Case e appartamenti per vacanze (CAV)

Servizio attivo

Informazioni utili per iniziare a gestire CAV, per il subingresso, la sospensione o la cessazione dell'attività

03.09.2024 - Dal 28 agosto i proprietari/gestori delle strutture ricettive della Toscana possono accedere alla BDSR (Banca Dati Strutture Ricettive) del Ministero del Turismo con lo SPID personale e richiedere il CIN (Codice Identificativo Nazionale). Il CIN è obbligatorio e indispensabile per identificare la struttura a livello nazionale e deve essere esposto all'esterno della struttura, nonchè indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato o comunicato. Gli obblighi, le sanzioni, nonchè le altre disposizioni di cui all'art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191, saranno applicabili a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U., prevista non oltre il 1° settembre 2024, dell'Avviso attestante l'entrata in funzione della Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) su scala nazionale. 

Per accedere alla BDSR e alle relative FAQ consulta la pagina Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) sul sito del Ministero del Turismo.

A chi è interessato ad aprire una struttura ricettiva di case e appartamenti per vacanza.

Si definiscono, ai sensi dell'Art. 57 della L.R. 86/2016, case e appartamenti per vacanze (CAV) le unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per il soggiorno dei turisti.

Le CAV rientrano tra le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione. L'utilizzo delle abitazioni per attività di CAV non comporta modifica di destinazione d'uso degli edifici ai fini urbanistici.

Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze sono assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti, come definiti nel regolamento regionale di attuazione 47/R/2018.

La gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende la somministrazione di alimenti e bevande e l’offerta di servizi propri delle strutture alberghiere.

È obbligatoria la designazione di un gestore nel caso in cui il titolare della struttura sia una persona giuridica. Il titolare e il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti richiesti al titolare e al gestore.

Si applicano alle CAV le disposizioni comuni a tutte le strutture ricettive, quali dettagliate negli articoli da 13 a 18 del regolamento regionale 47/R di attuazione della L.R. 86/2016.

Ai sensi dell'art. 64 comma 4 del Regolamento di attuazione 47/R/2018, le CAV esistenti all'11/08/2018 erano tenute ad adeguarsi alle disposizioni del regolamento stesso entro il 31/03/2019, salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica.

L'esercizio dell'attività di CAV è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare al SUEAP, esclusivamente on line tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 55.40.46R.

Avvio dell'attività

La SCIA attesta l’esistenza dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 33, commi 1, 2 e 3, e dei requisiti strutturali previsti dall’articolo 54 della L.R. 86/2016 e dal regolamento di attuazione, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

Chi gestisce un'attività di CAV deve comunicare al SUEAP ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.

Subingresso

Il trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività di CAV, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività.

Il subingresso è soggetto a presentazione della SCIA di subentro effettuata dal subentrante al SUEAP in modalità on line tramite STAR.

Il subentrante dichiara:

  • il trasferimento dell’attività;
  • il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 33, commi 1, 2 e 3, della L.R. 86/2016.

La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell’effettivo avvio dell’attività e comunque:

  • entro 60 giorni dalla data dell’atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell’attività;
  • entro un anno dalla morte del titolare.

Sospensione e cessazione

La sospensione dell'attività di CAV per un periodo superiore a 15 giorni è soggetta a comunicazione preventiva da effettuarsi tramite STAR al SUEAP.

La cessazione dell'attività di CAV è soggetta a comunicazione da effettuarsi al SUEAP  tramite STAR entro 30 giorni dal suo verificarsi.

Presentando la SCIA o le opportune comunicazioni così come previsto dalla normativa vigente, il soggetto l’interessato è abilitato all’esercizio dell’attività.

La SCIA ha  valore immediato ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente avviare dei procedimenti.

Dal Tariffario delle prestazioni comuni a più aree di attività della Prevenzione Collettiva è stato eliminato l'obbligo del versamento della tariffa ISP6 relativa all'attività delle strutture ricettive extra-alberghiere, tra cui le CAV.

A favore del Comune di Prato: vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.

Via Arcivescovo Antonio Martini 60 - Prato
Centralino (per informazioni)
0574 1836901 (martedì, mercoledì, giovedì ore 9.00 - 11.00) 0574 1836855 (venerdì ore 9.00 - 11.00).
Numero verde problemi tecnici STAR
800 980102 - Per problemi relativi al funzionamento di STAR, riguardanti le pratiche delle attività produttive e di polizia amministrativa (attivo da lunedì a sabato ore 8.00 - 20.00 escluso festivi)
Pratiche su agende online
Su appuntamento da prenotare sulle agende online: Istanze edilizie e Attività economiche
Accesso alla documentazione TERNA per individuazione delle fasce di rispetto elettrodotti
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento da prenotare telefonicamente)
Numeri civici
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (in viale V. Veneto, 9)
Abusi edilizi
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (in viale V. Veneto, 9 e su appuntamento da prenotare telefonicamente)
Ritiro dei condoni edilizi rilasciati
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Accesso dei cittadini (non tecnici)
Giovedì dalle 12.00 alle 13.00
Ritiro dei tesserini relativi ad attività economiche e polizia amministrativa
Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Servizi online per presentazione pratiche
Servizio help desk rete regionale SUEAP
Attività economiche e accesso ai relativi atti
Accesso agli atti edilizia (pratiche cartacee dal 01/01/2013 o dematerializzate)
Accesso agli atti agibilità e impianti (pratiche dematerializzate)
Accesso agli atti condoni edilizi (non istruiti e ancora da rilasciare)
Accesso agli atti abusi edilizi (pratiche cartacee dal 01/01/2013 in poi)

Unità organizzativa responsabile

Requisiti soggettivi

  1. Il titolare della CAV e il suo rappresentante, devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  2. Nel caso in cui il titolare della CAV sia una persona giuridica, è obbligatoria la designazione di un gestore, in possesso dei requisiti di cui al punto 1.
  3. In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti di cui al punto 1 sono posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell' articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136 ).

Requisiti strutturali

I locali destinati ad attività ricettiva di CAV devono possedere:

  • i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
  • le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati, ai sensi della normativa vigente;
  • i seguenti servizi minimi previsti dall'art. 49 del regolamento regionale 47/R/2018 di attuazione:
    • pulizia dei locali a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
    • cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
    • fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
    • addetto sempre reperibile;
    • ricevimento degli ospiti;
    • televisore;
    • frigorifero;
    • wi-fi, tranne che il servizio non sia tecnicamente realizzabile o la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.

Rientrano tra le dotazioni delle CAV, qualora la casa o appartamento sia parte di un immobile condominiale, le dotazioni proprie dell’immobile, quali spazi aperti attrezzati a verde per uso collettivo, parcheggi comuni, piscina ad uso comune, il cui accesso è riservato ai condomini e gratuito.

Dipendente

Lilli Michela

Dirigente

Caporaso Francesco

Telefono: 0574 1835908

Ultimo aggiornamento: 26/09/2024

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