A coloro che vogliono svolgere attività di vendita di generi non alimentari attraverso apparecchi automatici.
Si tratta dell'attività effettuata in apposito locale, ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici, all'interno di un esercizio di vicinato non alimentare o di una media struttura di vendita non alimentare o di una grande struttura di vendita non alimentare.
È individuata al punto 1.11.3 della Tabella "A" allegata al D.Lgs. 222/2016 (Madia 2).
Si applica il regime amministrativo della SCIA (art. 19 della Legge 241/1990), prevista quando l'attività può essere avviata immediatamente.
Entro 60 giorni il Comune effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
È sufficiente la sola Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità online, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.10.0R.
Si applica il regime amministrativo della autorizzazione, cioè un provvedimento espresso del Comune; senza il quale, decorsi 90 giorni, si forma il silenzio-assenso.
L'interessato deve presentare una richiesta di autorizzazione in bollo allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità online, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.10.2R.
Si applica il regime amministrativo della autorizzazione, cioè un provvedimento espresso del Comune, senza il quale, decorsi 90 giorni, si forma il silenzio-assenso.
L'interessato deve presentare una richiesta di autorizzazione in bollo allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità online, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) , utilizzando il codice attività 47.10.4R.
Si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato.
È sufficiente una comunicazione da presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità online, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività della specifica tipologia di commercio fisso (vicinato, media o grande struttura di vendita).
Si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto con la presentazione al SUEAP.
È sufficiente una comunicazione da presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità online, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività della specifica tipologia di commercio fisso (vicinato, media o grande struttura di vendita).
Occorre presentare l'istanza o la comunicazione (a seconda dei casi), attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).
La trasmissione della SCIA in caso di commercio di vicinato, consente l'esercizio immediato dell'attività.
Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
A favore del Comune di Prato:
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
Ultimo aggiornamento: 07/11/2024
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