03.09.2024 - Dal 28 agosto i proprietari/gestori delle strutture ricettive della Toscana possono accedere alla BDSR (Banca Dati Strutture Ricettive) del Ministero del Turismo con lo SPID personale e richiedere il CIN (Codice Identificativo Nazionale). Il CIN è obbligatorio e indispensabile per identificare la struttura a livello nazionale e deve essere esposto all'esterno della struttura, nonchè indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato o comunicato. Gli obblighi, le sanzioni, nonchè le altre disposizioni di cui all'art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191, saranno applicabili a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U., prevista non oltre il 1° settembre 2024, dell'Avviso attestante l'entrata in funzione della Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) su scala nazionale.
Per accedere alla BDSR e alle relative FAQ consulta la pagina Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) sul sito del Ministero del Turismo.
A coloro che vogliono avviare un'attività ricettiva di Albergo diffuso.
Nuova tipologia di strutture ricettive a gestione unitaria e aperte al pubblico, introdotta dalla L.R. 86/2016 (Testo unico del sistema turistico regionale) nei centri storici, nei borghi rurali e nei nuclei insediativi in ambito costiero con popolazione fino a 5.000 abitanti.
Nel centro storico del Comune di Prato (zona territoriale omogenea A di cui all'art. 2 del D.M. 1444/68) non sono realizzabili alberghi diffusi, perché il centro storico ha una popolazione residente di oltre 7.500 abitanti e quindi ben superiore al limite dei 5.000 previsto dall’art. 21, comma 2, della citata legge regionale.
Prato non dispone di nuclei insediativi in ambito costiero.
In merito all’applicazione dell’articolo 21, comma 4, teso a consentire l’insediamento di alberghi diffusi nei "borghi rurali", l’adottato Piano Operativo al Titolo VIII (Disciplina delle Funzioni artt. 154, 155 e 156) delle Norme Tecniche di Attuazione prevede limitazioni all’inserimento di categorie funzionali sulla base dell’UTOE, del Tessuto Urbano in caso di immobile ricadente all’interno del territorio urbanizzato o dell’Ambito Rurale nel caso di fabbricato in territorio rurale.
Come disposto dai citati articoli, la funzione turistico ricettiva (TR) di cui all’art. 152 “Categorie funzionali e loro articolazione” delle NTA è ammessa ovunque ad eccezione degli Ambiti Rurali AR.9, AR.10 e AR. 11 (rispettivamente Aree Boscate di Collina, Aree Forestali Continue e Aree di Crinale). E’ altresì esclusa, limitatamente alle “strutture alberghiere”, definite sempre dall’art. 152, nelle AR.6 (Aree degli ecosistemi umidi) e AR.3 (Aree agricole storico testimoniali).
Alberghi diffusi potranno essere insediati laddove il Piano delle Funzioni non lo vieti e nelle località indicate dalla legge quadro sul turismo, coerentemente a quanto disposto all’art. 21, comma 2, che parla di “conformità agli strumenti urbanistici comunali”.
Sarà l’operatore a individuare il luogo dove poter esercitare tale attività. Quindi dovranno incrociarsi due condizioni:
Inizialmente caratterizzati dalla centralizzazione in un unico stabile principale dell'ufficio ricevimento e accoglienza e dei servizi di uso comune, e dalla dislocazione di camere e alloggi in due o più edifici separati, vicini tra loro, con le modifiche apportate con L.R. 24/2018 alla L.R. 86/2016 è stata prevista la possibilità per gli alberghi diffusi di essere composti anche da una struttura ricettiva alberghiera o extra-alberghiera con le caratteristiche della civile abitazione, a cui si applica la disciplina prevista per la medesima tipologia ricettiva.
Gli alloggi di cui è composto l'albergo diffuso possono essere costituiti da:
La capacità ricettiva minima è di 12 (dodici) posti letto complessivi.
Gli alloggi sono posti in almeno due edifici autonomi e indipendenti incluso lo stesso edificio in cui si trova l'ufficio di ricevimento.
I servizi di ricevimento, di accoglienza e di uso comune sono forniti all'interno della struttura principale, ubicata alla distanza massima di 500 (cinquecento) metri dai singoli alloggi, misurati nel più breve percorso pedonale possibile.
Il servizio di ristorazione e di prima colazione può essere affidato ad altri soggetti titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati alla distanza massima di 500 (cinquecento) metri dalla struttura principale, misurati nel più breve percorso pedonale possibile.
Ai fini dell’esercizio dell’attività di Albergo diffuso è necessario presentare una SCIA (Segnalazione Certificata di inizio attività) al SUEAP.
Codice attività per pratica STAR 55.10.01R.
Presentare la SCIA corredata dei documenti richiesti dal Portale regionale.
La presentazione della SCIA consente di avviare l’attività di albergo diffuso.
La SCIA ha valore immediato ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente avviare dei procedimenti.
Ultimo aggiornamento: 28/08/2024
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