Sono soggette ad autorizzazione (articolo 66, comma 3, della Legge Regionale 64/2018), da rilasciarsi secondo quanto stabilito all'articolo 64, le seguenti modifiche:
Gli impianti di distribuzione carburanti sottoposti a ristrutturazione totale hanno l'obbligo di dotarsi di gas naturale, in forma gassosa o liquida, anche in esclusiva modalità self-service e di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), del d.lgs. 257/2016 , salvo la sussistenza delle cause di impossibilità tecnica di cui all'articolo 61, comma 2, o della presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati al 14 gennaio 2017, data di entrata in vigore del d.lgs. 257/2016 .
Nella domanda di autorizzazione per le modifiche all’impianto, di cui all’articolo 57, comma 3, del Codice, il soggetto interessato dichiara:
Modifiche impianto esistente che necessitano di autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale (art.57 comma 3 L.R. 28/05):
Planimetria in scala non superiore a 1:100 firmata da un tecnico abilitato
Vi devono essere riportati: la destinazione d’uso di tutti i locali presenti (anche accessori), le superfici impermeabili e quelle permeabili con le relative pendenze, lo schema di smaltimento delle acque di scarico (comprese quelle meteoriche) con i sistemi di trattamento e il recapito finale, il posizionamento dei pulsanti di emergenza, dell’illuminazione di sicurezza e della segnaletica e cartellonistica di sicurezza
Relazione tecnica descrittiva timbrata e redatta da un tecnico abilitato
Vi devono essere riportate anche le modalità di approvvigionamento idrico (pozzo, acquedotto, ecc.) e la quantificazione del personale impiegato nell’attività diviso per sesso e mansioni
Perizia giurata redatta dal tecnico progettista competente
Attestante il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, di quelle fiscali, di quelle concernenti la sicurezza ambientale, sanitaria e stradale, tutela dei beni storici e urbanistici, ai sensi dell’art.1 comma 3 del D.Lgs 32/98
Autocertificazione corredata dalla documentazione prescritta dalla legge
Ai sensi dell’art.1 comma 3 del D.Lgs 32/98
Schema di piping, impianto meccanico di distribuzione carburanti
Compreso i sistemi di recupero vapori
Valutazione di impatto acustico
Progetto dell’impianto elettrico, nonché della relazione tecnica indicante:
Piante e sezioni dell’impianto di distribuzione carburanti
Con indicazione delle zone a rischio di esplosione (anche in ottemperanza, ove applicabile, di quanto richiesta dal titolo VIII bis del D.Lgs 626/94), l’ubicazione e classificazione delle sorgenti di emissione (L. n°186 del 1/3/1968)
Documento di identità del/dei richiedente/i
Documento di identità del tecnico abilitato
L’istanza deve inoltre essere completata della seguente documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione petrolifera:
Richiesta di esame progetto da presentare ai vigili del fuoco
(completa di relativa modulistica)
Richiesta di permesso di costruire - completa di relativa modulistica
Da presentare allo sportello
Qualora il sito prescelto per il nuovo distributore carburanti sia in corrispondenza di una strada Provinciale, deve essere presentata anche la richiesta di parere preventivo alla Provincia di Prato (che può essere acquisito anche preliminarmente e presentato al momento dell’inoltro dell’istanza):
Schema di piping, impianto meccanico di distribuzione carburanti
(compreso i sistemi di recupero vapori)
Progetto dell’impianto elettrico, nonché della relazione tecnica indicante:
Piante e sezioni dell’impianto di distribuzione carburanti
Con indicazione delle zone a rischio di esplosione (anche in ottemperanza, ove applicabile, di quanto richiesta dal titolo VIII bis del D.Lgs 626/94), l’ubicazione e classificazione delle sorgenti di emissione (L. n°186 del 1/3/1968)
Documento di identità del/dei richiedente/i
Documento di identità del tecnico abilitato
L’istanza deve inoltre essere completata della seguente documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione petrolifera:
Richiesta di esame progetto da presentare ai vigili del fuoco
(completa di relativa modulistica)
Richiesta di permesso di costruire o presentazione di Scia edilizia
(con allegata la relativa modulistica, da presentare allo sportello)
Comunicazione variazione del gestore
Le modifiche a un impianto esistente che necessita di autorizzazione da parte del Comune, devono essere richieste allo sportello unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) esclusivamente in modalità on line, attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.30.01R.
L’Amministrazione comunale è tenuta a pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di protocollo dell’istanza (esclusi i tempi di interruzione del procedimento per eventuali richieste di integrazione). Se entro tale tempistica il Comune di Prato non ha inoltrato al richiedente alcun pronunciamento, vale il silenzio-assenso.
Gli endo-procedimenti sono i seguenti:
Qualora sia necessaria la richiesta del Permesso di Costruire, il Comune lo rilascia contestualmente all’autorizzazione petrolifera, e in fase di inoltro dell’istanza il richiedente deve presentare anche tutta la documentazione necessaria all’ottenimento dello stesso, tenendo anche degli eventuali vincoli presenti nel sito prescelto.
Se invece è sufficiente la presentazione di una DIAE, in fase di inoltro dell’istanza il richiedente deve presentare anche tutta la documentazione necessaria, tenendo anche degli eventuali vincoli presenti nel sito prescelto. L’autorizzazione petrolifera può essere rilasciata solo successivamente all’efficacia della DIAE.
L’autorizzazione contiene il termine entro il quale l’impianto è posto in esercizio (in caso di ristrutturazione totale dell’impianto) o sono poste in esercizio le parti dell’impianto di cui si richiede la modifica.
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa
Le parti dell’impianto di cui è richiesta l’autorizzazione non possono essere poste in esercizio prima dell’effettuazione del collaudo che deve essere effettuato da professionista abilitato ai sensi dell'art 67 del codice regionale del commercio.
Tale collaudo deve essere effettuato ogni 15 anni dal titolare che presenta la perizia giurata al SUEAP e predisposto da professionista abilitato al fine di attestare l’idoneità tecnica dell'impianto in merito alla sicurezza sanitaria e ambientale.