Per enoturismo si intendono, ai sensi della L.R. 76/2019:
Possono esercitare le attività di enoturismo:
a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile che svolge attività di vitivinicoltura;
b) i comitati di gestione delle strade del vino riconosciute ai sensi della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità);
c) le cantine sociali cooperative e i loro consorzi alle quali i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del vino;
d) i consorzi di tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione geografica.
Nel caso in cui l'attività di enoturismo sia attivata nell'ambito dell'agriturismo, l'imprenditore provvede agli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e della Dichiarazione unica aziendale (DUA), quest'ultima consistente in una comunicazione annuale da parte del titolare dell'azienda agricola del proprio profilo aziendale e delle intenzioni di accedere al sistema globale delle agevolazioni e/o autorizzazioni pubbliche nel settore agro-forestale..
Le attività di enoturismo non possono essere esercitate dai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c) d) ed e).
Per lo svolgimento delle attività di enoturismo è necessaria la presenza del titolare dell’azienda, o di un familiare coadiuvante, o di un socio delegato, o di un dipendente delegato, o di un collaboratore
esterno.
Tali soggetti devono avere conoscenza delle caratteristiche del territorio ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice e di impresa agricola);
b) attestato di frequenza rilasciato a seguito di un percorso formativo obbligatorio per il conseguimento del requisito della capacità professionale necessario per la qualifica di IAP ai sensi della L.R. 45/22007;
c) diploma o laurea in materie agrarie;
d) titolo di enologo, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 129 (Ordinamento della professione di enologo);
e) dichiarazione di aver svolto attività in ambito vitivinicolo nei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività di enoturismo. La dichiarazione deve essere completa delle indicazioni relative alle aziende e ai periodi di svolgimento dell'attività stessa;
f) attestato di frequenza di un corso di formazione avente a oggetto l’attività vitivinicola organizzato dalle associazioni di categoria, ordini professionali, agenzie di formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a 50 ore di formazione teorica/pratica.
Riferirsi al codice attività specifico in STAR per il corretto invio telematico della pratica al SUEAP, distinguendo l'enoturismo in ambito agrituristico da quello in ambito non agrituristico.
A favore del Comune di Prato
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
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