Le cooperative sociali sono una speciale categoria di cooperative, a mutualità prevalente di diritto, che perseguono l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.
Si occupano di servizi socio-sanitari o educativi e dello svolgimento di diverse attività (agricole, industriali, commerciali o di servizi), finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Tipologie di cooperativa
Esistono quattro tipologie di cooperative sociali:
cooperative sociali di tipo A, che svolgono attività socio-sanitarie, educative (istruzione e formazione professionale; formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa) e d’impresa (servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone "svantaggiate o molto svantaggiate");
cooperative sociali di tipo B, che svolgono attività diverse (agricolo, industriale, commerciale o di servizio), finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
cooperative sociali tipo misto (A+B) o “ad oggetto plurimo” che svolgono sia attività delle cooperative di tipo A, sia di tipo B;
consorzi di cooperative sociali, cioè società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.
Le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. n. 112/2017.
Come fare
Per costituire una cooperativa sociale è necessario:
redigere un piano d’impresa (il cosiddetto "business plan");
creare una base sociale e una compagine lavorativa;
redigere, nella forma di atto pubblico (quindi, alla presenza del notaio) un Atto costitutivo e uno Statuto;
Sezione "A" per le cooperative sociali di tipo A, dopo almeno 6 mesi dalla costituzione.
Sezione "B" per le cooperative sociali di tipo B, che inseriscono almeno il 30% di lavoratori svantaggiati per gestire le varie attività.
Sezione "C" per i consorzi di cooperative sociali.
Le cooperative sociali miste (A+B) o ad oggetto plurimo sono iscritte sia nella sezione "A" che nella sezione "B".
E devono:
essere costituite da almeno 6 mesi prima della data di presentazione della domanda di iscrizione;
essere regolate da statuti che attestano esplicitamente l’assenza di fini di lucro;
avere nella denominazione sociale l’indicazione di “cooperativa sociale”;
prevedere finalità solidaristiche per il perseguimento dell’interesse generale della comunità;
esercitare esclusivamente le attività dei tipi: “A”, “B” o “ miste (A + B)";
aver previsto espressamente tutti i requisiti delle cooperative a mutualità prevalente:
divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2 punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
I requisiti generali necessari per costituire una cooperativa sociale sono:
forma giuridica: società cooperativa;
disciplina giuridica: norme sulle S.p.A. (società per Azioni) o norme sulle SRL (Società a responsabilità Limitata);
numero minino associati: 3 persone fisiche (modello SRL);
scopo: mutualistico;
mutualità: prevalente di diritto, se vengono rispettate le norme di cui alla L. n. 381/1991;
denominazione: deve contenere l’indicazione di “cooperativa sociale”.
tipologie di soci:
lavoratori (cooperatori);
volontari,
finanziatori,
sovventori,
utenti;
Se vengono utilizzati soci volontari (nella misura massima del 50% dei soci), questi devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed è corrisposto loro soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
La stesura dell'atto costitutivo e lo Statuto sono soggette a spese notarili.
L’imposta di registro si applica in misura fissa agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie delle cooperative sociali.
Tuttavia, le modifiche statutarie sono esenti, oltreché dall’imposta di bollo, anche dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.
Normativa e Regolamenti
Legge 8 novembre 1991, n.381 "Disciplina delle cooperative sociali";
L.R.T. 58 del 31 ottobre 2018 “Norme per la Cooperazione sociale in Toscana”;
L.R. 1 marzo 2016 n.21 "Riordino delle funzioni di tenuta degli albi regionali del terzo settore";
Articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del D.Lgs. n. 112/2017 e ss.mm “Attività di impresa di interesse generale delle imprese sociali”.
D. Lgs. 3 luglio 2017, n.112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”.
D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106”.
Articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del D.Lgs. n. 112/2017 e ss.mm “Attività di impresa di interesse generale delle imprese sociali”.
Ultimo aggiornamento: 17/10/2024
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