Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci in caso di:
Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al SUEAP da effettuare almeno 10 giorni prima dell'inizio delle stesse. Le vendite non possono essere effettuate con il sistema del pubblico incanto.
Le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
Per le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere indicati:
Le asserzioni pubblicitarie relative a vendite straordinarie devono contenere l'indicazione del tipo e della durata della vendita e degli estremi della citata comunicazione al Comune. E' vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.
Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione è vietato introdurre nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione. Il divieto di introduzione di nuove merci riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.
Ciascuna vendita di liquidazione deve essere comunicata al SUEAP, tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), almeno 10 giorni prima dell'inizio della liquidazione stessa, allegando all'invio telematico l'apposito modulo reperibile nella sezione Documenti da allegare, debitamente compilato.
Nella comunicazione al SUEAP relativa alla vendita di liquidazione, il soggetto interessato dichiara:
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.