Le cooperative sociali sono una speciale categoria di cooperative, a mutualità prevalente di diritto, che perseguono l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.
Si occupano di servizi socio-sanitari o educativi e dello svolgimento di diverse attività (agricole, industriali, commerciali o di servizi), finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Tipologie di cooperativa
Esistono quattro tipologie di cooperative sociali:
cooperative sociali di tipo A, che svolgono attività socio-sanitarie, educative (istruzione e formazione professionale; formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa) e d’impresa (servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone "svantaggiate o molto svantaggiate");
cooperative sociali di tipo B, che svolgono attività diverse (agricolo, industriale, commerciale o di servizio), finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
cooperative sociali tipo misto (A+B) o “ad oggetto plurimo” che svolgono sia attività delle cooperative di tipo A, sia di tipo B;
consorzi di cooperative sociali, cioè società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.
Le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. n. 112/2017.
I passi da fare
1
Controllare i requisiti
2
Redigere un piano di impresa
3
Creare una base sociale
4
Stipulare atto costitutivo e statuto
5
Effettuare le registrazioni
Tipologie di cooperative sociali
Tipo A: svolgono attività sociosanitarie, educative e d’impresa
Tipo B: svolgono attività di tipo agricolo, industriale, commerciale o di servizio
Tipo misto (A+B): svolgono sia le attività del “Tipo A” e sia del “Tipo B”
Consorzi di cooperative sociali
Chi può costituirla
Minino 3 persone associate (modello SRL)
Tipologie di soci: lavoratori, volontari, finanziatori, sovventori, utenti
Costi
Spese notarili
Imposta di registro
Per costituire una cooperativa sociale è necessario:
redigere un piano d’impresa (il cosiddetto ‘business plan’);
creare una base sociale e una compagine lavorativa;
redigere, nella forma di atto pubblico (quindi, alla presenza del notaio) un Atto costitutivo e uno Statuto;
iscriversi presso:
il Registro delle Imprese;
il REA - Repertorio Economico Amministrativo;
l’Albo Società cooperative.
Iscrizione all'Albo delle cooperative
Le cooperative possono chiedere l’iscrizione all’Albo regionale in una delle seguenti sezioni:
Sezione "A" per le cooperative sociali di tipo A, dopo almeno 6 mesi dalla costituzione.
Sezione "B" per le cooperative sociali di tipo B, che inseriscono almeno il 30% di lavoratori svantaggiati per gestire le varie attività.
Sezione "C" per i consorzi di cooperative sociali.
Le cooperative sociali miste (A+B) o ad oggetto plurimo sono iscritte sia nella sezione "A" che nella sezione "B".
E devono:
essere costituite da almeno 6 mesi prima della data di presentazione della domanda di iscrizione;
essere regolate da statuti che attestano esplicitamente l’assenza di fini di lucro;
avere nella denominazione sociale l’indicazione di “cooperativa sociale”;
prevedere finalità solidaristiche per il perseguimento dell’interesse generale della comunità;
esercitare esclusivamente le attività dei tipi: “A”, “B” o “ miste (A + B)";
aver previsto espressamente tutti i requisiti delle cooperative a mutualità prevalente:
divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2 punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
I requisiti generali necessari per costituire una cooperativa sociale sono:
forma giuridica: società cooperativa;
disciplina giuridica: norme sulle S.p.A. (società per Azioni) o norme sulle SRL (Società a responsabilità Limitata);
numero minino associati: 3 persone fisiche (modello SRL);
scopo: mutualistico;
mutualità: prevalente di diritto, se vengono rispettate le norme di cui alla L. n. 381/1991;
denominazione: deve contenere l’indicazione di “cooperativa sociale”.
tipologie di soci:
lavoratori (cooperatori);
volontari,
finanziatori,
sovventori,
utenti;
Se vengono utilizzati soci volontari (nella misura massima del 50% dei soci), questi devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed è corrisposto loro soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
La stesura dell'atto costitutivo e lo Statuto sono soggette a spese notarili.
L’imposta di registro si applica in misura fissa agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie delle cooperative sociali.
Tuttavia, le modifiche statutarie sono esenti, oltreché dall’imposta di bollo, anche dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.
Come fare domanda di revisione
Entro il 30 settembre, le associazioni e le cooperative della provincia di Prato devono presentare domanda al Comune in cui hanno sede legale e questo, entro 3 giorni, trasmetterà domanda e documentazione al Comune di Prato.
Tempi e iter della revisione
Il Comune è tenuto svolgere verifiche e a trasmettere, al Presidente della Giunta regionale, l’elenco di APS, ODV e cooperative con esito positivo, per la successiva pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.
Documenti necessari per la revisione
Modulo per revisione annuale dell'albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi
Relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare
Elenco delle convenzioni in essere
Specificando l'Ente committente, l'oggetto e la durata della convenzione e un breve commento sull'andamento
Elenco dei soci lavoratori e dipendenti non soci
Autocertificazione antimafia del legale rappresentante
Per le cooperative di tipo "B"
Relazione sui risultati conseguiti dalle persone svantaggiate inserite al lavoro
Legge 8 novembre 1991, n.381 "Disciplina delle cooperative sociali";
L.R.T. 58 del 31 ottobre 2018 “Norme per la Cooperazione sociale in Toscana”;
L.R. 1 marzo 2016 n.21 "Riordino delle funzioni di tenuta degli albi regionali del terzo settore";
Articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del D.Lgs. n. 112/2017 e ss.mm “Attività di impresa di interesse generale delle imprese sociali”.
D. Lgs. 3 luglio 2017, n.112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”.
D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106”.
Articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del D.Lgs. n. 112/2017 e ss.mm “Attività di impresa di interesse generale delle imprese sociali”.
Quando è necessario farla e quali sono i documenti da presentare
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