Agenzie di viaggio e turismo

Servizio attivo

Come aprire o modificare un'attività imprenditoriale di agenzia di viaggio

A chi intende avviare, subentrare, modificare o cessare l’attività di agenzia di viaggio e turismo nel Comune di Prato, nonché a coloro che devono adempiere agli obblighi di legge connessi all’esercizio dell'attività.

Sono agenzie di viaggio e turismo, o più brevemente agenzie di viaggio, le imprese che esercitano le seguenti attività tipiche:

  • a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico (Tour Operator);
  • b) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, intermediazione nei servizi di cui alla lettera a) o di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita diretta al pubblico;
  • c) intermediazione di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati per singole persone o per gruppi, dalle imprese che svolgono le attività di cui alle lettere a) e b), e di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita diretta al pubblico;
  • d) raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero.

Nell'esercizio delle attività tipiche di produzione, organizzazione, vendita e intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie di viaggio stipulano contratti di viaggio con i quali viene procurato al cliente il pacchetto turistico, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera c) dell'allegato 1 al D.Lgs. 79/2011.

Rientrano tra le attività complementari delle agenzie di viaggio:

  • l'informazione e l'assistenza ai propri clienti e l'accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;
  • la prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive e di agriturismi, oppure la vendita di buoni di credito per i servizi sopra indicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
  • la gestione dei servizi informazione ed accoglienza turistica eventualmente affidati dal comune con l'utilizzazione di segni distintivi diversi da quelli che contrassegnano gli uffici IAT (Informazione e Accoglienza Turistica);
  • ogni altra forma di attività connessa con la vendita di servizi, ivi compresa la prenotazione e la vendita di biglietti per attività di pubblico spettacolo.

Nei locali di esercizio delle agenzie di viaggio è consentito lo svolgimento di attività complementari, nell'osservanza delle rispettive normative di settore e purché l'attività di agenzia di viaggio sia prevalente rispetto a tutte le altre. La prevalenza è valutata sulla base del numero di addetti e del fatturato.

Agenzie online

Le agenzie di viaggio online (art. 79 comma 1, della L.R. 61/2024) operano esclusivamente con strumenti di comunicazione a distanza (online) e sono soggette all'osservanza delle disposizioni che riguardano le agenzie di viaggio, ad esclusione del possesso della disponibilità di un locale per l'esercizio dell’attività.

Si precisa che operare esclusivamente online significa che l’esercizio dell’attività deve avvenire senza che vi sia interazione fisica con i fornitori e con i clienti (con i terzi in genere), disponendo di un proprio sito web (o di una sezione ospitata all’interno di una altrui piattaforma tecnologica) ed interagendo con i terzi per tale tramite o con strumenti di comunicazione telematica (e-mail e/o posta elettronica certificata) per qualsiasi adempimento ed in qualsiasi fase dell’esercizio dell’attività (come ad es. quella di trattativa precontrattuale, di stipula del contratto, di operazioni di incasso e di pagamento).

Il SUAP competente per territorio alla ricezione della SCIA delle Agenzie online è quello di residenza o di domicilio.

Apertura di nuova agenzia

L’apertura di una nuova agenzia di viaggio è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) del Comune di Prato, esclusivamente in modalità telematica mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 79.11e l'opzione Avvio.

La SCIA attesta il possesso dei requisiti soggettivi, strutturali e professionali, nonché l’assolvimento degli obblighi di legge.

Anche l'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare, è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio.

L’Ufficio Turismo riceve e verifica le istanze pervenute al Suap.


Variazioni dell’attività

Secondo l’art. 77 della L.R. 61/2024:

  • La variazione relativa al direttore tecnico o alla sede è soggetta al regime amministrativo della SCIA, da presentarsi al SUAP con le medesime modalità della SCIA di apertura.
  • Ogni altra variazione dei dati o delle informazioni contenute nella SCIA (denominazione, titolare, direttore tecnico, sede, dati di attività) è soggetta al regime amministrativo della comunicazione da presentare al SUAP.

Le comunicazioni di variazione devono essere presentate al SUEAP del Comune di Prato esclusivamente in modalità telematica mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 79.11 e l'opzione Variazione, entro 15 giorni dalla variazione intervenuta.

L’Ufficio Turismo riceve e verifica le istanze pervenute al Sueap.


Subingresso

Il subingresso consiste nel trasferimento della titolarità o della gestione di un’agenzia di viaggio a un altro soggetto.

Il subingresso deve essere comunicato al SUAP competente per territorio prima dell’inizio dell’attività, nel rispetto della normativa regionale vigente.

Il trasferimento, sia in caso di atto tra vivi sia in caso di successione per causa di morte, comporta il passaggio al nuovo titolare del titolo abilitativo necessario per l’esercizio dell’attività.

La comunicazione di subingresso è presentata dal subentrante, il quale dichiara:

  • l’avvenuto trasferimento dell’attività;
  • il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 76, commi 1 e 2.

La comunicazione deve essere presentata prima dell’effettivo avvio dell’attività e comunque:

  • entro 60 giorni dalla data dell’atto di trasferimento della titolarità o della gestione;
  • entro un anno dalla data del decesso del titolare.

Le comunicazioni  devono essere presentate al SUEAP del Comune di Prato esclusivamente in modalità telematica mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).

 

Sospensione attività

La sospensione dell'attività di agenzia di viaggio per un periodo superiore a quindici giorni è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio.

L'agenzia deve garantire la contattabilità e l’assistenza ai clienti che hanno stipulato contratti relativi a viaggi da essa organizzati in corso di svolgimento durante il periodo di sospensione.

L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di otto mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo.

 

Cessazione attività

La cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.

L'agenzia non può procedere alla cessazione dell’attività fino a che sono in corso di esecuzione i contratti relativi ai viaggi da essa organizzati.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito a questo adempimento contattare l'Ufficio Turismo, a cui competono le verifiche istruttorie sulle SCIA presentate al SUEAP.

 

Nelle agenzie di viaggio sono esposte in modo ben visibile copia della SCIA e delle variazioni e comunicazioni. Le agenzie on line, pubblicano gli estremi identificativi della SCIA nella home page del proprio sito web.

 

Comunicare rinnovo polizze assicurative

Le agenzie di viaggio devono comunicare al SUAP competente per territorio il rinnovo delle polizze assicurative e delle prestazioni di garanzia previste all’art. 76, commi 5 e 6, entro 15 giorni dalla scadenza delle rispettive coperture.

L’attestazione del rinnovo deve essere inviata tramite PEC all’indirizzo del Comune di Prato comune.prato@postacert.toscana.it utilizzando il modulo “Comunicazione adempimento polizze assicurative” scaricabile dalla sezione Cosa serve.

PEC

Solo per comunicare il rinnovo delle polizze

Riceve solo messaggi provenienti da indirizzi PEC

PEC: comune.prato@postacert.toscana.it

modulo regionale in STAR di SCIA per avvio/modifica dell'attività delle agenzie di viaggio, scaricabile tra gli endoprocedimenti "n - noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese"

copia di documento di riconoscimento in corso di validità

(solo per i cittadini non UE) permesso di soggiorno in corso di validità

ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria SUEAP a favore del Comune di Prato

attestato di superamento del corso di abilitazione professionale oppure dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti necessari allo svolgimento dell’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggi come indicati nell’allegato alla delibera della Giunta regionale Toscana n. 401 del 13/04/2001

autocertificazione della non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia

polizza assicurativa di responsabilità civile a favore del turista, prevista ai sensi degli art. 19 e 50, comma 1 del D.lgs. 79/2011, per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47, del medesimo decreto

polizza assicurativa o garanzia bancaria per insolvenza o fallimento di cui all’art. 50, comma 2 del D.lgs. 79/2011, che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.

Solo se il soggetto che inoltra l'istanza è diverso dal dichiarante:

procura speciale ai sensi dell'Art. 1392 C.C., firmata in autografo dal dichiarante con allegata copia di documento di identità o riconoscimento in corso di validità e controfirmata digitalmente dal procuratore

Solo per comunicare il rinnovo delle polizze assicurative

Comunicazione adempimento polizze assicurative agenzie viaggio

La presentazione della SCIA abilita all’esercizio dell’attività di Agenzia di Viaggio.

La SCIA ha valore immediato ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente avviare dei procedimenti.

Il Comune dispone la chiusura dell'attività delle agenzie di viaggio e delle associazioni di cui all'articolo 85:

  • qualora non si sia provveduto alla stipula della polizza assicurativa per responsabilità civile a favore del viaggiatore o, per le sole agenzie di viaggio, alla prestazione di garanzia per i casi di insolvenza o fallimento entro il termine di sospensione dell’attività, comminata quale sanzione amministrativa accessoria ai sensi dell’articolo 51 septies, comma 5, dell’allegato 1 al d.lgs. 79/2011;
  • qualora manchi il soggetto in possesso dell’abilitazione a direttore tecnico;
  • qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi previsti rispettivamente dall’articolo 76, commi 1 e 2, per le agenzie di viaggio e dall’articolo 86, comma 1, lettera b), per le associazioni di cui all'articolo 85.

Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura o sospensione dell'attività, il comune, previa diffida, provvede all'esecuzione coattiva con la modalità dell'apposizione dei sigilli.

Per l'inoltro telematico della SCIA e le informazioni sulle relative modalità operative riferirsi al SUAP del Comune di Prato.

Per le informazioni di dettaglio tecnico riferirsi all'Ufficio Turismo del Comune di Prato.

Via Santa Caterina 17 - Prato
Linea 1
0574 1835165
Linea 2
0574 1835166
Linea 3
0574 1835020
Apertura al pubblico
Lunedì e Giovedì ore 9.00 - 13.00 e 15.00 - 17.00
Mercoledì: 9.00 - 13.00
Via Arcivescovo Antonio Martini 60 - Prato
Centralino (per informazioni)
0574 1836901 (martedì, mercoledì, giovedì ore 9.00 - 11.00) 0574 1836855 (venerdì ore 9.00 - 11.00).
Numero verde problemi tecnici STAR
055 4387777 - Per problemi relativi al funzionamento di STAR, riguardanti le pratiche delle attività produttive e di polizia amministrativa (attivo da lunedì a venerdì ore 8.00 - 19.00)
Pratiche su agende online
Su appuntamento da prenotare sulle agende online: Istanze edilizie e Attività economiche
Accesso alla documentazione TERNA per individuazione delle fasce di rispetto elettrodotti
Dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento da prenotare telefonicamente)
Numeri civici
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (in viale V. Veneto, 9)
Abusi edilizi
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (in viale V. Veneto, 9 e su appuntamento da prenotare telefonicamente)
Ritiro dei condoni edilizi rilasciati
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Apertura ai cittadini (non tecnici) per info su Edilizia
Giovedì dalle 12.00 alle 13.00
Ritiro dei tesserini relativi ad attività economiche e polizia amministrativa
Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Accesso agli atti abusi edilizi (pratiche cartacee dal 01/01/2013 in poi)
Accesso agli atti agibilità e impianti (pratiche dematerializzate)
Accesso agli atti condoni edilizi (non istruiti e ancora da rilasciare)
Accesso agli atti edilizia (pratiche cartacee dal 01/01/2013 o dematerializzate)
Attività economiche e accesso ai relativi atti
Servizi online per presentazione pratiche
Servizio help desk rete regionale SUEAP
Tutela paesaggistica

Unità organizzativa responsabile

Requisiti strutturali

Come previsto dall’art. 76 L.R. 61/2024, per tutte le agenzie che effettuano vendita al pubblico in locali aperti al pubblico (requisito non sussistente nel caso di agenzia di viaggi online), occorre che il locale sia idoneo, nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia, urbanistica e di destinazione d’uso, e che, in caso di vendita diretta al pubblico, deve essere aperto al pubblico.

Per le agenzie senza vendita diretta al pubblico, sussiste il divieto di operare in locali aperti al pubblico; inoltre eventuali insegne devono riportare l’indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico di viaggi e soggiorni.

Requisiti oggettivi

La denominazione di una nuova agenzia di viaggio non può essere uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, nè essere quella di Regioni o Comuni italiani. Per effettuare la necessaria verifica l'interessato, oltre a controllare su internet, consulti il sito web www.infotrav.it.

Ogni agenzia di viaggio deve stipulare - seguendo lo schema tipo regionale (vedi Allegati in fondo a questa sezione) - una polizza assicurativa di responsabilità civile a favore del turista, a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno, nonché a fornire idonea garanzia per i casi di insolvenza e fallimento, dell'esatto adempimento degli obblighi verso l’utente dei servizi turistici, con specifiche clausole volte ad assicurare la più sollecita liquidazione del risarcimento dovuto all’utente in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi.

Requisiti morali

Chi esercita l’attività di agenzia di viaggio non deve aver ricevuto condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione da parte del titolare ovvero del rappresentante legale e della persona che assume la direzione tecnica dell’agenzia, se diversa dal titolare o dal rappresentante legale.

I requisiti personali sono posseduti dal titolare, dal rappresentante legale e dal direttore tecnico, se diverso dal titolare o dal rappresentante legale.

Requisiti linguistici

Sono quelli che, in riferimento all’abilitazione a direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, l'articolo 2 comma 4 del decreto del Ministro del turismo del 5 agosto 2021 richieda siano attestati dall'interessato tramite due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, pari o superiori al livello B2 del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), rilasciata da enti certificatori riconosciuti.

Nel caso in cui l’abilitazione a direttore tecnico sia richiesta da chi è già abilitato alla professione di guida turistica in base alla L.R. Toscana, l’abilitazione a guida turistica e l'integrazione dell’abilitazione relativa ad ulteriori lingue straniere conseguite successivamente al 27/12/2011, sono di per sé sufficienti ai fini del possesso dei “requisiti linguistici”, purché contemplino l’inglese e un’altra lingua straniera e senza che sia necessaria la produzione delle certificazioni richieste dal DM. Infatti, in data 27/12/2011 era stato adottato con decreto dirigenziale n.5930 il vigente profilo professionale di guida turistica, che prevede quale requisito minimo di conoscenza delle lingue straniere il livello C1 del CEFR, evidentemente assorbente il livello richiesto per il direttore tecnico.

Diversamente, l’abilitazione a guida turistica o l’integrazione linguistica conseguite prima del 27/12/2011 non sono sufficienti a tal fine, in quanto il livello di conoscenze linguistiche allora richiesto non faceva riferimento alla classificazione CEFR, bensì alla classificazione previgente ALTE (Association of Language Testers in Europe), della quale era richiesto il B1 come livello minimo. Non essendo competenza del SUAP accertare se il livello B1 ALTE sia o meno equiparabile al livello B2 CEFR, sarà onere della guida turistica produrre le certificazioni prescritte dal DM.

Requisiti professionali

Il titolare dell’agenzia, il rappresentante legale in caso di società, o in alternativa il preposto, deve essere in possesso dell’abilitazione a direttore tecnico.

L’abilitazione è il provvedimento formale che consente di svolgere ufficialmente il ruolo di direttore tecnico di un’agenzia di viaggio sul territorio regionale.

Il possesso dell’abilitazione è richiesto al momento della presentazione della SCIA per l’apertura di una nuova agenzia o della comunicazione della variazione della persona che ha la direzione tecnica della medesima.

Chi non è già in possesso dell’abilitazione deve richiederla al Comune competente, dichiarando il possesso dei requisiti soggettivi e dei requisiti formativi e linguistici stabiliti dal DM 1432/2021. In alternativa, è possibile dimostrare il possesso di requisiti professionali sempre secondo il DM 1432/2021.

A conclusione dell'istruttoria con esito positivo rispetto all'accertamento dei requisiti posseduti, l'interessato riceve l'attestato di abilitazione all’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo.

Per maggiori informazioni sui requisiti e sulle modalità di richiesta, è possibile consultare la pagina "Abilitazione all'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo".

In questa sezione sono riportati tutti i requisiti necessari per la figura del Direttore Tecnico di Agenzia, inclusi i requisiti soggettivi, i requisiti formativi, i requisiti linguistici, le esperienze professionali richieste, le competenze specifiche nel settore turistico e le modalità dettagliate per la presentazione della domanda di abilitazione.

Sono inoltre indicati i documenti da allegare e le tempistiche di invio previste dal Comune.

In caso di variazione o di cessazione dell’incarico di direttore tecnico, il titolare dell’agenzia è tenuto a comunicarlo al SUAP entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento e a designare un nuovo soggetto in possesso della qualifica e dei requisiti richiesti.

Allegati:

Dipendente

Michela Lilli

Dirigente

Simona Fedi

Telefono: 0574 1836849

Ultimo aggiornamento: 03/03/2026

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