Facchinaggio e movimentazione merci - facchinaggio-movimentazione-merci-page.jpg

Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale n. 221 del 2003, si definiscono attività di facchinaggio quelle previste dalla tabella allegata al D.M. 3 dicembre 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come di seguito indicate:

  1. portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;
  2. insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.

Le attività di facchinaggio sono censite al punto 101 della Tabella "A" allegata al D.lgs. 222/2016 (Madia 2).

L'attività di facchinaggio è spesso incorporata all'interno di più ampio ciclo di servizio (esempi: trasloco, trasporto, logistica). In tali casi I'attività di facchinaggio svolge funzione strumentale accessoria che non rileva autonomamente rispetto al fruitore del servizio.

Stante la frequenza dell'attività all'interno dei vari cicli di gestione e movimentazione (in senso ampio) di beni, per evitare che un'applicazione estensiva del decreto n. 221 assoggetti moltissime imprese a plurimi regimi di abilitazione, i Ministeri dello Sviluppo Economico e del Lavoro hanno introdotto il concetto di "attività principale" e di "attività non principale", concludendo per la non sottoposizione di quest'ultima alla disciplina citata, strumentale all'attività principale.

L'impresa esercente il facchinaggio deve quindi valutare attentamente se tale attività rivesta, tra quelle svolte, un ruolo marginale e strumentale, di mero servizio rispetto alle altre attività svolte, tale da non assurgere mai ad attività svolta a favore di terzi come servizio autonomo oppure come attività prevalente nell'ambito di un più ampio servizio.

In tale ipotesi, secondo quanto indicato nella nota del Ministero del Lavoro n. 25899 dell'8 marzo 2004, allegata alla circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 548552 del 9 marzo 2004, l'impresa non sarà tenuta all'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane per I'attività di facchinaggio ai sensi del decreto interministeriale n. 221 del 2003, e per estensione non soggetta ad alcun adempimento SUAP.

Se invece l'attività di facchinaggio viene offerta, anche una sola volta, a terzi come prestazione autonoma o prevalente (quindi, anche nel caso in cui, a livello di ricavi annui riferibili, I'attività stessa risulti del tutto minoritaria rispetto alle altre svolte dall'impresa) risulterà necessario procedere all'iscrizione di cui all'articolo 4 del decreto interministeriale n. 221 del 2003, e per estensione agli adempimenti di seguito descritti.

Requisiti soggettivi morali

Non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia.

Avvio dell'attività di facchinaggio

Si applica il regime amministrativo della SCIA (art. 19 della Legge 241/1990), prevista quando l'attività può essere avviata immediatamente.

Occorre quindi una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da trasmettere in modalità telematica:

  • direttamente alla Camera di Commercio tramite ComUnica;

oppure

  • alla Camera di Commercio per il tramite dello Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) del Comune di Prato, unitamente al pagamento dei diritti di segreteria comunali, tramite l'apposito modulo unificato standardizzato che si compila nel Sistema Regionale di Accettazione Telematica (STAR), utilizzando il codice attività 52.24R.

Avvio dell'attività con l'insegna di esercizio

Se si intende avviare l'attività di facchinaggio e attiene installare l'insegna di esercizio, lo svolgimento dell'attività di facchinaggio è condizionato all'acquisizione della autorizzazione da parte di Società Risorse spa (SoRi).

Si applica il regime amministrativo della SCIA condizionata (art. 19-bis, comma 3, della Legge 241/1990): l'attività non può essere avviata subito, bensì subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione per l'insegna di esercizio da parte di SoRi.

Occorre trasmettere allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), con il codice attività 52.24 R:

  • la SCIA per avvio dell'attività di facchinaggio 
  • la copia della richiesta di autorizzazione "veloce" a SoRi per il rilascio dell'autorizzazione per l'insegna di esercizio (prima e separatamente già trasmessa a SoRi).
Online

Per l'avvio dell'attività di facchinaggio

oppure

Per l'avvio dell'attività con l'insegna di esercizio

A favore del Comune di Prato

Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.

A favore di SoRi (Società Risorse s.p.a.), solo in caso di insegna di esercizio

Diritti di segreteria e marca da bollo, come da modulistica nel sito di SoRi

Via Giotto 4 - Prato
Centralino (per informazioni)
0574 1836901 (martedì, mercoledì, giovedì ore 9.00 - 11.00) 0574 1836855 (venerdì ore 9.00 - 11.00)
Numero verde problemi tecnici STAR
800 980102 - Per problemi relativi al funzionamento di STAR, riguardanti le pratiche delle attività produttive e di polizia amministrativa (attivo da lunedì a sabato ore 8.00 - 20.00 escluso festivi)
Pratiche su agende online
Su appuntamento da prenotare sulle agende online: Istanze edilizie e Attività economiche
Accesso alla documentazione TERNA per individuazione delle fasce di rispetto elettrodotti
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento da prenotare telefonicamente)
Numeri civici
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (in viale V. Veneto, 9)
Abusi edilizi
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (in viale V. Veneto, 9 e su appuntamento da prenotare telefonicamente)
Ritiro dei condoni edilizi rilasciati
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Accesso agli atti e visure delle pratiche edilizie giacenti presso l'archivio di via Giotto
Lunedì e Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Ritiro dei tesserini relativi ad attività economiche e polizia amministrativa
Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Servizi online per presentazione pratiche
Servizio help desk rete regionale SUEAP
Attività economiche e accesso ai relativi atti
Accesso agli atti edilizia (pratiche cartacee dal 01/01/2013 o dematerializzate)
Accesso agli atti agibilità e impianti (pratiche dematerializzate)
Accesso agli atti condoni edilizi (non istruiti e ancora da rilasciare)
Accesso agli atti abusi edilizi (pratiche cartacee dal 01/01/2013 in poi)

  • D.M. 221 del 30.06.2003 "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della L. 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio"
  • Art. 10 D.L. 7/2007
  • Art. 72 D. Lgs. 59/2010 (Direttiva servizi)

Responsabile del procedimento

Lilli Michela

Funzionario antiritardo

Caporaso Francesco

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