Grande struttura di vendita (negozio oltre 2500 mq) nel settore alimentare

Servizio attivo

Come fare per avviare un'attività di commercio al dettaglio

A coloro che intendono avviare un commercio al dettaglio di prodotti alimentari in locali con superficie destinata alla vendita superiore a 2500 mq.

Si tratta dell'attività di commercio al dettaglio di prodotti destinati all'alimentazione umana, svolta in fondi commerciali con una superficie destinata alla vendita superiore ai 2500 mq e situati in aree specificamente individuate dagli strumenti urbanistici.

Invio della pratica esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.104R.

Dichiarazioni integrative alla richiesta di autorizzazione

com_2 - dichiarazioni integrative alla richiesta di autorizzazione per medie e grandi strutture di vendita motivate da regolamentazione locale

Un’autorizzazione amministrativa volta all’esercizio dell’attività.

Ai sensi dell’art. 19 della L.R.62/2018
La domanda di rilascio dell’autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune entro sessanta giorni dal ricevimento e composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la Regione, la provincia e il comune medesimo.
La conferenza di servizi decide, a maggioranza dei suoi componenti ed entro novanta giorni dalla convocazione, in base alla conformità del progetto alle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 4. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.

La domanda deve ritenersi accolta qualora, decorsi centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi, non venga comunicato il provvedimento di diniego e comunque entro centottanta giorni dal ricevimento da parte del SUAP.

A favore del Comune di Prato

Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.

Imposta di bollo

Marca da bollo pari all'imposta vigente assolta in modo virtuale, in numero di 2. La prima per la domanda di autorizzazione e l'altra per il provvedimento comunale di rilascio dell'autorizzazione

A favore della Azienda USL Toscana Centro

Tariffa Z34.

Via Arcivescovo Antonio Martini 60 - Prato
Centralino (per informazioni)
0574 1836901 (martedì, mercoledì, giovedì ore 9.00 - 11.00) 0574 1836855 (venerdì ore 9.00 - 11.00).
Numero verde problemi tecnici STAR
800 980102 - Per problemi relativi al funzionamento di STAR, riguardanti le pratiche delle attività produttive e di polizia amministrativa (attivo da lunedì a sabato ore 8.00 - 20.00 escluso festivi)
Pratiche su agende online
Su appuntamento da prenotare sulle agende online: Istanze edilizie e Attività economiche
Accesso alla documentazione TERNA per individuazione delle fasce di rispetto elettrodotti
Dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento da prenotare telefonicamente)
Numeri civici
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (in viale V. Veneto, 9)
Abusi edilizi
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (in viale V. Veneto, 9 e su appuntamento da prenotare telefonicamente)
Ritiro dei condoni edilizi rilasciati
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Apertura ai cittadini (non tecnici) per info su Edilizia
Giovedì dalle 12.00 alle 13.00
Ritiro dei tesserini relativi ad attività economiche e polizia amministrativa
Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Servizi online per presentazione pratiche
Servizio help desk rete regionale SUEAP
Attività economiche e accesso ai relativi atti
Accesso agli atti edilizia (pratiche cartacee dal 01/01/2013 o dematerializzate)
Accesso agli atti agibilità e impianti (pratiche dematerializzate)
Accesso agli atti condoni edilizi (non istruiti e ancora da rilasciare)
Accesso agli atti abusi edilizi (pratiche cartacee dal 01/01/2013 in poi)

Unità organizzativa responsabile

Requisiti soggettivi morali

Non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia, non solo per il soggetto che presenta la domanda di autorizzazione o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ma anche per il preposto, i legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, come stabilito dalla normativa vigente in materia.

Art. 71 commi 1-3-4-5 del D.Lgs. 59/2001 = art.13 del Codice del commercio

Comma 1 - Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

Comma 3 - Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Comma 4 - Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

Comma 5 - In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Requisiti soggettivi per i cittadini extracomunitari

Possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.

Requisiti soggettivi professionali (art. 71 commi 6 e 6-bis del D.Lgs. 59/2010), richiesti solo in caso di vendita di prodotti destinati all'alimentazione umana

  • Aver frequentato con esito positivo un apposito corso professionale istituito o riconosciuto dalla regione.
  • Avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale.
  • Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Requisiti oggettivi

  • Collocazione in aree o edifici aventi una specifica destinazione d’uso per grandi strutture di vendita a seguito della conferenza di pianificazione prevista dagli articoli 66 e 69 della Legge Regionale Toscana 52/2012;
  • Dimensione della struttura di vendita contenuta entro i 15.000 mq, come previsto dall’articolo 64, comma 1, Legge Regionale Toscana 52/2012, o entro i 20.000 mq in presenza delle condizioni previste dal medesimo articolo 64, al comma 2.
  • Rispetto dei parametri relativi ai raccordi tra viabilità pubblica e struttura di vendita di cui all’articolo 26 del D.P.G.R. 1 aprile 2009 n. 15/R ed alle dotazioni di parcheggi di cui agli articoli 27,30 e 31 del medesimo D.P.G.R.
  • Disponibilità di area a parcheggio nella misura minima di mq 2 per ogni mq di superficie di vendita, se si tratta di locali ubicati al di fuori del centro storico.
  • Disponibilità di ulteriori parcheggi nella misura minima di mq 1,5 per ogni metro di superficie utile coperta al pubblico, destinata ad altre attività complementari a quella commerciale. Si intendono attività complementari la somministrazione di alimenti e bevande e le attività artigianali di produzione, di servizio e di servizio alla persona.
  • Adeguate infrastrutture, già previste dallo strumento urbanistico oppure oggetto di apposita convenzione tra il comune ed il titolare della struttura.

Nel caso di ampliamento di una superficie di vendita già autorizzata, il calcolo dei parcheggi necessari deve essere fatto esclusivamente sulla superficie ampliata.

L'Allegato A del "Regolamento per il commercio nella città di prato: attività di vendita in sede fissa" individua le zone definite "Paesi e Quartieri" nelle quali, per la loro prevalente pedonalità, è possibile derogare al rispetto del possesso degli standard di parcheggio di relazione sia in caso di cambio di destinazione di uso che di nuova apertura. Per contro sono previsti limiti dimensionali massimi oltre i quali non è possibile andare, meglio specificati agli articoli 14 e 15 del medesimo Regolamento.

Dipendente

Lilli Michela

Dirigente

Fedi Simona

Telefono: 0574 1836849

Ultimo aggiornamento: 07/11/2024

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