Sono Video Lottery Terminal (VLT) gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera “b”, del TULPS, ossia quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema d'elaborazione della rete stessa.
La disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento degli apparecchi VLT è contenuta nel decreto direttoriale del Ministero Economia e Finanze del 22 gennaio 2010. Il loro utilizzo è vietato ai minori di anni 18.
Possono essere installati esclusivamente in:
Oltre la circolare ministeriale n. 557 del 19/03/2018, anche il Consiglio di Stato Sezione Terza con sentenza n. 4604/2018 riconosce che il Questore, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di polizia ex art. 88 TULPS, deve tener conto dell’istruttoria comunale sul rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco contenute nella normativa regionale e nell'eventuale regolamentazione comunale, in particolare sul rispetto delle distanze dai luoghi cosiddetti sensibili.
La licenza di polizia ha durata permanente ed è comunque subordinata alla validità della concessione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (ADM) ed all’incarico del concessionario autorizzato, se diverso dal richiedente la licenza.
L'attività è censita al punto 84 della tabella "A" allegata al decreto al decreto legislativo dlgs 222/2016 (Madia 2).
Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione della pagina Gioco pubblico lecito: informazioni generali.
I requisiti morali previsti dagli articoli 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. devono essere posseduti dal titolare, dall’imprenditore individuale, da tutti i soci nelle società di persone, dal legale rappresentante e dagli amministratori nelle società di capitale che intendono gestire una delle attività di gioco di cui al presente regolamento.
Nei loro confronti, inoltre, non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 159/2010 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).
I requisiti morali e l’assenza degli impedimenti di cui alle leggi antimafia devono essere autodichiarati dagli interessati.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 28, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, gli operatori economici che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo quanto previsto dall'articolo 80, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
È consentito avvalersi di rappresentanti nella conduzione dell’attività. Costoro devono presentare apposita dichiarazione di consenso per la conduzione, quale rappresentante del titolare, dell’esercizio per il quale si chiede la licenza e devono dichiarare di essere in possesso dei medesimi requisiti personali richiesti al titolare. Anche tale dichiarazione va resa su apposito modulo.
Sono ammesse variazioni successive dei rappresentanti (nuove nomine, revoche o sostituzioni). Anche in tali casi va resa una dichiarazione alla Questura competente utilizzando lo specifico modulo, per sottoporre i nuovi rappresentanti ai medesimi controlli di pubblica sicurezza e per le conseguenti variazioni sulla licenza.
I moduli della Polizia di Stato, implementati anche in STAR, comprendono le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà relativi ai dati del richiedente l’autorizzazione e della ditta / impresa che intende esercitare l’attività e ai vari requisiti personali e tecnici prescritti, e in particolare le dichiarazioni da rendere ai sensi dell'art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 relativamente al rispetto:
Apertura di sede di esercizio per il gioco mediante VLT
Approvazione della nomina di nuovi rappresentanti e/o comunicazione della revoca di nuovi rappresentanti:
Dichiarazione di consenso per la conduzione, quale rappresentante del titolare, di esercizio per attività di VLT
Atto di impegno a non installazione di apparecchi per il gioco in locale di somministrazione che ne è privo:
Si applica il regime amministrativo della autorizzazione, cioè un provvedimento espresso del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS.
L'istanza di autorizzazione in bollo può essere inoltrata a scelta dell'interessato:
Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
In ogni caso, per avviare l’esercizio dell’apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.
In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) relativa alla prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUEAP ai Vigili del Fuoco.
Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell’esercizio, senza che si determini un concomitante incremento dell'offerta di gioco, non costituisce nuova installazione ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della L.R. 57/2013 (come sostituito dall'articolo 4 della L.R. 4/2018) e non comporta l'obbligo del rispetto delle distanze dai luoghi sensibili.
Il subingresso è soggetto a comunicazione al SUAP, da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento, in modalità telematica tramite il portale STAR, allegando dichiarazione sul possesso dei requisiti soggettivi e circa il titolo di trasferimento della medesima attività.
è soggetta a comunicazione al SUAP da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento, in modalità telematica tramite il portale STAR.
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
Due marche da bollo, di cui una per la richiesta di autorizzazione e una ai fini del rilascio della stessa.
Nell'ambito temporale del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza (60 giorni), il Questore provvede alla verifica delle dichiarazioni, secondo le disposizioni di cui agli articoli 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, chiedendo al Comune territorialmente competente di procedere al controllo delle dichiarazioni dell'istante, esprimendosi in merito in particolare in merito al rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili prescritte dalla normativa regionale e dal presente regolamento.
Se il Comune attesta la conformità dei locali sede dell'esercizio di gioco alle previsioni in tema di distanze minime, il Questore, ricorrendo anche gli ulteriori presupposti soggettivi e oggettivi dell'autorizzazione, rilascia all'istante la licenza di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S. che ha durata permanente.
Se il Comune rileva il mancato rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili prescritte dalla normativa regionale e dal presente regolamento, il Questore è tenuto al diniego dell'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S., previo preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10-bis della L. 241/1990.
Licenza per l’esercizio della raccolta di scommesse o di sale bingo o per l’installazione di sistemi di gioco Videolottery (VLT)
Dal sito della Polizia di Stato
Esercizio di sale giochi
Dal sito Italia Semplice - Agenda per la semplificazione
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