A coloro che vogliono avviare un'attività ricettiva di Albergo diffuso.
Sono alberghi diffusi le strutture ricettive gestite unitariamente in forma imprenditoriale, aperte al pubblico e caratterizzate dalla centralizzazione in un unico stabile principale dell'ufficio ricevimento e accoglienza e dei servizi di uso comune, e dalla dislocazione di camere e unità abitative in due o più edifici separati, vicini tra loro.
Gli alberghi diffusi, in conformità agli strumenti urbanistici comunali, sono localizzati nei centri storici e aree assimilate riconosciute dagli strumenti urbanistici, nei borghi e nei nuclei insediativi in ambito costiero e insulare caratterizzati da pregio ambientale, vitalità e vivibilità dei luoghi, aventi popolazione uguale o inferiore a tremila abitanti.
Per centro storico s'intende la zona territoriale omogenea di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).
Per borgo s'intende il nucleo o insediamento in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto, caratterizzato dalla presenza di più unità dalla tipologia simile e dalla presenza di un impianto urbanistico delimitato nel quale siano presenti elementi caratteristici e di identità.
Nel centro storico del Comune di Prato (zona territoriale omogenea A di cui all'art. 2 del D.M. 1444/68) non sono realizzabili alberghi diffusi, perché il centro storico ha una popolazione residente di oltre 7.500 abitanti e quindi ben superiore al limite dei 5.000 previsto dall’art. 21, comma 2, della citata legge regionale.
In merito all’applicazione dell’articolo 21, comma 4, teso a consentire l’insediamento di alberghi diffusi nei "borghi rurali", l’adottato Piano Operativo al Titolo VIII (Disciplina delle Funzioni artt. 154, 155 e 156) delle Norme Tecniche di Attuazione prevede limitazioni all’inserimento di categorie funzionali sulla base dell’UTOE, del Tessuto Urbano in caso di immobile ricadente all’interno del territorio urbanizzato o dell’Ambito Rurale nel caso di fabbricato in territorio rurale.
Come disposto dai citati articoli, la funzione turistico ricettiva (TR) di cui all’art. 152 “Categorie funzionali e loro articolazione” delle NTA è ammessa ovunque ad eccezione degli Ambiti Rurali AR.9, AR.10 e AR.11 (rispettivamente Aree Boscate di Collina, Aree Forestali Continue e Aree di Crinale). È altresì esclusa, limitatamente alle “strutture alberghiere”, definite sempre dall’art. 152, nelle AR.6 (Aree degli ecosistemi umidi) e AR.3 (Aree agricole storico testimoniali).
Alberghi diffusi potranno essere insediati laddove il Piano delle Funzioni non lo vieti e nelle località indicate dalla legge quadro sul turismo, coerentemente a quanto disposto all’art. 21, comma 2, che parla di “conformità agli strumenti urbanistici comunali”.
Sarà l’operatore a individuare il luogo dove poter esercitare tale attività. Quindi dovranno incrociarsi due condizioni:
La Regione con il regolamento stabilisce i requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi degli alberghi diffusi.
L’esercizio dell’attività è consentito esclusivamente in alloggi aventi, ai fini urbanistici, destinazione d’uso turistico-ricettiva. Tali alloggi devono possedere:
Ai fini dell’esercizio dell’attività di Albergo diffuso è necessario presentare una SCIA (Segnalazione Certificata di inizio attività) al SUEAP tramite il portale online STAR.
Codice attività per pratica STAR 55.10.01R.
La sospensione dell’attività per un periodo superiore a quindici giorni è soggetta a comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per territorio. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, prorogabile una sola volta fino ad ulteriori dodici mesi, previa motivata comunicazione al SUAP.
È fatta salva la sospensione per interventi edilizi, per i quali la sospensione si protrae fino alla chiusura dell’intervento ai sensi della vigente normativa in materia.
Decorso il periodo di sospensione superiore a quindici giorni comunicato al SUAP e l’eventuale periodo di proroga, l’attivazione di un’ulteriore sospensione superiore a quindici giorni è subordinata ad un periodo pari almeno a tre mesi consecutivi di esercizio dell’attività.
La cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per il territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.
Presentare la SCIA così come predisposta dal Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).
La presentazione della SCIA consente di avviare l’attività di albergo diffuso.
La SCIA ha valore immediato ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente avviare dei procedimenti.
Gli alberghi diffusi abilitati alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare ad esercitare secondo le disposizioni della l.r. 86/2016.
Le disposizioni relative alla destinazione d’uso di cui all’articolo 47, comma 8, si applicano a far data dal 1° luglio 2026. Fino a tale data, fatto salvo quanto previsto dal medesimo articolo 47, comma 10, gli alloggi utilizzati per l’attività di albergo diffuso possono avere, ai fini urbanistici, sia destinazione d’uso residenziale sia turistico-ricettiva.
Per le attività di cui all’articolo 47 in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve diverse disposizioni previste dai comuni, il mutamento di destinazione d’uso dei relativi alloggi in assenza di opere edilizie verso la categoria funzionale turistico-ricettiva non comporta la corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione.
Dopo che hai presentato la SCIA per l'apertura dell'attività:
Gli alloggi di cui è composto l'albergo diffuso possono essere costituiti da:
La capacità ricettiva minima è di 12 posti letto complessivi.
Gli alloggi sono posti in almeno due edifici autonomi e indipendenti incluso lo stesso edificio in cui si trova l'ufficio di ricevimento.
I locali destinati ai servizi di ricevimento e accoglienza e di uso comune possono avere sia destinazione d’uso residenziale sia turistico-ricettiva, commerciale, direzionale e di servizi. I servizi di ricevimento e accoglienza e di uso comune sono forniti all'interno della struttura principale, ubicata alla distanza massima di 200 metri dai singoli alloggi, misurati nel più breve percorso pedonale possibile.
Il servizio di ristorazione e di prima colazione può essere affidato ad altri soggetti titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti alla distanza massima di 500 metri dalla struttura principale, misurati nel più breve percorso pedonale possibile.
Per dare operatività a diverse disposizioni della nuova legge è stato adottato il regolamento di attuazione con d.p.g.r. 47/R/2025 del 11 agosto 2025 "Regolamento di attuazione della legge regionale 61/2024 (Testo unico del turismo)" pubblicato sul B.U.R.T. Parte prima, n. 51 del 14.08.2025 ed in vigore dal 29 agosto 2025.
Ultimo aggiornamento: 03/10/2025
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