08.04.2025 - Pagina aggiornata al nuovo Testo Unico del Turismo L.R. 61/2024.
A coloro che sono interessati ad esercitare l'attività professionale di accompagnatore turistico.
Nell'ambito della definizione delle professioni turistiche di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 79/2011 e nelle more della definizione da parte dello Stato del relativo profilo professionale, è accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi, attraverso il territorio nazionale o estero, per curare l’attuazione dei programmi di viaggio e assicurare servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transit, al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche.
Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali degli accompagnatori turistici contiene l'indicazione dei relativi prezzi. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.
È soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività, esclusivamente online tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 79.90.3R.
Il Comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
La prosecuzione dell'attività professionale di accompagnatore turistico è vietata dal Comune ed è ritirata la tessera di riconoscimento qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività.
È soggetta a comunicazione da presentare al SUAP a cui è stata presentata la SCIA.
Per ottenere il tesserino di abilitazione alla professione di accompagnatore turistico è necessario presentare:
la SCIA attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR)
copia di documento di riconoscimento in corso di validità
estremi completi attestato di qualifica professionale / attestato di idoneità conseguiti ai sensi della normativa regionale vigente in materia di formazione professionale
scansione leggibile di foto a colori a mezzo busto in formato tessera o file .jpg di foto a colori a mezzo busto in formato tessera
ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria SUEAP a favore del Comune di Prato
solo per i cittadini non UE
permesso di soggiorno in corso di validità
Il tesserino di accompagnatore turistico, che è un documento abilitante dell'attività e di riconoscimento.
Per il rilascio del tesserino possono decorrere fino a 60 giorni dalla presentazione della SCIA per l'avvio dell'attività di accompagnatore turistico.
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 61/2024, la Regione approva il relativo regolamento di attuazione. Fino ad allora continua ad essere applicato il Regolamento approvato con D.P.G.R. 47/R/2018 nelle parti compatibili con la legge regionale (art. 146 della L.R. 61/2024).
In base ai principi e alle norme in materia di liberalizzazione all'accesso alle professioni, il soggetto interessato ad avviare la propria attività di accompagnatore turistico nel territorio comunale di Prato non deve necessariamente essere residente a Prato o in Toscana; è sufficiente che dichiari esplicitamente il proprio intendimento di voler avviare l’attività nel Comune di Prato e dovrà essere in possesso di tutti i requisiti che la L.R. 61/2024 prevede per l'esercizio della professione in Toscana.
Per l'esercizio dell’attività di accompagnatore turistico è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
Nelle more della definizione da parte dello Stato del profilo professionale di accompagnatore turistico, i titoli di studio che consentono di accedere all’esame di abilitazione per accompagnatore turistico senza l’obbligo di frequentare i corsi di qualificazione professionale sono:
La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale per accompagnatori turistici, ai sensi della normativa regionale vigente.
I corsi di qualificazione assicurano la formazione teorica e pratica dell’accompagnatore turistico e si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio di un attestato di qualifica.
L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e alla conoscenza di una lingua straniera.
Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi, il numero delle ore, con le relative modalità di erogazione, le modalità di accesso e il livello minimo di conoscenza della lingua straniera.
Ultimo aggiornamento: 14/04/2025
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