Imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione - imprese-pulizia-disinfezione-disinfestazione-derattizzazione-sanificazione-page.jpg

Sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza.

Sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza medianti la distruzione o inattivazione di organismi patogeni.

Sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie.

Sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia.

Sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizie e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

Tutte queste attività trovano corrispondenza al punto 103 dell'Allegato "A" al D.lgs. 222/2016 (Madia 2).

La Circolare del Ministero dell'Industria 8 gennaio 2001 precisa che non rientrano nell’attività d’impresa di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione le seguenti:

  • pulizia di caminetti;
  • espurgo dei pozzi neri;
  • sterilizzazione di terreni ed ambienti;
  • pulizia di arenili, strade, piazze, cigli stradali;
  • manutenzione e la pulizia di giardini, corsi d’acqua, sentieri;
  • disinfestazione o fumigazione, in locali confinati, di merci e derrate per mezzo di gas tossici.

I requisiti richiesti dalla normativa sono relativi al possesso dei requisiti morali (vedi tabella dei soggetti che devono compilare autocertificazione per antimafia e onorabilità), di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica.

L'istruttoria della pratica relativamente alla verifica del possesso dei requisiti è di competenza della Camera di Commercio.

Per maggiori informazioni visita la specifica pagina della Camera di Commercio di Prato.

Requisiti di onorabilità

I requisiti di onorabilità sono quelli indicati all'art. 2 della legge 82/94 che devono essere posseduti:

  • dal titolare della ditta individuale, nonché dall'eventuale institore o direttore preposto;
  • da tutti i soci di società in nome collettivo;
  • da tutti i soci accomandatari di società in accomandita semplice e accomandita per azioni;
  • da tutti gli amministratori per gli altri tipi di società, comprese le cooperative.

I requisiti di onorabilità prevedono che:

  • non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
  • non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
  • non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
  • non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513-bis del codice penale;
  • non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.

Requisiti di capacità economico-finanziaria

L'art. 2 del regolamento attuativo della legge 82/94 del 07. 07. 1997 n. 274 ha altresì definito i requisiti di capacità economico-finanziaria:

  • iscrizione all'INPS e all'INAIL, se ricorrono i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare, i familiari e i soci prestatori d'opera;
  • assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative;
  • esistenza di rapporti con il sistema bancario (titolarità di almeno un c/c bancario, postale o on-line) da indicare sul modello (nel caso di iscrizione nelle fasce di classificazione devono essere provati con dichiarazioni bancarie);
  • regolare applicazione dei contratti collettivi di settore qualora l'impresa occupi personale dipendente.

Requisiti di capacità tecnica

E' necessaria la nomina da parte dell'impresa di un responsabile tecnico in possesso di requisiti tecnico-professionali. Tali requisiti devono essere posseduti da persona, preposta a tale scopo, che non sia un consulente o un professionista esterno (le imprese di pulizia non artigiane possono nominare come responsabile tecnico anche un dipendente o l'associato dell'associazione in partecipazione in possesso dei requisiti sotto indicati).

I requisiti tecnico-professionali richiesti dal decreto ministeriale sono i seguenti:

  • assolvimento dell'obbligo scolastico ed esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno tre anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa. In base al contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di pulizia, si considera qualificato il dipendente con qualifica rientrante nel 3° o 4° livello e superiori;
  • attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito secondo quanto previsto dalle norme sulla formazione professionale;
  • diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività;
  • diploma universitario di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

Nel caso di requisito tecnico-professionale (titolo di studio e/o esperienza lavorativa) maturato all'estero sarà necessario il preventivo riconoscimento effettuato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, vedi modulistica e istruzioni al seguente link: www.mise.gov.it

Per partecipare all'affidamento dei servizi secondo le norme comunitarie le imprese devono richiedere inoltre l'iscrizione in una delle fasce di classificazione.

La fascia di classificazione sarà quella immediatamente superiore al volume d'affari medio (fatturato medio al netto IVA) come di seguito riportato:

  • fino a (100 milioni di lire) Euro 51.645,69;
  • fino a (400 milioni di lire) Euro 206.582,76;
  • fino a (700 milioni di lire) Euro 361.519,83;
  • fino a (un miliardo di lire) Euro 516.456,90;
  • fino a (2 miliardi di lire) Euro 1.032.913,80;
  • fino a (4 miliardi di lire) Euro 2.065.827,60;
  • fino a (8 miliardi di lire) Euro 4.131.655,19;
  • fino a (12 miliardi di lire) Euro 6.197.482,79;
  • fino a (16 miliardi di lire) Euro 8.263.310,39;
  • oltre (16 miliardi di lire) Euro 8.263.310,39.

Tale classificazione dovrà essere calcolata in base alla media del volume di affari, al netto dell'IVA, degli ultimi tre anni (e comunque non inferiore agli ultimi due anni).

Oltre alla classificazione relativa al volume di affari, l'impresa dovrà dichiarare di aver effettuato anche uno dei seguenti servizi nell'arco del periodo di riferimento (nei tre anni precedenti):

  • almeno uno dei servizi è non inferiore al 40% dell'importo della fascia precedente a quella per la quale si richiede l'iscrizione;
  • almeno due dei servizi sono di importo complessivo non inferiore al 50% dell'importo della fascia precedente a quella per cui si richiede l'iscrizione;
  • almeno tre servizi sono di importo complessivo non inferiore al 60% dell'importo della fascia precedente a quella per cui si richiede l'iscrizione.

L'impresa deve inoltre dichiarare di avere sostenuto un costo complessivo, per il personale dipendente, non inferiore al 40% dei costi totali o del 60% se svolge soltanto attività di pulizia e disinfezione. L'impresa che non si trovi nelle condizioni prescritte a questo punto può, in alternativa dichiarare che opera nel rispetto delle norme relative alla previdenza e all'assicurazione sociale per i dipendenti, il titolare e i soci.

Per richiedere l'iscrizione nelle fasce di classificazione occorre compilare l'apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con allegate le dichiarazioni rese dai committenti sui lavori ricevuti. Ciascun committente dovrà compilare il modello "Dichiarazione resa dal committente" su propria carta intestata.

Le variazioni relative all'appartenenza alla fascia di classificazione devono essere comunicate entro trenta giorni dal momento in cui si sono verificate.

Le variazioni che comportano una variazione negativa (declassamento) della fascia di appartenenza devono essere comunicate entro un anno dal momento in cui si sono verificate. 

Per l'avvio dell'attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione si applica il regime amministrativo della SCIA (art. 19 della Legge 241/1990), prevista quando l'attività può essere iniziata immediatamente.

Occorre quindi una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da trasmettere, in modalità telematica, a scelta dell'interessato:

Online
  • direttamente alla Camera di Commercio tramite ComUnica;
  • alla Camera di Commercio per il tramite dello Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) del Comune di Prato, unitamente al pagamento dei diritti di segreteria comunali, tramite l'apposito modulo unificato standardizzato che si compila nel Sistema Regionale di Accettazione Telematica (STAR), utilizzando il codice attività 81.21R

SCIA UNICA

Se è prevista un'insegna esterna soggetta a SCIA, nel caso di stazioni di disinfestazione o stazioni di disinfezione (che costituiscono industrie insalubri) e qualora comunque per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990). 

In tali casi occorre trasmettere, separatamente compilate ma in unico invio, allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):

  • la SCIA per avvio dell'attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
  • la comunicazione al Sindaco per industria insalubre;
  • copia della richiesta di autorizzazione "veloce" a SoRi per l'insegna di esercizio, già trasmessa con le modalità indicate al link http://www.so-ri.it/?act=i&fid=7024&id=20150928102941117.

SCIA condizionata​

Se è prevista un'insegna esterna soggetta a domanda di autorizzazione, nel caso di attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione con emissioni in atmosfera e qualora comunque l'attività oggetto di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sia condizionata all'acquisizione di autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, si applica il regime amministrativo della SCIA condizionata (art. 19-bis, comma 3, della Legge 241/1990): l'attività non può essere avviata subito, bensì subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni o degli atti di assenso.

In tali casi occorre trasmettere, separatamente compilate ma in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):

  • la SCIA per avvio dell'attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
  • la documentazione per la richiesta dell’autorizzazione generale o AUA (nel caso di più autorizzazioni) alle emissioni in atmosfera;
  • la documentazione per la richiesta di AUA per emissioni in atmosfera;
  • copia della richiesta di autorizzazione "veloce" a SoRi per l'insegna di esercizio, già trasmessa con le modalità indicate al link http://www.so-ri.it/?act=i&fid=7024&id=20150928102941117.

A favore del Comune di Prato:

vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.

A favore di SoRi (Società Risorse s.p.a.) solo in caso di insegna di esercizio:

Diritti di segreteria e marca da bollo, come da modulistica nel sito di SoRi.

Via Giotto 4 - Prato
Centralino (per informazioni)
0574 1836901 (martedì, mercoledì, giovedì ore 9.00 - 11.00) 0574 1836855 (venerdì ore 9.00 - 11.00)
Numero verde problemi tecnici STAR
800 980102 - Per problemi relativi al funzionamento di STAR, riguardanti le pratiche delle attività produttive e di polizia amministrativa (attivo da lunedì a sabato ore 8.00 - 20.00 escluso festivi)
Pratiche su agende online
Su appuntamento da prenotare sulle agende online: Istanze edilizie e Attività economiche
Accesso alla documentazione TERNA per individuazione delle fasce di rispetto elettrodotti
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento da prenotare telefonicamente)
Numeri civici
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (in viale V. Veneto, 9)
Abusi edilizi
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (in viale V. Veneto, 9 e su appuntamento da prenotare telefonicamente)
Ritiro dei condoni edilizi rilasciati
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Accesso agli atti e visure delle pratiche edilizie giacenti presso l'archivio di via Giotto
Lunedì e Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Ritiro dei tesserini relativi ad attività economiche e polizia amministrativa
Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Servizi online per presentazione pratiche
Servizio help desk rete regionale SUEAP
Attività economiche e accesso ai relativi atti
Accesso agli atti edilizia (pratiche cartacee dal 01/01/2013 o dematerializzate)
Accesso agli atti agibilità e impianti (pratiche dematerializzate)
Accesso agli atti condoni edilizi (non istruiti e ancora da rilasciare)
Accesso agli atti abusi edilizi (pratiche cartacee dal 01/01/2013 in poi)

  • Legge 25 gennaio 1994, n. 82, Disciplina delle attività di Pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione
  • D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione
  • D.L. 7/2007 convertito con L. 40/2007, Art. 10 c.3
  • DPR. 558/1999, Art. 7

Responsabile del procedimento

Lilli Michela

Funzionario antiritardo

Caporaso Francesco

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