Vincolo paesaggistico

Servizio attivo

Nel caso di interventi che modifichino l'aspetto esteriore dei luoghi in aree soggette a tutela paesaggistica

A tutti coloro che intendano eseguire interventi edilizi in aree soggette a vincolo paesaggistico.

Nel caso di interventi che modifichino l’aspetto esteriore dei luoghi in aree o su beni immobili soggetti a tutela paesaggistica, l'art. 146 comma 2 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, impone l'obbligo di sottoporre al Comune (delegato dalla Regione), i progetti delle opere da realizzarsi affinché ne sia verificata la conformità e compatibilità paesaggistica alle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico (PIT), ovvero alla specifica disciplina vincolistica e sia rilasciata l'Autorizzazione.

Il Comune, avvalendosi di Unità Operativa autonoma, verificata la conformità e compatibilità del progetto proposto, trasmette al Soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo (Legge 241/1990).

La Soprintendenza, valutata la documentazione ricevuta dal Comune accompagnata da una relazione tecnico illustrativa e da una motivata proposta di accoglimento, emette un parere vincolante.

L'Autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova Autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'Autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'Autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.
Gli interessati possono impugnare tale provvedimento con ricorso al TAR o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Autorizzazione paesaggistica procedura ordinaria

La richiesta di autorizzazione paesaggistica dovrà essere presentata tramite PEC o con procedura online (SCIA), compilando il modulo del Comune di Prato "Vincolo paesaggistico -  Autorizzazione" (consulta la sezione Cosa serve) e dovrà essere correlata della documentazione prevista dal D. P. C. M. 12/12/2005 e comunque a titolo indicativo e non esaustivo, dalla  documentazione presente nella sezione Cosa serve.

Nel caso in cui l’autorizzazione paesaggistica sia inserita all’interno di una pratica edilizia (PE), i grafici e la relazione tecnica dovranno essere presentati in doppia versione, riportando la normativa specifica per ciascuna delle due procedure: una prima volta in riferimento alla normativa edilizia, una seconda volta in riferimento alla normativa paesaggistica.

Autorizzazione paesaggistica procedura semplificata

La richiesta di autorizzazione paesaggistica dovrà essere presentata tramite PEC o con procedura online (SCIA), compilando il modulo del Comune di Prato "Vincolo paesaggistico autorizzazione" (consulta la sezione Cosa serve) e correlata dalla documentazione presente nella sezione Cosa serve.

Nel caso in cui l’autorizzazione paesaggistica sia inserita all’interno di una pratica edilizia (PE), i grafici e la relazione tecnica dovranno essere presentati in doppia versione, riportando la normativa specifica per ciascuna delle due procedure: una prima volta in riferimento alla normativa edilizia, una seconda volta in riferimento alla normativa paesaggistica.

Accertamento di compatibilità paesaggistica

La richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica dovrà essere presentata tramite PEC compilando il modulo del Comune di Prato "Accertamento compatibilità paesaggistica" (consulta la sezione Cosa serve) e dovrà essere correlata dalla documentazione presente nella sezione Cosa serve.

Nel caso in cui l’accertamento di compatibilità paesaggistica sia inserito all’interno di una pratica edilizia (PE), i grafici e la relazione tecnica dovranno essere presentati in doppia versione, riportando la normativa specifica per ciascuna delle due procedure: una prima volta in riferimento alla normativa edilizia, una seconda volta in riferimento alla normativa paesaggistica.

Nota da parte dell'ufficio: Tutti gli elaborati grafici e tecnici dovranno riportare nella mascherina i riferimenti corretti rispetto alla procedura paesaggistica di riferimento.

Autorizzazione paesaggistica procedura ordinaria

Modulo di richiesta, debitamente compilato, con bollo virtuale da € 16,00;

Vincolo paesaggistico - Modello richiesta autorizzazione paesaggistica ordinaria

Ricevuta di pagamento dei Diritti di segreteria;

Rilievo Aerofotogrammetrico con individuazione univoca dell'immobile interessato;

Elaborati grafici relativi allo Stato Rilevato
(planimetrie, piante, sezioni, prospetti, etc, in funzione delle opere realizzate) con indicazioni ed annotazioni dei materiali di finitura in opera;

Elaborati grafici relativi allo Stato di Progetto
(planimetrie, piante, sezioni, prospetti, etc, in funzione delle opere realizzate) con indicazioni ed annotazioni dei materiali di finitura in opera;

Elaborati grafici relativi allo Stato Sovrapposto;

Relazione tecnica;

Relazione paesaggistica ai sensi del D. P. C. M. 12/12/2005
con nota tecnica dei materiali e delle finiture esistenti e da impiegarsi, comprensiva ovviamente degli inquadramenti cartografici urbanistici e degli strumenti della pianificazione paesaggistica (carta dei vincoli), della descrizione della tipologia dello specifico o degli specifici provvedimenti di tutela, delle motivazioni connesse e relative prescrizioni discendenti dalle Schede di Vincolo e dalla Disciplina dei beni paesaggistici, contenute nel Piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, approvato con DCR n. 37 del 27/03/2015;

Documentazione fotografica sullo stato dei luoghi
puntuale ed esauriente con la rappresentazione anche del contesto circostante, correlata di schema di ripresa e data di scatto (non saranno ritenute ammissibili le riprese fotografiche desunte da google maps od analoghi motori di ricerca on line);

Dimostrazione della conformità paesaggistica all’ultima autorizzazione paesaggistica rilasciata (indicare protocollo e data di rilascio)

Modellazione realistica (foto inserimento)
comprendente un adeguato intorno all’area di intervento, da cui risulti la relazione esistente tra l’intervento in esame e l’oggetto di tutela del vincolo;

Autorizzazione paesaggistica procedura semplificata

Modulo di richiesta ai sensi dell'Allegato C del D.P.R. 31/2017
debitamente compilato (scaricabile online), con bollo virtuale da € 16,00;

Vincolo paesaggistico - Modello richiesta autorizzazione paesaggistica semplificata

Ricevuta di pagamento dei Diritti di segreteria;

Rilievo Aerofotogrammetrico con individuazione univoca dell'immobile interessato;

Elaborati grafici relativi allo Stato Rilevato
(planimetrie, piante, sezioni, prospetti, etc, in funzione delle opere realizzate) con indicazioni ed annotazioni dei materiali di finitura in opera;

Elaborati grafici relativi allo Stato di Progetto
(planimetrie, piante, sezioni, prospetti, etc, in funzione delle opere realizzate) con indicazioni ed annotazioni dei materiali di finitura in opera;

Elaborati grafici relativi allo Stato Sovrapposto;

Relazione tecnica;

Relazione paesaggistica semplificata redatta compilando in tutte le sue parti l'Allegato D del D.P.R. 31/2017 con precisazioni sui materiali e sulle finiture esistenti e da impiegarsi (scaricabile di seguito e costituita da un pdf editabile da compilarsi in tutti i suoi campi e paragrafi ivi compresi gli stralci cartografici e le riprese fotografiche);

Vincolo paesaggistico - Relazione paesaggistica semplificata Allegato D

Documentazione fotografica sullo stato dei luoghi
puntuale ed esauriente con la rappresentazione anche del contesto circostante, correlata di schema di ripresa e data di scatto (non saranno ritenute ammissibili le riprese fotografiche desunte da google maps od analoghi motori di ricerca on line);

Dimostrazione della conformità paesaggistica all’ultima autorizzazione paesaggistica rilasciata (indicare protocollo e data di rilascio)

Accertamento di compatibilità paesaggistica

Modulo di richiesta, debitamente compilato, con bollo virtuale da € 16,00;

Vincolo paesaggistico - Accertamento compatibilità paesaggistica

Ricevuta di pagamento dei Diritti di segreteria;

Rilievo Aerofotogrammetrico con individuazione univoca dell’immobile interessato;

Elaborati grafici relativi allo Stato Legittimo, cioè all'ultima Autorizzazione paesaggistica rilasciata (planimetrie, piante, sezioni, prospetti, etc, in funzione delle opere realizzate) con indicazioni ed annotazioni dei materiali di finitura in opera;

Elaborati grafici relativi allo Stato Rilevato
(planimetrie, piante, sezioni, prospetti, etc, in funzione delle opere realizzate) con indicazioni ed annotazioni dei materiali di finitura in opera;

Elaborati grafici relativi allo Stato Sovrapposto;

Relazione tecnica
con nota tecnica dei materiali e delle finiture esistenti e da impiegarsi, comprensiva ovviamente degli inquadramenti cartografici urbanistici e degli strumenti della pianificazione paesaggistica (carta dei vincoli), della descrizione della tipologia dello specifico o degli specifici provvedimenti di tutela, delle motivazioni connesse e relative prescrizioni discendenti dalle Schede di Vincolo e dalla Disciplina dei beni paesaggistici, contenute nel Piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, approvato con DCR n. 37 del 27/03/2015;

Documentazione fotografica sullo stato dei luoghi
puntuale ed esauriente con la rappresentazione anche del contesto circostante, correlata di schema di ripresa e data di scatto (non saranno ritenute ammissibili le riprese fotografiche desunte da google maps od analoghi motori di ricerca on line).

Dichiarazione di avvenuta verifica della conformità delle opere esterne realizzate con quanto prescritto dall’art. 167 comma 4 del Decreto Legislativo 42/2004

Riferimenti (data e protocollo di rilascio) dell’ultima Autorizzazione paesaggistica

Autorizzazione paesaggistica o Accertamento di compatibilità paesaggistica.

Autorizzazione paesaggistica procedura ordinaria

La richiesta di Autorizzazione paesaggistica deve essere presentata al Comune in via telematica (PEC) dal proprietario o da chi ne abbia titolo, qualora si intendano realizzare opere esterne in zona vincolata sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio", che non rientrino in quelle descritte negli Allegati A o B del D.P.R. 31/2017.
Il Responsabile del procedimento ha 40 giorni di tempo dalla presentazione della richiesta, per valutare la completezza della documentazione, richiedere eventuali integrazioni, curare l’istruttoria ed acquisire il necessario parere (non vincolante) della Commissione per il Paesaggio. L’istanza verrà poi trasmessa alla competente Soprintendenza corredata di tutta la documentazione, oltre all’istruttoria tecnico illustrativa del Responsabile del procedimento contenente il parere della Commissione per il Paesaggio e la proposta motivata di provvedimento.

La Soprintendenza ha 45 giorni di tempo, a partire dall'effettivo ricevimento della documentazione, per esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante. Decorso inutilmente tale termine si forma il silenzio - assenso, ai sensi dell'art. 7 bis della Legge 241/1990 e il Comune entro 20 giorni rilascia l’autorizzazione paesaggistica.

Il Soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento: motivi ostativi ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 241/1990, gli interessati hanno 10 giorni per produrre osservazioni. In caso di persistente contrasto con la normativa di riferimento, il Soprintendente comunica il provvedimento finale di diniego motivandolo e il Comune provvede in conformità.
 

Autorizzazione paesaggistica procedura semplificata

Il Comune (quale amministrazione procedente), ricevuta l’istanza, verifica preliminarmente se l’intervento non rientri nelle fattispecie escluse dall’Autorizzazione paesaggistica di cui all’Allegato A del DPR 31/2017, ovvero all’Art. 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al regime autorizzatorio ordinario, di cui all’articolo 146 del Codice. In tali casi comunica ai soggetti interessati, ovvero al richiedente, che l’intervento non è soggetto ad Autorizzazione o necessita di autorizzazione ordinaria.

Il Comune richiede all’interessato, ove occorrano, in un’unica volta, entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, che sono inviati in via telematica, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il termine assegnato, l’istanza è dichiarata improcedibile. Entro il termine tassativo di 20 giorni dal ricevimento dell’istanza ovvero, in caso di richiesta di integrazione documentale, dal ricevimento dell’ulteriore documentazione richiesta, il Comune trasmette alla Soprintendenza per via telematica una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso. Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di 20 giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, al Comune, il quale rilascia l’Autorizzazione paesaggistica nei 10 giorni successivi.
In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nel termine di 20 giorni, si forma il silenzio assenso ai sensi dell’art. 17-bis della Legge 241/1990 e il Comune provvede al rilascio dell’Autorizzazione paesaggistica nei 10 giorni successivi.

Nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio.

In caso di esito negativo (motivi ostativi) della valutazione, il Comune, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, ne dà comunicazione all’interessato, comunicando contestualmente i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento. Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato il termine di 15 giorni all’interessato entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Ove, esaminate le osservazioni o gli adeguamenti progettuali presentati, persistano i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, entro 20 giorni, rigetta motivatamente l’istanza, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità paesaggistica del progetto adeguato e ne dà comunicazione al richiedente (diniego).

In caso di valutazione negativa della proposta di accoglimento formulata dall’amministrazione procedente, il Soprintendente comunica per via telematica al richiedente, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della proposta, i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza e della proposta dell’amministrazione procedente, specificandoli in modo dettagliato, ed indica contestualmente le modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto, a meno che quest’ultimo risulti incompatibile con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento ovvero contrastanti con le prescrizioni d’uso eventualmente presenti e di ciò venga data idonea ed adeguata motivazione. Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato al richiedente un termine di 10 giorni entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, la Soprintendenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro il termine di 20 giorni adotta il provvedimento motivato di diniego fornendo specifica motivazione, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità del progetto adeguato con la tutela dei beni vincolati e ne dà contestualmente comunicazione all’autorità procedente, che provvede in conformità (diniego).
 

Accertamento di compatibilità paesaggistica

La richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica, deve essere presentata esclusivamente nei casi in cui vi siano i presupposti di cui al comma 4, dell’art. 167 D. Lgs. 42 del 2004. Essa è presentata dal proprietario o da chi ne abbia titolo, per interventi esterni realizzati in zona vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio" in assenza di o in difformità da autorizzazione paesaggistica.

Gli interventi contenuti nell'Allegato A del D.P.R. 31/2017 "Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica" si riferiscono ad opere non ancora realizzate, pertanto in nessun caso quando trattasi di opere già realizzate si può ricondurle a tale elenco. Ogni qual volta si rilevano difformità rispetto all'ultima Autorizzazione paesaggistica rilasciata è necessario richiedere l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'Art. 167 commi 4 e 5 del D.Lgs 42/2004.

La richiesta di accertamento di conformità paesaggistica deve essere presentata al Comune, in via telematica (PEC), dal proprietario o da chi ne abbia titolo, qualora siano state realizzate opere esterne in zona vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 in assenza della o in difformità dalla autorizzazione paesaggistica.

Il Comune (delegato dalla Regione), ha 180 giorni dalla presentazione della richiesta per valutare la completezza della documentazione, richiedere eventuali integrazioni, curare l’istruttoria, trasmettere alla Soprintendenza la pratica comprensiva dell’istruttoria tecnico illustrativa del responsabile del procedimento e rilasciare, ove possibile, l’accertamento di compatibilità paesaggistica.
La Soprintendenza ha 90 giorni, decorrenti dall’effettivo ricevimento della pratica, per esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante.

Qualora  venga accertata  la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al  pagamento  di  una  somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, ai sensi dell’art. 167 comma 5  del D.Lgs. 42/2004. L'importo  della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.  
Tale disposizione resta valida anche per le domande di accertamento della compatibilità paesaggistica presentate ai sensi dell'articolo 181 comma 1-quater del D.Lgs. 42/2004, per:
a) i  lavori,   realizzati   in   assenza   o   difformità dall'autorizzazione  paesaggistica,  che  non   abbiano   determinato creazione di superfici  utili  o  volumi,  ovvero  aumento  di  quelli legittimamente realizzati;
b) l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) i lavori configurabili quali  interventi  di  manutenzione ordinaria o straordinaria.

In  caso  di  rigetto  della  domanda  si applica la sanzione demolitoria con rimessione in pristino a spese del trasgressore.

Ricevuta di pagamento dei Diritti di segreteria come da tariffa applicata.

Il pagamento può essere effettuato on line con il sistema pagoPA o tramite il sistema T-Serve secondo le indicazioni riportate alla pagina "Diritti di segreteria relativi alle istanza edilizie.

Nei casi in cui si apportano modifiche allo stato attuale dell’edificio e/o dell’area di intervento, nella relazione paesaggistica (sia ordinaria che semplificata) o in un’eventuale elaborato grafico, dovranno essere indicati:

  • tutte le tipologie dei materiali utilizzati e le loro coloriture;
  • si dovranno specificare i tipi di intonaco utilizzati e i colori delle tinteggiature (spessore del cappotto se inserito), senza fare riferimento al Piano del colore;
  • nel caso di inserimento dell’isolante in copertura si dovrà produrre un particolare della gronda negli stati attuale, di progetto e sovrapposto, con la stratigrafia quotata e la rastremazione dell’isolante;
  • la sistemazione delle aree esterne comprese le specie arbore dello stato attuale e quelle di progetto, oltre alla rappresentazione nello stato sovrapposto se alcune vengono abbattute o sostituite;
  • dovrà essere indicata la legittimità paesaggistica dell’immobile o dell’area di intervento;
  • l’inserimento dei pannelli fotovoltaici in copertura, per beni sottoposti all’art. 136 comma 1 lettere c/d, sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata come previsto dal DPR 31/2017 Allegato B comma B.8 e dal Decreto Legge 1 marzo 2022 n. 17 “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”.

Nei casi in cui l’autorizzazione paesaggistica sia inserita all’interno di una pratica edilizia (PE), i grafici e la relazione tecnica dovranno essere presentati in doppia versione, riportando la normativa specifica per ciascuna delle due procedure: una prima volta in riferimento alla normativa edilizia, una seconda volta in riferimento alla normativa paesaggistica.

Si precisa che il cumulo di interventi, contenuti nell’Allegato B del D.P.R. 31/2017, direttamente collegati uno all’altro non sono riconducibili al procedimento autorizzatorio semplificato.

Ogni scelta progettuale deve essere coerente con il contesto di riferimento e rispettare le prescrizioni contenute nelle schede di vincolo e nell’elaborato 8b del PIT.

Relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. del 12 dicembre 2005

Finalità

Il presente allegato ha lo scopo di definire la "Relazione paesaggistica" che correda l'istanza di Autorizzazione paesaggistica congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare ed alla relazione di progetto (definita testo tra gli elaborati di progetto di seguito indicati).
I contenuti della relazione paesaggistica qui definiti costituiscono per l'Amministrazione competente la base di riferimento essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs. 42/2004 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
La relazione paesaggistica contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento, con riferimento ai contenuti e alle indicazioni del piano paesaggistico ovvero del piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Deve, peraltro, avere specifica autonomia di indagine ed essere corredata da elaborati tecnici preordinati altresì a motivare ed evidenziare la qualità dell'intervento anche per ciò che attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto d'intervento.

Criteri per la redazione della relazione paesaggistica

La relazione paesaggistica, mediante opportuna documentazione, dovrà dar conto sia dello stato dei luoghi (contesto paesaggistico e area di intervento), prima dell'esecuzione delle opere previste, sia delle caratteristiche progettuali dell'intervento, nonché rappresentare nel modo più chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo l'intervento.
Deve contenere anche tutti gli elementi utili all'Amministrazione competente per effettuare la verifica di conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici urbanistici e territoriali (vedi schede di vincolo ed elaborato 8B del PIT scaricabili nella sezione Normativa e regolamenti).

Documentazione tecnica:

  • Stato Attuale (piante, prospetti, sezioni)
  • Stato di progetto (piante, prospetti, sezioni)
  • Stato sovrapposto (piante, prospetti, sezioni)
  • Particolari costruttivi (es: particolare di gronda con stratigrafia quotata nei tre stati)

Elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica

Simulazione dettagliata dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto resa mediante foto modellazione realistica (rendering computerizzato o manuale), comprendente un adeguato intorno dell'area di intervento, desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, per consentire la valutazione di compatibilità e adeguatezza delle soluzioni nei riguardi del contesto paesaggistico.

Arch. Monica Farina

Telefono: 0574 1836928  (lunedì dalle ore 9:00 alle ore 11:00)
Cellulare di servizio: 331 6840102
E-mail: m.farina@comune.prato.it

Per appuntamenti

Si riceve su appuntamento il giovedì mattina, presso il Sueap, previa prenotazione tramite l'Agenda appuntamenti online, tavolo 7.

In riferimento all'Allegato A del D.P.R. 31/2017 "Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica" si precisa quanto segue: gli interventi contenuti nell'Allegato si riferiscono ad opere non ancora realizzate, pertanto in nessun caso quando trattasi di opere già realizzate si può ricondurle a tale elenco. Ogni qual volta si rilevano difformità rispetto all'ultima Autorizzazione paesaggistica rilasciata è necessario richiedere l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'Art. 167 commi 4 e 5 del D.Lgs 42/2004.

Dipendente

Farina Monica

Dirigente

Caporaso Francesco

Telefono: 0574 1835908

Ultimo aggiornamento: 18/07/2024

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