30.09.2025 - Da oggi è online il nuovo sportello per l'edilizia, dove puoi presentare pratiche, consultare l'archivio edilizio, pagare le somme dovute per l'intervento richiesto e molto altro.
Proprietari o aventi titolo che, per la CILA rivolgendosi a tecnici abilitati, possono realizzare le opere edilizie elencate all'art. 136 della Legge Regionale 65/2014 e successive modifiche, nel rispetto del piano operativo, del regolamento edilizio e della altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela del rischio idrogeologico etc.
Vi sono interventi considerati di edilizia libera per i quali non è necessario richiedere alcun tipo di titolo abilitativo, quali permessi, SCIA, comunicazioni, ecc...
Alcuni esempi:
Vi è invece un altro tipo di attività di edilizia libera (tra cui la manutenzione straordinaria) per la quale è richiesta la "Comunicazione di inizio lavori asseverata per attività di edilizia libera" (CILA) al Comune.
Altra attività di edilizia libera è la CILA-Superbonus relativa agli interventi di cui all'art. 119 del D.L. n. 34/2020
La "Comunicazione di inizio lavori asseverata per attività di edilizia libera" (CILA) deve essere obbligatoriamente effettuata tramite procedura telematica del Comune di Prato.
Al termine dei lavori deve essere inviata al Comune la "Comunicazione di fine lavori" tramite il portale dello Sportello per l'Edilizia.
Come accedere:
La procedura telematica, in base alle alle caratteristiche dell'intervento ed alle scelte effettuate nella compilazione, richiede degli allegati: ci sono allegati obbligatori e allegati facoltativi.
Tra gli allegati obbligatori della comunicazione c'è il pagamento dei diritti di segreteria da pagare tramite il sistema pagoPa all'interno del portale per l'invio della comunicazione.
Deposito dello stato finale delle CILA art. 136 comma 4bis della LR 65/2014
Il deposito dello stato finale delle opere soggette a CILA deve essere inviato tramite il portale dello Sportello per l'edilizia.
La comunicazione di fine lavori deve essere inviata tramite il portale dello Sportello per l'edilizia allegando DOCFA e planimetrie catastali aggiornate o gli estremi dell'avvenuta variazione.
Si possono realizzare le opere edilizie elencate all'art. 136 della Legge Regionale 65/2014 e successive modifiche, nel rispetto del piano operativo, del regolamento edilizio e della altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela del rischio idrogeologico etc.
I lavori possono iniziare dalla data di invio della comunicazione al Comune.
Qualora il soggetto che ha presentato la pratica intenda rinunciare all’esecuzione delle opere, dovrà presentare allo Sportello per l'edilizia e le attività produttive, mediante PEC, apposita relazione descrittiva circa la rinuncia all’esecuzione delle opere in progetto. A tale relazione contenente l’oggetto, gli identificativi dell’immobile e della pratica edilizia, dovrà essere allegata quale prova attestante in maniera non equivoca la mancata esecuzione, idonea ed esaustiva documentazione fotografica, con data di scatto.
Il quadro sanzionatorio applicabile alle opere di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 eseguite in assenza della comunicazione, ma comunque conformi alle norme urbanistico - edilizie è il seguente:
Ultimo aggiornamento: 02/11/2025
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