A coloro che sono interessati ad esercitare l'attività professionale di accompagnatore turistico.
Nell'ambito della definizione delle professioni turistiche di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 79/2011 e in attesa che lo Stato definisca il relativo profilo professionale, ai sensi della L.R. Toscana 86/2016 è accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi attraverso il territorio nazionale o estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.
Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali degli accompagnatori turistici contiene l'indicazione dei relativi prezzi. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.
Non sono soggetti alle disposizioni della L.R. Toscana 86/2016 i dipendenti delle agenzie di viaggio nell'esercizio della propria attività lavorativa.
È soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività, esclusivamente on line tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) utilizzando il codice attività 79.90.3R.
Il Comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
La prosecuzione dell'attività professionale di accompagnatore turistico è vietata dal Comune ed è ritirata la tessera di riconoscimento qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività.
Il D.Lgs. 206/2007, che recepisce la direttiva comunitaria 36/2005, consente il riconoscimento del titolo di accompagnatore turistico ai cittadini già in possesso del titolo conseguito in un paese comunitario.
Il D.P.R. 394/1999 consente invece il riconoscimento del titolo di accompagnatore turistico ai cittadini già in possesso del titolo conseguito in un paese non comunitario; è possibile anche, per gli accompagnatori turistici autorizzati ad esercitare nel proprio paese, avere un'autorizzazione temporanea ad esercitare in Italia.
È possibile chiedere al MIUR (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca) il riconoscimento dell'equipollenza del titolo di studio conseguito in un paese comunitario o non comunitario a un titolo di studio conseguito in Italia, accompagnato dalla relativa traduzione giurata.
Se si è già accompagnatore turistico in un paese appartenente o non alla Comunità Europea occorre presentare domanda di riconoscimento all'Ufficio per le politiche del turismo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT). Analoga domanda, in particolare una “dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore”, va inoltrata se si desidera fare la guida o l accompagnatore turistico a carattere temporaneo e occasionale in Italia.
È soggetta a comunicazione da presentare al SUAP a cui è stata presentata la SCIA.
ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria SUEAP a favore del Comune di Prato
copia di documento di riconoscimento in corso di validità
scansione leggibile di foto a colori a mezzo busto in formato tessera o file .jpg di foto a colori a mezzo busto in formato tessera;
estremi completi del titolo di studio / attestato di qualifica professionale / attestato di idoneità conseguiti ai sensi della normativa regionale vigente in materia di formazione professionale
solo per i cittadini non UE
permesso di soggiorno in corso di validità
solo se il soggetto che inoltra l'istanza è diverso dal dichiarante
procura speciale ai sensi dell'art. 1392 C.C.,
firmata in autografo dal dichiarante con allegata copia di documento di identità o riconoscimento in corso di validità e controfirmata digitalmente dal procuratore
Il tesserino di accompagnatore turistico, che è un documento abilitante dell'attività e di riconoscimento.
Per il rilascio del tesserino possono decorrere fino a 60 giorni dalla presentazione della SCIA per l'avvio dell'attività di accompagnatore turistico.
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
In base ai principi e alle norme in materia di liberalizzazione all'accesso alle professioni, il soggetto interessato ad avviare la propria attività di accompagnatore turistico nel territorio comunale di Prato non deve necessariamente essere residente a Prato o in Toscana; è sufficiente che dichiari esplicitamente il proprio intendimento, ma dovrà essere in possesso di tutti i requisiti che la L.R. 86/2016 prevede per l'esercizio della professione in Toscana.
Nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per lo svolgimento della professione di accompagnatore turistico, per l'esercizio della stessa è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
Nelle more della definizione da parte dello Stato del profilo professionale di accompagnatore turistico, i titoli di studio che consentono di accedere all’esame di abilitazione per accompagnatore turistico senza l’obbligo di frequentare i corsi di qualificazione professionale sono:
La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale per accompagnatori turistici, ai sensi della normativa regionale vigente.
I corsi di qualificazione assicurano la formazione teorica e pratica dell’accompagnatore turistico e si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio di un attestato di qualifica.
L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e alla conoscenza di una lingua straniera.
Ultimo aggiornamento: 01/08/2024
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