03.09.2024 - Dal 28 agosto i proprietari/gestori delle strutture ricettive della Toscana possono accedere alla BDSR (Banca Dati Strutture Ricettive) del Ministero del Turismo con lo SPID personale e richiedere il CIN (Codice Identificativo Nazionale). Il CIN è obbligatorio e indispensabile per identificare la struttura a livello nazionale e deve essere esposto all'esterno della struttura, nonchè indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato o comunicato. Gli obblighi, le sanzioni, nonchè le altre disposizioni di cui all'art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191, saranno applicabili a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U., prevista non oltre il 1° settembre 2024, dell'Avviso attestante l'entrata in funzione della Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) su scala nazionale.
Per accedere alla BDSR e alle relative FAQ consulta la pagina Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) sul sito del Ministero del Turismo.
Normativamente gli agriturismi non rientrano tra le strutture ricettive, come definite dalla Legge Regionale Toscana 30/2003.
Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità, esercitate dagli imprenditori agricoli singoli e associati, ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile, attraverso l’utilizzo della propria azienda in rapporto di connessione con l’attività agricola (come definita dal citato art. 2135 C.C.), che deve rimanere principale, secondo quanto disposto dalla L.R. Toscana 30/2003 e dal regolamento attuativo 46/R/2004. Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti definiti dalla citata L.R. Toscana:
L’azienda agricola che esercita attività agrituristiche, qualora sia iscritta nel registro dei produttori biologici (ai sensi della legge regionale 16 luglio 1997, n. 49), o sia concessionaria del marchio agriqualità contro la pubblicità ingannevole (di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25), può far seguire al termine agriturismo un riferimento al marchio utilizzato.
All’interno dell’azienda agricola che esercita attività agrituristiche, devono essere indicati con apposita segnaletica i locali ove si svolgono attività diverse da quelle agrituristiche e/o agricole, come definite dall’articolo 2135 del codice civile.
Gli imprenditori agricoli che svolgono attività agrituristica possono definire forme di collaborazione, disciplinate da specifici accordi scritti, al fine dello svolgimento in comune delle attività agrituristiche. Per tali attività il carattere della principalità dell’attività agricola, le modalità e i limiti di accoglienza devono essere rispettati con riferimento ad ogni singola azienda.
Per fattorie didattiche si intendono le attività didattiche ed educative svolte dalle imprese agricole e rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e ad altre tipologie di soggetti interessati (quest’ultime realizzate nell'ambito di progetti educativi promossi da istituti scolastici, università, organizzazioni professionali agricole ed altre associazioni).
Per le Fattorie didattiche le disposizioni di dettaglio sono principalmente al titolo TITOLO II-bis “Esercizio delle fattorie didattiche” della l.r. 30/2003, nonché al TITOLO II-bis del Reg. 46/2004 (e smi).
Per enoturismo e oleoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza rispettivamente del vino e dell'olio extra-vergine di oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite e dell'olivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole e oleicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine e dei vigneti, dei frantoi e degli oliveti.
Per l’attività di enoturismo le disposizioni di dettaglio sono principalmente al titolo TITOLO II-ter “Esercizio delle attività di enoturismo” della L.R. 30/2003.
Le attività di Fattoria didattica e di Enoturismo possono essere svolte anche in ambito non agrituristico, cioè senza la dimostrazione della principalità dell’attività agricola.
L'esercizio dell'attività è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), da presentare al SUEAP esclusivamente online tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 55.50.51R.
L'esercizio dell'attività è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), da presentare al SUEAP esclusivamente online tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 55.50.53R.
Prima dell’inoltro della SCIA dovrà essere creato o aggiornato il fascicolo aziendale, mediante:
Eventuali variazioni degli elementi dichiarati nella SCIA devono essere tempestivamente comunicate al SUEAP. In caso di variazione delle attività agrituristiche l’imprenditore deve aggiornare la relazione sull’attività agrituristica e presentare una variazione della SCIA. Entrambe tramite il sistema telematico di accettazione regionale (STAR).
A favore del Comune di Prato:
vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
La connessione dell’attività agrituristica si realizza allorché l’azienda agricola in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alle varietà delle attività agricole praticate, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi e al numero degli addetti, sia idonea anche allo svolgimento dell’attività agrituristica nel rispetto della presente legge.
La connessione dell’attività agrituristica si realizza congiuntamente alla principalità dell’attività agricola.
La principalità dell’attività agricola si realizza quando, a scelta dell’imprenditore, sussista una delle seguenti condizioni:
a) il tempo impiegato per lo svolgimento dell’attività agrituristica nel corso dell’anno solare è inferiore al tempo utilizzato nell’attività agricola, di cui all’articolo 2135 del codice civile, tenuto conto della diversità delle tipologie di lavorazione;
b) il valore della produzione lorda vendibile (PLV) agricola annua, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, è maggiore rispetto alle entrate dell’attività agrituristica, al netto dell’eventuale intermediazione dell’agenzia.
Il regolamento di attuazione indica, tenendo conto della localizzazione delle aziende agricole e in particolare di quelle ubicate nei territori montani, tra l’altro:
a) le ore lavorative standard occorrenti per le singole attività agricole e per le singole attività agrituristiche;
b) i valori del tempo lavoro relativi al rispetto delle regole di condizionalità dell’attività minima di cui regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
c) i valori della PLV convenzionali attribuibili alle singole culture e allevamenti.
La principalità e la connessione sono dimostrate dall’imprenditore agricolo che intende svolgere l’attività agrituristica tramite apposita relazione sull’attività agrituristica in forma di autodichiarazione, che è presentata dall’imprenditore, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nell’ambito della dichiarazione unica aziendale (DUA), tramite il sistema informatizzato dell’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui alla L.R. 8 marzo 2000, n. 23.
Nella relazione sono indicate:
a) l’attività agrituristica, l’attività agricola e la consistenza della produzione e dei prodotti aziendali;
b) la scelta della condizione per realizzare la principalità dell’attività agricola. A seconda della scelta effettuata sono indicate le previsioni relative:
c) le strutture edilizie presenti nell’UTE da utilizzare per le attività agrituristiche e per l’attività agricola.
I requisiti soggettivi e oggettivi, nonché la prevalenza dell’attività agricola rispetto all’attività agrituristica, devono essere mantenuti per tutto il periodo di esercizio dell’attività agrituristica.
Qualora l’imprenditore agricolo ritenga necessario applicare una condizione diversa da quella scelta relativamente al requisito della principalità, lo comunica all’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), tramite il sistema informatizzato. La nuova condizione scelta si applica anche al periodo dell’anno solare già trascorso, salvo eventuali procedimenti di accertamento pendenti.
Requisiti soggettivi
Sono soggetti legittimati:
Requisiti oggettivi
Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento
Ultimo aggiornamento: 05/07/2024
Normativa sull'attività agrituristica, sulle fattorie didattiche e sull'enoturismo in Toscana
Dal sito della Regione Toscana
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