A chi vuole esercitare l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande su strade e piazze.
Per commercio sulle aree pubbliche s'intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche (strade e piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità), attrezzate o meno, coperte o scoperte.
Per aree pubbliche, si intendono le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
Per posteggio, si intendono le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale.
In particolare il commercio in forma itinerante deve essere svolto compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e secondo quanto disposto dal Titolo 5 del Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche.
La merce venduta deve essere tenuta sul mezzo che viene utilizzato per trasportarla e non deve essere posta sul suolo, all'esterno del mezzo o su bancarelle.
Non è consentito all'operatore itinerante, anche imprenditore agricolo, di fermarsi nello stesso punto per più di un'ora.
È vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante, anche da parte degli imprenditori agricoli, in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e delle fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera.
L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle zone indicate e qualora l'Amministrazione comunale ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione dei servizi di interesse pubblico.
L’abilitazione all'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche consente anche il consumo sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione.
L’abilitazione all'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche abilita alla somministrazione dei medesimi prodotti qualora sussistano le condizioni e i requisiti posti dal comune.
L'esercizio dell'attività di somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.
Le attività di cui ai punti precedenti sono soggette alla notifica sanitaria di cui all’articolo 38, comma 2, della L.R. 62/2018.
Con ordinanza del Sindaco n. 963 del 13/04/2015 è permanentemente vietata ai commercianti e ai produttori agricoli ogni attività di vendita di generi alimentari, sia in forma itinerante che a posto fisso, nelle aree del Macrolotto Zero.
Per iniziare l'attività, modificarla o trasferirla occorre presentare al SUEAP la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in modalità online, esclusivamente mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.82.01R.
Precisazione per l'avvio dell’attività itinerante alimentare:
una volta entrati in STAR, aver selezionato "Avvio Attività" e scelto "attività ambulante", è necessario spuntare, nella sezione "Endoprocedimenti necessari all'avvio dell'attività" la casella della notifica sanitaria, di cui alla dicitura:
"IG-SAN Stabilimenti di vendita di alimenti (ai quali non si applica il Reg. CE/853/04)" ......... [V].
Non spuntando la casella non si attiva l'endoprocedimento per la trasmissione della documentazione alla ASL.
La mancata iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato, entro 180 giorni dalla presentazione della SCIA, determina la decadenza del titolo abilitante.
Presentare la SCIA così come predisposta dal Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).
Presentando la SCIA l’attività può iniziare.
La SCIA ha efficacia immediata. Il Comune può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, salvo che l'interessato provveda a conformare l'attività alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L. 241/1990.
A favore del Comune di Prato
Vedi pagina Diritti di Istruttoria e Segreteria SUEAP.
A favore della Azienda Toscana Centro (solo nel caso di vendita di prodotti alimentari)
Tariffa Z34.
Sono definiti anche requisiti di onorabilità e dettagliatamente elencati all’art. 11 del Codice Regionale del Commercio.
Non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia, non solo per il soggetto che presenta la SCIA, ma anche per i legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, come stabilito dalla normativa vigente in materia.
L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio su area pubblica, nel caso di attività del settore merceologico alimentare, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, o, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
Possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.
Ultimo aggiornamento: 07/11/2024
Igiene dei prodotti destinati all'alimentazione umana: notifica ai fini della registrazione
Sono soggetti a registrazione tutti gli stabilimenti che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio
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