Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale n. 221 del 2003, si definiscono attività di facchinaggio quelle previste dalla tabella allegata al D.M. 3 dicembre 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come di seguito indicate:
Le attività di facchinaggio sono censite al punto 101 della Tabella "A" allegata al D.lgs. 222/2016 (Madia 2).
L'attività di facchinaggio è spesso incorporata all'interno di più ampio ciclo di servizio (esempi: trasloco, trasporto, logistica). In tali casi I'attività di facchinaggio svolge funzione strumentale accessoria che non rileva autonomamente rispetto al fruitore del servizio.
Stante la frequenza dell'attività all'interno dei vari cicli di gestione e movimentazione (in senso ampio) di beni, per evitare che un'applicazione estensiva del decreto n. 221 assoggetti moltissime imprese a plurimi regimi di abilitazione, i Ministeri dello Sviluppo Economico e del Lavoro hanno introdotto il concetto di "attività principale" e di "attività non principale", concludendo per la non sottoposizione di quest'ultima alla disciplina citata, strumentale all'attività principale.
L'impresa esercente il facchinaggio deve quindi valutare attentamente se tale attività rivesta, tra quelle svolte, un ruolo marginale e strumentale, di mero servizio rispetto alle altre attività svolte, tale da non assurgere mai ad attività svolta a favore di terzi come servizio autonomo oppure come attività prevalente nell'ambito di un più ampio servizio.
In tale ipotesi, secondo quanto indicato nella nota del Ministero del Lavoro n. 25899 dell'8 marzo 2004, allegata alla circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 548552 del 9 marzo 2004, l'impresa non sarà tenuta all'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane per I'attività di facchinaggio ai sensi del decreto interministeriale n. 221 del 2003, e per estensione non soggetta ad alcun adempimento SUAP.
Se invece l'attività di facchinaggio viene offerta, anche una sola volta, a terzi come prestazione autonoma o prevalente (quindi, anche nel caso in cui, a livello di ricavi annui riferibili, I'attività stessa risulti del tutto minoritaria rispetto alle altre svolte dall'impresa) risulterà necessario procedere all'iscrizione di cui all'articolo 4 del decreto interministeriale n. 221 del 2003, e per estensione agli adempimenti di seguito descritti.
Non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia.
Si applica il regime amministrativo della SCIA (art. 19 della Legge 241/1990), prevista quando l'attività può essere avviata immediatamente.
Occorre quindi una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da trasmettere in modalità telematica:
oppure
Se si intende avviare l'attività di facchinaggio e attiene installare l'insegna di esercizio, lo svolgimento dell'attività di facchinaggio è condizionato all'acquisizione della autorizzazione da parte di Società Risorse spa (SoRi).
Si applica il regime amministrativo della SCIA condizionata (art. 19-bis, comma 3, della Legge 241/1990): l'attività non può essere avviata subito, bensì subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione per l'insegna di esercizio da parte di SoRi.
Occorre trasmettere allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), con il codice attività 52.24 R:
oppure
A favore del Comune di Prato
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
A favore di SoRi (Società Risorse s.p.a.), solo in caso di insegna di esercizio
Diritti di segreteria e marca da bollo, come da modulistica nel sito di SoRi
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