A chi è coinvolto a vario titolo nell’abuso edilizio - proprietario dell’immobile, committente (chi ha materialmente disposto i lavori), esecutore, direttore dei lavori, progettista (in caso di dichiarazioni false nel titolo edilizio) - ed ha interesse a regolarizzarlo.
Di norma le sanzioni per opere edilizie realizzate in assenza / parziale difformità da titolo abilitante consistono nella demolizione delle opere stesse, ai fini del ripristino della legittimità violata dell’immobile.
Se la demolizione non è possibile senza recare pregiudizio alle parti conformi dell’immobile, la sanzione demolitoria è sostituita da una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo è calcolato dall’ufficio comunale e varia secondo la tipologia delle opere e la loro consistenza e datazione.
Quando previsto dalla normativa regionale, è comunque dovuto un contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione (primaria e/o secondaria) e al costo di costruzione.
La richiesta di calcolo e irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per opere edilizie non demolibili si presenta al Comune tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).
Prima del formale inoltro della richiesta, è consigliata una preistruttoria della pratica, tramite appuntamento con i tecnici della U.O. Abusi edilizi, da prenotare contattando i seguenti numeri telefonici:
Il modulo da presentare è in corso di predisposizione da parte dell’ufficio comunale. In attesa della pubblicazione del nuovo modulo, la richiesta corredata di bollo virtuale deve comunque essere corredata dei seguenti documenti:
Il pagamento della sanzione pecuniaria, calcolata dall’ufficio comunale, conclude positivamente il procedimento amministrativo sanzionatorio delle opere edilizie abusive e non demolibili e rende commerciabile l’immobile cui tale sanzione si riferisce.
In particolare, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del Testo Unico Edilizia (come introdotto dalla legge 105/2024 di conversione del D.L. 69/2024), il pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui agli articoli 33 (interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità), 34 (interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire) e 37 (interventi realizzati in assenza o difformità dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività), concorrono alla determinazione dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare, fatto comunque salvo il rispetto di tutte le normative tecniche e di sicurezza.
Il procedimento amministrativo per il calcolo e l’irrogazione della sanzione pecuniaria per abusi non demolibili si conclude entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
Le modalità di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria sono contenute all’interno dei singoli provvedimenti irrogati dall’ufficio comunale.
I pagamenti possono essere effettuati presso i punti T-SERVE, in unica soluzione o accedendo alla rateizzazione (solo per importi superiori a € 1.500,00) e sempre seguendo le modalità indicate nei singoli provvedimenti.
Quando impossibilitati a usare T-SERVE, il pagamento può essere effettuato con bonifico bancario intestato alla Tesoreria del Comune di Prato.
Per la rateizzazione della sanzione, nei casi e per gli importi ammessi, è necessario contattare l’ufficio comunale per un appuntamento esplicativo.
Essendo la sanzione amministrativa pecuniaria sostitutiva della demolizione, il calcolo e l’irrogazione sono subordinati alla dimostrazione da parte dell’interessato dell’impossibilità della demolizione delle opere abusive senza recare pregiudizio alle parti conformi dell’immobile.
Il pagamento della sanzione non costituisce legittimazione ai fini della compatibilità delle opere edilizie con i vincoli monumentale e paesaggistico (D.Lgs. 42/2004), idrogeologico (R.D. 3267/1923) e sismico (D.M. 19/03/1982).
Ultimo aggiornamento: 11/11/2024
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