Separazione/divorzio davanti all\'Ufficiale di Stato Civile

Il divorzio breve offre a tutte le coppie che sono d'accordo per separarsi o divorziare, un'alternativa rapida ed economica con cui procedere alla separazione, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o alla modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio, davanti al Sindaco, quale Ufficiale di Stato civile, o suo delegato.

I passi da fare

1
Preparare documenti
2
Prendere appuntamento
3
Sottoscrivere accordo
4
Conferma dell'accordo

A chi è rivolto

  • Coppie senza figli minori o portatori di handicap grave
  • Coppie che non intendono stipulare accordi di trasferimento patrimoniale

Documenti da allegare

  • Documento di identità
  • Autocertificazione
  • Sentenza di separazione (nel caso di divorzio)
  • Precedente accordo (nel caso di modifica delle precedenti condizioni)

Costi

  • Diritto fisso di € 16,00

Tempi e iter

  • Accordo immediatamente efficace nel caso di modifiche a condizioni di separazione o divorzio già fissate
  • Nei casi di separazione e divorzio, l'accordo diventa efficace dopo minimo 30 giorni

Rispetto alla separazione e ai divorzi di natura giudiziale, la procedura davanti all'ufficiale di stato civile è rivolta esclusivamente a tutte quelle coppie che:

  • non hanno figli minorenni;
  • non hanno figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave;
  • non hanno figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
  • non intendono stipulare accordi di trasferimento patrimoniale (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano passaggi di proprietà dell'abitazione ecc.). È possibile invece introdurre, modificare o eliminare assegni di mantenimento periodici e non una tantum.

In caso di presenza di figli e altri accordi trovi maggiori informazioni alla pagina Separazione/divorzio tramite negoziazione assistita da avvocati.

Assicurarsi della completezza della documentazione preliminare alla stipula dell'atto di conferma.

Autocertificazioni:

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni per separazioni e divorzi

Allegati:

Documento di identità (se cittadini stranieri anche il passaporto)

Precedente accordo (nel caso di modifica delle precedenti condizioni)

Per avviare la procedura occorre rivolgersi all'ufficiale di stato civile del comune dove si è celebrato il matrimonio (atto originario), o al comune dove risulta trascritto per residenza di uno degli sposi al momento del matrimonio (atto trascritto). In alternativa sarà possibile rivolgersi al comune di residenza degli sposi indipendentemente da chi detenga l'atto di matrimonio.

A Prato la pratica si svolge su appuntamento martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00. È possibile prendere l'appuntamento nei seguenti modi:

Una volta fissato il giorno si procede con la firma dell'accordo.
 

Firma dell'accordo e conferma

I coniugi devono comparire personalmente, in quanto non è mai consentita una registrazione disgiunta o su delega.

Dopo aver preso un appuntamento, il giorno concordato, l'ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per:

  • separarsi
  • divorziare
  • modificare le precedenti condizioni di separazione/divorzio, secondo le condizioni pattuite.

In loco sarà compilato e firmato l'accordo, nonché fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso, non prima però di 30 giorni.

I 30 giorni sono richiesti dalla normativa ai fini di un eventuale ripensamento e valutazione degli effetti dell'accordo stipulato.

La mancata comparizione nel giorno ed orario concordati equivale a mancata conferma dell'accordo. In tal caso occorrerà avviare eventualmente una nuova procedura.

Durante il procedimento e/o all’atto della stipula dell’accordo, i coniugi possono farsi assistere da uno o più avvocati, quale facoltà e non obbligo.

Allo sportello
Piazza Cardinale Niccolò 13 - Prato
Apertura al pubblico (solo su appuntamento)
Da lunedì a sabato ore 9.00 - 13.00
Giovedì anche ore 14.00 - 17.00

Il procedimento prevede il versamento di un diritto fisso di € 16,00, da versare al momento della firma dell'accordo (primo appuntamento).

Modalità di pagamento

L'accordo è immediatamente efficace nel caso in cui i coniugi intendano modificare le condizioni di separazione o divorzio già fissate.

Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma, dopo un minimo di 30 giorni dalla firma, dell’accordo. Indipendentemente dalla data di conferma gli effetti decorreranno dalla data dell'accordo.

Si precisa che per poter presentare domanda di divorzio occorre:

  • che siano trascorsi 12 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel caso di separazione giudiziaria;
  • che siano trascorsi 6 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel caso di separazione consensuale (omologa), anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, o dalla data dell'accordo stipulato mediante convenzione di negoziazione assistita da avvocati (art. 6), o dalla data dell'accordo concluso davanti l'ufficiale di stato civile (art. 12).

Piazza Cardinale Niccolò 13 - Prato
Contatti
0574 1835159 (da lunedì a venerdì ore 9.00 - 13.00)
Apertura al pubblico (solo su appuntamento)
Da lunedì a sabato ore 9.00 - 13.00
Giovedì anche ore 14.00 - 17.00

  • Art. 12 del Decreto legge 132/2014 convertito in Legge 162/2014

Responsabile del procedimento

Barberini Antonella

Telefono: 05741835197

Funzionario antiritardo

Poli Luca

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