Come costituire una cooperativa sociale

Servizio attivo

Costi, requisisti e tipologie di cooperative.

Le cooperative sociali sono una speciale categoria di cooperative, a mutualità prevalente di diritto, che perseguono l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

Si occupano di servizi socio-sanitari o educativi e dello svolgimento di diverse attività (agricole, industriali, commerciali o di servizi), finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
 

Tipologie di cooperativa

Esistono quattro tipologie di cooperative sociali:

  • cooperative sociali di tipo A, che svolgono attività socio-sanitarie, educative (istruzione e formazione professionale; formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa) e d’impresa (servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone "svantaggiate o molto svantaggiate");
  • cooperative sociali di tipo B, che svolgono attività diverse (agricolo, industriale, commerciale o di servizio), finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
  • cooperative sociali tipo misto (A+B) o “ad oggetto plurimo” che svolgono sia attività delle cooperative di tipo A, sia di tipo B;
  • consorzi di cooperative sociali, cioè società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

Le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. n. 112/2017.

I passi da fare

1
Controllare i requisiti
2
Redigere un piano di impresa
3
Creare una base sociale
4
Stipulare atto costitutivo e statuto
5
Effettuare le registrazioni

Tipologie di cooperative sociali

  • Tipo A: svolgono attività sociosanitarie, educative e d’impresa
  • Tipo B: svolgono attività di tipo agricolo, industriale, commerciale o di servizio
  • Tipo misto (A+B): svolgono sia le attività del “Tipo A” e sia del “Tipo B”
  • Consorzi di cooperative sociali

Chi può costituirla

  • Minino 3 persone associate (modello SRL)
  • Tipologie di soci: lavoratori, volontari, finanziatori, sovventori, utenti

Costi

  • Spese notarili
  • Imposta di registro

Per costituire una cooperativa sociale è necessario:

  1. redigere un piano d’impresa (il cosiddetto ‘business plan’);
  2. creare una base sociale e una compagine lavorativa;
  3. redigere, nella forma di atto pubblico (quindi, alla presenza del notaio) un Atto costitutivo e uno Statuto;
  4. iscriversi presso:
    • il Registro delle Imprese;
    • il REA - Repertorio Economico Amministrativo;
    • l’Albo Società cooperative.

Iscrizione all'Albo delle cooperative

Le cooperative possono chiedere l’iscrizione all’Albo regionale in una delle seguenti sezioni:

  • Sezione "A" per le cooperative sociali di tipo A, dopo almeno 6 mesi dalla costituzione.
  • Sezione "B" per le cooperative sociali di tipo B, che inseriscono almeno il 30% di lavoratori svantaggiati per gestire le varie attività.
  • Sezione "C" per i consorzi di cooperative sociali.
  • Le cooperative sociali miste (A+B) o ad oggetto plurimo sono iscritte sia nella sezione "A" che nella sezione "B".

E devono:

  • essere costituite da almeno 6 mesi prima della data di presentazione della domanda di iscrizione;
  • essere regolate da statuti che attestano esplicitamente l’assenza di fini di lucro;
  • avere nella denominazione sociale l’indicazione di “cooperativa sociale”;
  • prevedere finalità solidaristiche per il perseguimento dell’interesse generale della comunità;
  • esercitare esclusivamente le attività dei tipi: “A”, “B” o “ miste (A + B)";
  • aver previsto espressamente tutti i requisiti delle cooperative a mutualità prevalente:
    • divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2 punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
    • divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
    • divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
    • obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I requisiti generali necessari per costituire una cooperativa sociale sono:

  • forma giuridica: società cooperativa;
  • disciplina giuridica: norme sulle S.p.A. (società per Azioni) o norme sulle SRL (Società a responsabilità Limitata);
  • numero minino associati: 3 persone fisiche (modello SRL);
  • scopo: mutualistico;
  • mutualità: prevalente di diritto, se vengono rispettate le norme di cui alla L. n. 381/1991;
  • denominazione: deve contenere l’indicazione di “cooperativa sociale”.
  • tipologie di soci:
    • lavoratori (cooperatori);
    • volontari,
    • finanziatori,
    • sovventori,
    • utenti;

Se vengono utilizzati soci volontari (nella misura massima del 50% dei soci), questi devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed è corrisposto loro soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

La stesura dell'atto costitutivo e lo Statuto sono soggette a spese notarili.

L’imposta di registro si applica in misura fissa agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie delle cooperative sociali.

Tuttavia, le modifiche statutarie sono esenti, oltreché dall’imposta di bollo, anche dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.

Come fare domanda di revisione

Entro il 30 settembre, le associazioni e le cooperative della provincia di Prato devono presentare domanda al Comune in cui hanno sede legale e questo, entro 3 giorni, trasmetterà domanda e documentazione al Comune di Prato.
 

Tempi e iter della revisione

Il Comune è tenuto svolgere verifiche e a trasmettere, al Presidente della Giunta regionale, l’elenco di APS, ODV e cooperative con esito positivo, per la successiva pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.
 

Documenti necessari per la revisione

Modulo per revisione annuale dell'albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi

Relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare

Elenco delle convenzioni in essere

Specificando l'Ente committente, l'oggetto e la durata della convenzione e un breve commento sull'andamento

Elenco dei soci lavoratori e dipendenti non soci

Autocertificazione antimafia del legale rappresentante

Per le cooperative di tipo "B"

Relazione sui risultati conseguiti dalle persone svantaggiate inserite al lavoro

  • Legge 8 novembre 1991, n.381 "Disciplina delle cooperative sociali";
  • L.R.T. 58 del 31 ottobre 2018 “Norme per la Cooperazione sociale in Toscana”;
  • L.R. 1 marzo 2016 n.21 "Riordino delle funzioni di tenuta degli albi regionali del terzo settore";
  • Articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del D.Lgs. n. 112/2017 e ss.mm “Attività di impresa di interesse generale delle imprese sociali”.
  • D. Lgs. 3 luglio 2017, n.112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”.
  • D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106”.
  • Articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del D.Lgs. n. 112/2017 e ss.mm “Attività di impresa di interesse generale delle imprese sociali”.

Ultimo aggiornamento: 10/07/2024

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