26/07/2023 - Nella piattaforma online dedicata è attiva la scelta per una nuova tipologia di comunicazione: Deposito dello stato finale delle opere soggette a CILA (interventi di cui all'art. 136 comma 4-bis della L.R. 65/2014).
La piattaforma on line è l'unica modalità di presentazione/trasmissione del Deposito dello stato finale delle opere soggette a CILA.
Vi sono interventi considerati di edilizia libera per i quali non è necessario richiedere alcun tipo di titolo abilitativo, quali permessi, SCIA, comunicazioni, ecc...
Alcuni esempi:
Vi è invece un altro tipo di attività di edilizia libera (tra cui la manutenzione straordinaria) per la quale è richiesta la "Comunicazione di inizio lavori asseverata per attività di edilizia libera" (CILA) al Comune.
Altra attività di edilizia libera è la CILA-Superbonus relativa agli interventi di cui all'art. 119 del D.L. n. 34/2020
La "Comunicazione di inizio lavori asseverata per attività di edilizia libera" (CILA) deve essere obbligatoriamente effettuata tramite procedura telematica del Comune di Prato.
Al termine dei lavori, deve essere, inoltre, inviata al Comune la "Comunicazione di fine lavori" (consultare la sezione "Documenti da allegare") tramite PEC, al seguente indirizzo: comune.prato@postacert.toscana.it.
Comunicazione di inizio lavori per l'attività di edilizia libera
Vedi anche:
La procedura telematica, in base alle alle caratteristiche dell'intervento ed alle scelte effettuate nella compilazione, richiede degli allegati: ci sono allegati obbligatori e allegati facoltativi.
Tra gli allegati obbligatori della comunicazione, c'è l'attestato di pagamento per diritti di segreteria, da pagare tramite il sistema pagoPa o il T-Serve.
La modulistica unica regionale è scaricabile dall'interno della piattaforma telematica predisposta dal Comune di Prato.
Comunicazione fine lavori per attività edilizia libera - modulo unico di comunicazione di fine lavori della Regione Toscana
(da inviare al Comune tramite PEC)
Deposito dello stato finale delle CILA art. 136 comma 4bis della LR 65/2014
Il deposito dello stato finale delle opere soggette a CILA, così come disciplinato dall’art. 136, comma 4bis della L.R. 65/2014, deve essere inviato tramite il portale online di comunicazione di inizio lavori per l'attività di edilizia libera.
La comunicazione di fine lavori dovrà essere prodotta per PEC utilizzando la specifica modulistica regionale ed allegando DOCFA e planimetrie catastali aggiornate o gli estremi dell'avvenuta variazione.
I lavori possono iniziare dalla data di invio della comunicazione al Comune (la piattaforma online rilascia il numero di protocollo generale di presentazione).
Qualora il soggetto che ha presentato la pratica intenda rinunciare all’esecuzione delle opere, dovrà presentare allo Sportello per l'edilizia e le attività produttive, mediante PEC, apposita relazione descrittiva circa la rinuncia all’esecuzione delle opere in progetto. A tale relazione contenente l’oggetto, gli identificativi dell’immobile e della pratica edilizia, dovrà essere allegata quale prova attestante in maniera non equivoca la mancata esecuzione, idonea ed esaustiva documentazione fotografica, con data di scatto.
Il quadro sanzionatorio applicabile alle opere di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 eseguite in assenza della comunicazione, ma comunque conformi alle norme urbanistico - edilizie è il seguente:
Ultimo aggiornamento: 10/07/2024
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