16.01.2024 - Con la conversione nella legge n. 191/2023 del decreto “Anticipi” (il Dl n. 145/2023) è definitiva l’istituzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), che dovrà essere assegnato, tramite apposita procedura automatizzata, dal ministero del Turismo alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. Al citato ministero è affidata anche la gestione della relativa banca dati nazionale. Chiarimenti sulla procedura telematica di assegnazione del CIN dal sito del Ministero del Turismo
Si definiscono (art. 23 L.R. 86/2016) condhotel gli esercizi alberghieri a gestione unitaria, aperti al pubblico, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati e, per la parte residenziale, non può in alcun modo beneficiare degli aumenti delle cubature riservate dagli strumenti urbanistici alle superfici destinate a funzioni turistico-ricettive.
Per le condizioni di esercizio dei condhotel e per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, si applicano i criteri e le modalità definiti ai sensi dell’art. 31, commi 1 e 2, del D.L.133/2014 convertito dalla L. 164/2014, e dal successivo Regolamento statale attuativo di cui al D.P.C.M. 22.1.2018, n. 13, in vigore dal 21.3.2018.
Il D.P.C.M. 13/2018, nel definire le condizioni di esercizio dei condhotel ed i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera - in attuazione della norma statale - fa rinvio alle Regioni, e precisamente, con riguardo alle condizioni di esercizio relativamente alla disciplina delle modalità per l'avvio e l'esercizio dell'attività (art.5) e con riguardo alla rimozione del vincolo all’eventuale previsione di modalità semplificate per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici da parte dei Comuni (art.11)
La Regione Toscana è intervenuta in merito con D.G.R. n. 221 del 25.2.2019 per fornire "Indicazioni interpretative ed applicative ai Comuni concernenti avvio ed esercizio del condhotel, ai sensi art. 23 della L.R. 86/2016 (vedi oltre in normativa e regolamenti).
Per informazioni di dettaglio sulle modalità operative di presentazione della pratica contattare il SUEAP.
Codice attività 55.10.01 (il medesimo degli alberghi) nel Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).
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