03.09.2024 - Dal 28 agosto i proprietari/gestori delle strutture ricettive della Toscana possono accedere alla BDSR (Banca Dati Strutture Ricettive) del Ministero del Turismo con lo SPID personale e richiedere il CIN (Codice Identificativo Nazionale). Il CIN è obbligatorio e indispensabile per identificare la struttura a livello nazionale e deve essere esposto all'esterno della struttura, nonchè indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato o comunicato. Gli obblighi, le sanzioni, nonchè le altre disposizioni di cui all'art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191, saranno applicabili a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U., prevista non oltre il 1° settembre 2024, dell'Avviso attestante l'entrata in funzione della Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) su scala nazionale.
Per accedere alla BDSR e alle relative FAQ consulta la pagina Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) sul sito del Ministero del Turismo.
A chi è interessato ad aprire una struttura ricettiva di case e appartamenti per vacanza.
Si definiscono, ai sensi dell'Art. 57 della L.R. 86/2016, case e appartamenti per vacanze (CAV) le unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per il soggiorno dei turisti.
Le CAV rientrano tra le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione. L'utilizzo delle abitazioni per attività di CAV non comporta modifica di destinazione d'uso degli edifici ai fini urbanistici.
Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze sono assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti, come definiti nel regolamento regionale di attuazione 47/R/2018.
La gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende la somministrazione di alimenti e bevande e l’offerta di servizi propri delle strutture alberghiere.
È obbligatoria la designazione di un gestore nel caso in cui il titolare della struttura sia una persona giuridica. Il titolare e il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti richiesti al titolare e al gestore.
Si applicano alle CAV le disposizioni comuni a tutte le strutture ricettive, quali dettagliate negli articoli da 13 a 18 del regolamento regionale 47/R di attuazione della L.R. 86/2016.
Ai sensi dell'art. 64 comma 4 del Regolamento di attuazione 47/R/2018, le CAV esistenti all'11/08/2018 erano tenute ad adeguarsi alle disposizioni del regolamento stesso entro il 31/03/2019, salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica.
L'esercizio dell'attività di CAV è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare al SUEAP, esclusivamente on line tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 55.40.46R.
La SCIA attesta l’esistenza dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 33, commi 1, 2 e 3, e dei requisiti strutturali previsti dall’articolo 54 della L.R. 86/2016 e dal regolamento di attuazione, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.
Chi gestisce un'attività di CAV deve comunicare al SUEAP ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.
Il trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività di CAV, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività.
Il subingresso è soggetto a presentazione della SCIA di subentro effettuata dal subentrante al SUEAP in modalità on line tramite STAR.
Il subentrante dichiara:
La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell’effettivo avvio dell’attività e comunque:
La sospensione dell'attività di CAV per un periodo superiore a 15 giorni è soggetta a comunicazione preventiva da effettuarsi tramite STAR al SUEAP.
La cessazione dell'attività di CAV è soggetta a comunicazione da effettuarsi al SUEAP tramite STAR entro 30 giorni dal suo verificarsi.
Presentando la SCIA o le opportune comunicazioni così come previsto dalla normativa vigente, il soggetto l’interessato è abilitato all’esercizio dell’attività.
La SCIA ha valore immediato ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente avviare dei procedimenti.
Dal Tariffario delle prestazioni comuni a più aree di attività della Prevenzione Collettiva è stato eliminato l'obbligo del versamento della tariffa ISP6 relativa all'attività delle strutture ricettive extra-alberghiere, tra cui le CAV.
A favore del Comune di Prato: vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
I locali destinati ad attività ricettiva di CAV devono possedere:
Rientrano tra le dotazioni delle CAV, qualora la casa o appartamento sia parte di un immobile condominiale, le dotazioni proprie dell’immobile, quali spazi aperti attrezzati a verde per uso collettivo, parcheggi comuni, piscina ad uso comune, il cui accesso è riservato ai condomini e gratuito.
Ultimo aggiornamento: 26/09/2024
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