A chi voglia esercitare un'attività di rimessaggio.
Per autorimessa si intende il luogo al chiuso o all'aperto destinato alla sosta e custodia temporanea di veicoli, dietro il pagamento di un compenso.
Gli esercenti di rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. Dall'annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia.
L'annotazione può essere effettuata anche con modalità informatiche e non sussiste più l'obbligo della tenuta dell'apposito registro.
È necessario inoltrare apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) esclusivamente online tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regione (STAR), utilizzando il codice attività 52.21.50.
La comunicazione va inviata sempre tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regione (STAR), seguendo la relativa procedura.
Eventuali integrazioni e comunicazioni devono, invece, essere inviate da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo PEC del Comune di Prato, con le modalità descritte alla pagina “Disciplina per l’invio telematico delle istanze/comunicazioni allo Sportello per l'Edilizia e le attività produttive”.
La presentazione della SCIA costituisce titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
La Scia ha efficacia immediata, pertanto l’attività può essere iniziata al momento della presentazione della stessa.
Entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA l’Amministrazione può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività, ai sensi dell’articolo 19 c. 3 della L. 241/1990.
Pagamento dei diritti di segreteria SUEAP, sia per l’avvio della pratica che per le successive integrazioni, da pagare tramite Servizio T-Serve, secondo le indicazioni riportate alla pagina Diritti di Segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa (vedi “procedimento sueap automatico/ordinario” e “diritti per integrazione e/o conformazione atti abilitativi”).
Il pagamento dei diritti di segreteria SUEAP non è previsto in caso di comunicazione di cessazione attività.
Polizia amministrativa - telefono 0574 1836855
Ultimo aggiornamento: 12/09/2024
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