 e l'opzione Variazione, entro trenta giorni dalla variazione intervenuta.
Le variazioni relative alla denominazione dell’agezia di viaggio, al titolare, alla denominazione del direttore tecnico o della sede delle Agenzie di viaggio “online”, sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP del Comune di Prato, mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 79.11 e l'opzione Variazione entro trenta giorni dalla variazione intervenuta.
L’Ufficio Turismo riceve e verifica le istanze pervenute ai Suap.
Una copia della SCIA di inizio attività e di ogni SCIA di variazione deve essere esposta in modo bene visibile nell’agenzia di viaggi. Le agenzie di viaggio online pubblicano gli estremi identificativi della SCIA nella homepage del proprio sito web.
Entro il 31 dicembre di ogni anno le agenzie, salvo incorrere nelle sanzioni amministrative previste dalla legge, devono presentare all'ufficio Turismo del Comune capoluogo di provincia, comunicazione di aver adempiuto a quanto richiesto dai punti precedenti, da trasmettere tramite PEC all'indirizzo comune.prato@postacert.toscana.it.
Le agenzie di viaggio comunicano al SUAP competente per territorio il rinnovo delle polizze assicurative e della prestazione di garanzia, di cui all’articolo 76, commi 5 e 6, entro quindici giorni dalla scadenza delle rispettive coperture.
L’attestazione del rinnovo delle polizze deve essere inviata al SUAP all’indirizzo PEC del Comune di Prato, utilizzando il modulo Comunicazione adempimento polizze assicurative (scaricabile dalla sezione Cosa serve).
La sospensione dell'attività di agenzia di viaggio per un periodo superiore a quindici giorni è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio.
L'agenzia deve garantire la contattabilità e l’assistenza ai clienti che hanno stipulato contratti relativi a viaggi da essa organizzati in corso di svolgimento durante il periodo di sospensione.
L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di otto mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo.
La cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.
L'agenzia non può procedere alla cessazione dell’attività fino a che sono in corso di esecuzione i contratti relativi ai viaggi da essa organizzati.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito a questo adempimento contattare l'Ufficio Turismo, a cui competono le verifiche istruttorie sulle SCIA presentate al SUEAP.
modulo regionale in STAR di SCIA per avvio/modifica dell'attività delle agenzie di viaggio, scaricabile tra gli endoprocedimenti "n - noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese"
copia di documento di riconoscimento in corso di validità
(solo per i cittadini non UE) permesso di soggiorno in corso di validità
ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria SUEAP a favore del Comune di Prato
attestato di superamento del corso di abilitazione professionale oppure dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti necessari allo svolgimento dell’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggi come indicati nell’allegato alla delibera della Giunta regionale Toscana n. 401 del 13/04/2001
autocertificazione della non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia
polizza assicurativa di responsabilità civile a favore del turista, prevista ai sensi degli art. 19 e 50, comma 1 del D.lgs. 79/2011, per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47, del medesimo decreto
polizza assicurativa o garanzia bancaria per insolvenza o fallimento di cui all’art. 50, comma 2 del D.lgs. 79/2011, che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.
Solo se il soggetto che inoltra l'istanza è diverso dal dichiarante:
procura speciale ai sensi dell'Art. 1392 C.C., firmata in autografo dal dichiarante con allegata copia di documento di identità o riconoscimento in corso di validità e controfirmata digitalmente dal procuratore
Solo per comunicare il rinnovo delle polizze assicurative
La presentazione della SCIA abilita all’esercizio dell’attività di Agenzia di Viaggio.
La SCIA ha valore immediato ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente avviare dei procedimenti.
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
Il Comune dispone la chiusura dell'attività delle agenzie di viaggio e delle associazioni di cui all'articolo 85:
Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura o sospensione dell'attività, il comune, previa diffida, provvede all'esecuzione coattiva con la modalità dell'apposizione dei sigilli.
Per l'inoltro telematico della SCIA e le informazioni sulle relative modalità operative riferirsi al SUEAP del Comune di Prato.
Per le informazioni di dettaglio tecnico e la verifica preventiva sulla denominazione da attribuire all’agenzia di viaggio riferirsi all'Ufficio Turismo del Comune di Prato.
Come previsto dall’art. 76 L.R. 61/2024, per tutte le agenzie che effettuano vendita al pubblico in locali aperti al pubblico (requisito non sussistente nel caso di agenzia di viaggi online), occorre che il locale sia idoneo, nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia, urbanistica e di destinazione d’uso, e che, in caso di vendita diretta al pubblico, deve essere aperto al pubblico.
Per le agenzie senza vendita diretta al pubblico, sussiste il divieto di operare in locali aperti al pubblico; inoltre eventuali insegne devono riportare l’indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico di viaggi e soggiorni.
La denominazione di una nuova agenzia di viaggio non può essere uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, nè essere quella di Regioni o Comuni italiani. Per effettuare la necessaria verifica l'interessato, oltre a controllare su internet, consulti il sito web www.infotrav.it.
Ogni agenzia di viaggio deve stipulare - seguendo lo schema tipo regionale (vedi Allegati in fondo a questa sezione) - una polizza assicurativa di responsabilità civile a favore del turista, a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno, nonché a fornire idonea garanzia per i casi di insolvenza e fallimento, dell'esatto adempimento degli obblighi verso l’utente dei servizi turistici, con specifiche clausole volte ad assicurare la più sollecita liquidazione del risarcimento dovuto all’utente in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi.
Chi esercita l’attività di agenzia di viaggio non deve aver ricevuto condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione da parte del titolare ovvero del rappresentante legale e della persona che assume la direzione tecnica dell’agenzia, se diversa dal titolare o dal rappresentante legale.
I requisiti personali sono posseduti dal titolare, dal rappresentante legale e dal direttore tecnico, se diverso dal titolare o dal rappresentante legale.
Sono quelli che, in riferimento all’abilitazione a direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, l'articolo 2 comma 4 del decreto del Ministro del turismo del 5 agosto 2021 richieda siano attestati dall'interessato tramite due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, pari o superiori al livello B2 del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), rilasciata da enti certificatori riconosciuti.
Nel caso in cui l’abilitazione a direttore tecnico sia richiesta da chi è già abilitato alla professione di guida turistica in base alla L.R. Toscana, l’abilitazione a guida turistica e l'integrazione dell’abilitazione relativa ad ulteriori lingue straniere conseguite successivamente al 27/12/2011, sono di per sé sufficienti ai fini del possesso dei “requisiti linguistici”, purché contemplino l’inglese e un’altra lingua straniera e senza che sia necessaria la produzione delle certificazioni richieste dal DM. Infatti, in data 27/12/2011 era stato adottato con decreto dirigenziale n.5930 il vigente profilo professionale di guida turistica, che prevede quale requisito minimo di conoscenza delle lingue straniere il livello C1 del CEFR, evidentemente assorbente il livello richiesto per il direttore tecnico.
Diversamente, l’abilitazione a guida turistica o l’integrazione linguistica conseguite prima del 27/12/2011 non sono sufficienti a tal fine, in quanto il livello di conoscenze linguistiche allora richiesto non faceva riferimento alla classificazione CEFR, bensì alla classificazione previgente ALTE (Association of Language Testers in Europe), della quale era richiesto il B1 come livello minimo. Non essendo competenza del SUAP accertare se il livello B1 ALTE sia o meno equiparabile al livello B2 CEFR, sarà onere della guida turistica produrre le certificazioni prescritte dal DM.
Il titolare di agenzia di viaggio o il rappresentante legale in caso di società o, in loro vece, il preposto, deve essere in possesso dell’abilitazione a direttore tecnico di agenzia di viaggio. Il direttore tecnico deve prestare la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività in una sola agenzia (che può essere composta anche da più filiali).
La qualifica di direttore tecnico si ottiene al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:
Gli esami per diventare Direttore Tecnico sono banditi, organizzati ed effettuati dalla Regione Toscana (vedi Esami per la qualifica di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo).
Per il riconoscimento della qualifica professionale di direttore tecnico in base ai requisiti posseduti, la disposizione normativa applicabile è l'art. 29 del D.lgs. 206/2007 (attuativo della Direttiva comunitaria 2005/36/CE).
Tale norma di legge inquadra i lavoratori in due sole categorie:
Il medesimo decreto legislativo (art.4 comma 1 lett. i), detta la definizione di “dirigente di azienda”, ovvero qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente:
Non definisce il ”lavoratore autonomo” ed il “lavoratore subordinato”. È necessario pertanto ricollocare, in via interpretativa, le “qualifiche” dei lavoratori previste dall'Allegato alla Del.GR n.401/2001 nelle seguenti categorie:
In sintesi i titolari individuali di agenzia di viaggio e i loro soci o rappresentanti legali che abbiano prestato effettiva attività lavorativa in agenzia di viaggio in modo continuativo ed esclusivo, sono equiparati ai dirigenti o ai dipendenti di cui al DLgs 392/1991, sulla base dell’attività svolta e per i periodi di tempo ivi previsti.
I lavoratori subordinati che abbiano svolto attività continuativa ed esclusiva presso agenzie di viaggio e turismo con responsabilità di almeno un reparto, inquadrati nella posizione di quadri o di primo livello o secondo livello in base al contratto collettivo di lavoro della categoria, sono equiparati ai dirigenti di cui al DLgs 392/1991.
Per quanto concerne la formazione che deve accompagnare l'esperienza lavorativa nella maggior parte delle ipotesi di cui alle lettere dell'art. 29 -eccetto che per la lett.a) e la lett.d)- con le seguenti precisazioni:
Il riconoscimento dei titoli per direttore tecnico viene effettuato solo a coloro che sono stati designati all'interno di una pratica di apertura o di sostituzione di precedente direttore tecnico di agenzia di viaggi.
Il possesso della qualifica è richiesto al momento della presentazione della SCIA per l’apertura di una nuova agenzia o della comunicazione della variazione della persona che ha la direzione tecnica della medesima.
Qualora l’attività della persona preposta alla direzione tecnica di un’agenzia di viaggio sia sospesa per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi in un anno, o venga definitivamente a cessare, il titolare è tenuto a darne comunicazione al SUEAP entro trenta giorni, provvedendo, entro il medesimo termine, alla designazione di altra persona in possesso della qualifica e dei requisiti professionali richiesti.
Il direttore tecnico presta la propria attività lavorativa con carattere di esclusività in una sola agenzia.
Per le informazioni che riguardano il rilascio della qualifica professionale di direttore agenzia di viaggi si rimanda alla pagina Abilitazione all'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.
Ultimo aggiornamento: 16/05/2025
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