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Con il D.P.R. 59 del 13/06/2013 è stata introdotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), in sostituzione dei seguenti atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale:
È fatta salva la possibilità per i gestori degli impianti di non ricorrere all'AUA in caso di attività soggette solo a comunicazione o autorizzazione generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza al SUEAP.
Le piccole e medie imprese ed i gestori degli impianti non soggetti alla disciplina dell'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).
Sono quelli univocamente indicati in ciascuno degli endoprocedimenti AMB da attivare in STAR di volta in volta secondo il caso specifico.
La domanda deve pervenire al SUEAP in modalità on line utilizzando esclusivamente il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), che già propone l'apposita modulistica approvata con decreto dirigenziale n. 17460 del 06/11/2018, con il quale il settore regionale competente ha provveduto ad aggiornare la modulistica AUA e quella di autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera e ad implementare la stessa con i modelli utilizzabili per le volture e per la variazione di AUA a fronte di cambio di ragione sociale / denominazione dell'intestatario della stessa.
In dettaglio:
Il modulo per l'endoprocedimento AMB viene proposto da STAR, come nell'esempio visualizzato che segue:
È sempre necessario scaricare il modulo AMB, compilarlo in ogni sua parte, firmarlo digitalmente e ricaricarlo in STAR come sopra evidenziato.
La mancata allegazione di un corretto modulo AMB, compilato e firmato digitalmente, equivale a presentare al SUEAP una pratica ambientale incompleta e improcedibile.
Il SUEAP verifica che sia stato indicato l’identificativo della marca da bollo oppure della ricevuta del pagamento in caso di bollo assolto in forma virtuale. La sola mancanza dell’imposta di bollo non determina l'irricevibilità dell’istanza.
Ai sensi dell’art. 124 comma 11 del D.Lgs 152/2006, la mancanza di attestazione di versamento degli oneri istruttori che il richiedente è tenuto a versare a titolo di deposito - così come determinato dall’autorità competente - è condizione di improcedibilità della domanda di AUA per autorizzazione allo scarico. Il SUEAP poi verifica la presenza degli allegati obbligatori previsti dalla modulistica unica regionale, compresa l’attestazione di versamento degli oneri istruttori.
La richiesta di AUA deve avvenire in occasione della scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
La conclusione del procedimento deve avvenire:
L'AUA ha durata pari a 15 anni, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013, a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento del SUEAP. Il rinnovo deve essere richiesto dal gestore alla Regione, tramite il SUEAP, almeno 6 mesi prima della scadenza, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/2013.
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