Separazione/divorzio tramite negoziazione assistita da avvocati
In caso di presenza di figli e altri accordi
Il divorzio breve offre a tutte le coppie che sono d'accordo per separarsi o divorziare, un'alternativa rapida ed economica che consente di procedere alla separazione, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o alla modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio, davanti al Sindaco, quale Ufficiale di Stato civile, o suo delegato.
A chi è rivolto
Documenti da allegare
Costi
Tempi e iter
Rispetto alla separazione e ai divorzi di natura giudiziale, la procedura davanti all'ufficiale di stato civile è rivolta esclusivamente a tutte quelle coppie che:
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Per avviare il procedimento occorre presentare al Sindaco o suo delegato, del Comune di residenza di uno dei coniugi, o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio:
Autocertificazioni:
Allegati:
Documento di identità (se cittadini stranieri anche il passaporto)
Sentenza di separazione (nel caso di divorzio)
Precedente accordo (nel caso di modifica delle precedenti condizioni)
Per avviare la procedura occorre rivolgersi all'ufficiale di stato civile del comune dove si è celebrato il matrimonio (atto originario) o, in alternativa, al comune dove risulta trascritto per residenza di uno degli sposi al momento del matrimonio (atto trascritto) o, infine, sarà possibile rivolgersi al comune di residenza degli sposi indipendentemente da chi detenga l'atto di matrimonio.
La pratica si svolge su appuntamento martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 13.00.
È possibile prendere l'appuntamento nei seguenti metodi:
Ufficiali di stato civile:
I coniugi devono comparire personalmente, in quanto non è mai consentita una registrazione disgiunta o su delega.
Dopo aver preso un appuntamento, il giorno concordato, l'ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per:
In loco sarà compilato e sottoscritto l'accordo, nonché fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso, non prima però di 30 giorni.
Si precisa che per poter presentare domanda di divorzio occorre:
Durante il procedimento e/o all’atto della stipula dell’accordo, i coniugi possono farsi assistere da uno o più avvocati, quale facoltà e non obbligo.
Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all'ufficiale di stato civile per confermare l'accordo.
I 30 giorni sono richiesti dalla normativa ai fini di un eventuale ripensamento e valutazione degli effetti dell'accordo stipulato.
La mancata comparizione nel giorno ed orario concordati equivale a mancata conferma dell'accordo. In tal caso occorrerà avviare eventualmente una nuova procedura.
Il procedimento prevede un costo di € 16,00 da versare al momento della conclusione dell'accordo (primo appuntamento), con pagamento:
L'accordo è immediatamente efficace nel caso in cui i coniugi intendano modificare le condizioni di separazione o divorzio già fissate.
Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma, dopo un minimo di 30 giorni dalla firma, dell’accordo. Indipendentemente dalla data di conferma gli effetti decorreranno dalla data dell'accordo.