A chi intende avviare l'attività esclusiva di sala bingo.
Sono sale dedicate al gioco denominato 'Bingo' quelle di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29. Sono dotate di attrezzature informatiche per la facilità e la trasparenza del gioco, offrono servizi di accoglienza e intrattenimento per favorire l'incontro e la socializzazione.
Il controllo del gioco è riservato allo Stato, che lo esercita tramite l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).
Il gioco del Bingo, che deriva dalla tradizionale tombola, consiste nell'estrazione di palline contrassegnate da numeri da 1 a 90 avendo i giocatori come unità di gioco una o più cartelle su cui sono stampati 15 numeri diversi, secondo una combinazione casuale.
L'esercizio dell'attività è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione di pubblica sicurezza. La licenza è permanente ma la durata è comunque legata alla validità della concessione di ADM e all'incarico da parte del concessionario autorizzato.
L'attività è censita, assieme alle scommesse ippiche e sportive, al punto 85 della tabella "A" allegata al decreto legislativo 222/2016 (cosiddetto Madia 2).
Vedi anche la pagina Gioco pubblico lecito: informazioni generali.
Si applica il regime amministrativo della autorizzazione, cioè un provvedimento espresso del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS, più la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) relativamente alla prevenzione incendi.
La domanda di autorizzazione in bollo, scaricabile dalla sezione Cosa serve, debitamente compilata e firmata, può essere inoltrata:
L’esercente deve essere in possesso della concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e prima dell’effettivo avvio dell’attività occorre un collaudo dell’Agenzia medesima.
La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza di autorizzazione ed è trasmessa a cura del SUEAP ai Vigili del Fuoco.
Riferirsi ai moduli appositi scaricabili dalla sezione Cosa serve e inviarli direttamente alla Questura di Prato, in formato cartaceo o tramite PEC.
Riferirsi ai moduli appositi scaricabili dalla sezione Cosa serve e inviarli direttamente alla Questura di Prato, in formato cartaceo o tramite PEC.
Avvio dell'attività di sala Bingo:
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) prevenzione incendi
Approvazione della nomina di nuovi rappresentanti e/o comunicazione della revoca di nuovi rappresentanti:
Dichiarazione di consenso per la conduzione, quale rappresentante del titolare, di sala Bingo:
Previo parere vincolante e positivo del SUEAP, si ottiene l'autorizzazione di pubblica sicurezza, rilasciata dal Questore e necessaria per l'avvio dell'attività esclusiva di sala bingo.
Nell'ambito temporale del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza (60 giorni), il Questore provvede alla verifica delle dichiarazioni, secondo le disposizioni di cui agli articoli 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, chiedendo al Comune territorialmente competente di procedere al controllo delle dichiarazioni dell'istante, esprimendosi in merito in particolare in merito al rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili prescritte dalla normativa regionale e dal presente regolamento.
Se il Comune attesta la conformità dei locali sede dell'esercizio di gioco alle previsioni in tema di distanze minime, il Questore, ricorrendo anche gli ulteriori presupposti soggettivi e oggettivi dell'autorizzazione, rilascia all'istante la licenza di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S. che ha durata permanente.
Se il Comune rileva il mancato rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili prescritte dalla normativa regionale e dal presente regolamento, il Questore è tenuto al diniego dell'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S., previo preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10-bis della L. 241/1990.
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
Due marche da bollo, di cui una per la richiesta di autorizzazione e una ai fini del rilascio della stessa
I requisiti morali previsti dagli articoli 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. devono essere posseduti dal titolare, dall’imprenditore individuale, da tutti i soci nelle società di persone, dal legale rappresentante e dagli amministratori nelle società di capitale che intendono gestire una delle attività di gioco di cui al presente regolamento.
Nei loro confronti, inoltre, non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 159/2010 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).
I requisiti morali e l’assenza degli impedimenti di cui alle leggi antimafia devono essere autodichiarati dagli interessati.
Ultimo aggiornamento: 13/09/2024
Licenza per l’esercizio della raccolta di scommesse o di sale bingo o per l’installazione di sistemi di gioco Videolottery (VLT)
Dal sito della Polizia di Stato
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